Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23711 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23109/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE , presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e diesa dall’ avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC:
Oggetto: tributi – finanziamento soci – rinuncia -ricavi -esclusione
EMAIL e EMAIL;
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2244/16/2023, depositata in data 18 aprile 2023 nella camera
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2014, con il quale -a seguito di invito al contraddittorio -veniva rilevata tra i ricavi e non tra le sopravvenienze fiscalmente neutre l’importo di € 173.000,00, derivante dalla rinuncia alla restituzione di prestiti effettuati dai soci alla società ; l’Ufficio riteneva che l’indicazione tra i ricavi era stata effettuata al fine di ritenere congruo lo studio di settore applicato, con conseguente recupero di IRAP e IVA.
La CTP di Roma ha accolto il ricorso con sentenza confermata dalla CTR del Lazio, qui impugnata, la quale ha ritenuto che la rinuncia al finanziamento soci rientri tra i ricavi a termini dell’art. 85, comma 1, lett. g) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 88 comma 4-bis e 85 comma 1 lett. g) TUIR , nonché dell’art. 62 -bis d.l. 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni dalla l. n. 427/1993, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di
natura reddituale la rinuncia alla restituzione di finanziamento soci a termini de ll’art. 85 comma 1 , lett. g) TUIR, che sono considerati i contributi in denaro. Osserva parte ricorrente che i contributi in denaro di cui a ll’art. 85 TUIR attengono a contributi di terzi elargiti in relazione a contratti afferenti all’attività dell’impresa , laddove ove si tratti di contributi o prestiti dei soci si applica l’art. 88 comma 4 -bis TUIR che disciplina specificatamente tali contributi dei soci, risultanti a seguito di rinuncia a prestiti, disponendo che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva. Il ricorrente osserva, ulteriormente, che, a dispetto della difformità tra dispositivo e motivazione, la sentenza evidenzi chiaramente le ragioni per le quali l’appello dell’Ufficio è stato rigettato, escludendosi la nullità della sentenza.
Va rigettata l’eccezione di improcedibilità per omessa produzione di copia della sentenza impugnata dotata di valida attestazione di conformità . L’eccezione è infondata quanto alla dedotta carenza dei poteri di attestazione della persona fisica che ha proceduto all’attestazione di conformità per assenza di delega del direttore provinciale, posto che -in disparte la genericità della contestazione -non è necessaria la produzione della delega del delegante. Infondata è, inoltre, l’eccezione di improcedibilità, non essendo necessario che tale attestazione provenga dall’Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE.
Inammissibile è, inoltre, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di specificità, essendo chiaramente evincibili la parte censurata della sentenza impugnata e le censure avverso la stessa articolate.
Il ricorso è fondato. Dispone l’art. 88 , comma 4, TUIR -nella formulazione pro tempore -« non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né gli apporti
effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni (…) ». La suddetta disposizione sancisce l’irrilevanza fiscale della sopravvenienza che, pertanto, non è imponibile ai fini reddituali e non può, pertanto, rientrare tra i ricavi imponibili a termini dell’art. 85 TUIR. Non è applicabile, invece, al caso di specie la successiva disciplina dell’art. 4 -bis del medesimo articolo, che ha introdotto una limitazione alla irrilevanza reddituale della suddetta rinuncia.
5. La rinuncia ai crediti da parte dei soci può costituire -in alternativa rispetto all’aumento di capitale un’operazione di carattere patrimoniale (senza assumere in ogni caso alcuna evidenza reddituale), ove tale rinuncia abbia la finalità di incrementare il patrimonio sociale senza incidere sul capitale nominale, comportando in capo al socio l’effetto di accrescere il valore della propria partecipazione. In ogni caso, indipendentemente dalla finalità con cui venga eseguita, la rinuncia al finanziamento soci non può costituire un provento di natura straordinaria e non può rientrare tra i ricavi dell’impresa.
6. Si conferma la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 24 settembre 2020, n. 20052), secondo cui -a termini dell’art. 88, comma 4, TUIR – la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale; rinuncia che ha evidenza patrimoniale, ove la liberazione della società dall’obbligo di restituzione del finanziamento per effetto di rinuncia del socio a tale credito produca per la società lo stesso effetto dell’apporto di capitale, non diversamente da un conferimento atipico, apporto che non può costituire reddito di impresa, cosa che avverrebbe nel caso in cui la remissione del debito venisse da un terzo. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio e va cassata.
7. Il ricorso va, pertanto, accolto cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, rimettendosi al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2024