Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15780 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1790/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende ex lege -ricorrente-
contro
TRAMONTO
RAGIONE_SOCIALE
IN
LIQUIDAZIONE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MARCHE n. 312/2017 depositata il 30/05/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
1.RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro pretesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi degli artt. 22, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 e
9 della Parte Prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, su contratto di finanziamento enunciato in un verbale di delibera assembleare di trasformazione societaria, con ripianamento RAGIONE_SOCIALE perdite e aumento del capitale, a fronte dalla rinuncia del socio alla restituzione del finanziamento.
2.Il ricorso, rigettato in primo grado, è stato accolto all’esito dell’appello. Più precisamente il giudice dell’appello ha ritenuto applicabile l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che con il verbale di assemblea straordinaria, che ha deliberato non solo l’aumento di capitale, ma anche la sua sottoscrizione, sono cessati gli effetti del contratto di finanziamento.
3.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, formulando un solo motivo.
4.La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta intimata.
5.La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 29 maggio 2024.
CONSIDERATO
1.L’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 22, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 e 9 della Parte Prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in quanto «il contratto di finanziamento enunciato.. convertendosi in prezzo per aumento di capitale sociale con sovraprezzo, non può essere ritenuto estinto in quanto si configura come un arricchimento definitivamente acquisito dalla società».
2.Il ricorso è infondato.
Come ha recentemente chiarito questa Corte, in tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta, poiché l’imputazione determina la cessazione degli
effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841).
2.1. L ‘art. 22 del d.P.R. 16 aprile 1986, n. 131 dispone, per quanto di rilievo ai fini della presente fattispecie, che:
«1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69.
L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione» .
La tassazione, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento-soci contenuta in un verbale assembleare, è, dunque, condizionata dalla ricorrenza di tre elementi, costituiti dall’esistenza di una compiuta enunciazione, dalla identità di parti tra l’atto enunciante (il verbale assembleare) e l’atto enunciato (il finanziamento) e dalla cd. permanenza degli effetti dell’atto enunciato.
2.2. Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste il terzo requisito desumibile dall’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.
Difatti, la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito, da un lato, della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione (per rinuncia, ma prima ancora per compensazione:
v. Cass., Sez . 1, 19 marzo 2009, n. 67011) dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante. In proposito occorre evidenzia re che la consegna della somma di danaro non integra un effetto dell’originario contratto concluso tra la società ed il socio, piuttosto un elemento che attiene alla sua conclusione, atteso che il finanziamento va ricondotto al mutuo che è, ai sensi dell’art. 1813 cod.civ., un contratto reale e si perfeziona proprio tramite la consegna della somma di danaro. Gli effetti del contratto, che vanno identificati fondamentalmente nell’obbligo di restituire la somma di danaro e, se il finanziamento è a titolo oneroso, in quello di corrispondere gli interessi, certamente vengono meno con l’imputazione della somma a capitale, divenendo il danaro un conferimento societario. Va pure sottolineato che l’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 non esige l’anteriorità o contestualità (rispetto all’atto enunciante) della cessazione degli effetti dell’atto enunciato, ma la riconducibilità di detta cessazione all’atto enunciante, come appunto avviene nel caso di specie in cui la rinuncia del socio alla restituzione della somma ed all’eventuale corrispettivo pattuito deriva dal mutamento di causa della datio e, cioè, dall’operazione societaria posta in essere. In ordine a tale profilo questa Corte, con riferimento all’ammissibilità della compensazione tra i crediti vantati dai soci per finanziamenti ed i debiti di conferimento che il socio ha verso la società conferitaria, ha già chiarito che il finanziamento si estingue nel momento stesso in cui questo forma oggetto di compensazione (cfr. Cass., Sez. 1, 24 aprile 1998, n. 4236 e Cass., Sez . 1, 19 marzo 2009, n. 6711, citata), così affermando un principio rilevante anche in questa sede.
In definitiva, cessando il finanziamento i propri effetti in ragione del predetto utilizzo, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte vittoriosa. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29/05/2024.