Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36004 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36004 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24407/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende: -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Puglia-BARI n. 497/2015 depositata il 12/03/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO
La società contribuente e il suo legale rappresentante, COGNOME NOME, impugnavano rispettivamente due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio, sul presupposto dell’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, accertava a carico della prima un maggior reddito d’impresa non dichiarato per euro 59.000,00 e a carico del secondo un maggior reddito imponibile a titolo di Irpef per euro 24.250,00 per l’anno d’imposta 2006. All’emissione dell’atto impositivo l’Ufficio giungeva a seguito di un controllo fiscale in cui era stato appurato che, nel corso di detto anno, i soci avevano versato alla società un importo di euro 59.000,00, calcolato sulla somma inizialmente versata per euro 104.000,00 ed al netto RAGIONE_SOCIALE restituzioni già operate (45.000,00) e sul presupposto, da un lato, della mancanza di tracciabilità della dazione avvenuta in contanti, dall’altro, dell’insufficienza della documentazione afferente le operazioni economiche collegate, ossia quelle finalizzate al recupero RAGIONE_SOCIALE necessarie provviste da parte dei singoli soci e, infine, dell’antieconomicità dell’attività economica.
Previa riunione, la RAGIONE_SOCIALE. accoglieva i ricorsi ritenendoli fondati nel merito per essere stata fornita la prova circa la legittimità dei versamenti dei soci che, per tale motivo, non potevano essere qualificati come ricavi non contabilizzati, come affermato dall’Ufficio in errata applicazione dell’art. 88 TUIR. La RAGIONE_SOCIALE. respingeva dunque l’assunto circa la violazione RAGIONE_SOCIALE prescrizioni di cui alla delibera CICR del 03.03.1994, peraltro introdotto dall’Ufficio per la prima volta solo in giudizio. Parimenti riteneva fornita la prova contraria relativa alla pretesa gestione antieconomica della società.
Insorgeva con appello l’Amministrazione finanziaria svolgendo plurime censure e ribadendo, tra i vari profili, la legittima applicazione del citato art. 88 e l’antieconomicità dell’attività d’impresa.
La RAGIONE_SOCIALE respingeva il gravame erariale, ritenendo irrilevante e comunque infondata l’argomentazione (di cui veniva ribadita l’irritualità) relative alla presunta violazione della delibera CICR del 3.03.1994. Parimenti respingeva tanto l’assunto relativo alla pretesa indisponibilità RAGIONE_SOCIALE provviste finanziarie da parte dei soci, non potendo le dichiarazioni dei redditi escludere il versamento effettivo RAGIONE_SOCIALE somme, quanto quello secondo cui sarebbe stato onere dei contribuenti provare i costi e gli oneri deducibili dal reddito d’impresa, non concretando i prestiti infruttiferi dei soci tali oneri o costi.
Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge un unico motivo di ricorso, ancorché articolato sotto tre profili. Resiste il contribuente con tempestivo controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Con l’unico motivo di ricorso, articolato sotto i tre profili anzidetti, il patrono erariale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. , censurando la decisione impugnata nella parte in cui dà per provate le circostanze addotte dai contribuenti, non avendo questi ultimi fornito valide prove a sostegno RAGIONE_SOCIALE loro tesi.
Più specificatamente, sotto il primo profilo critica la sentenza sia per aver la CTR ritenuto raggiunta la prova circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla circolare CIRC del 3.03.1994, sia per
non aver considerato la controprova offerta dall’Ufficio, e cioè che lo Statuto non prevedeva l’operazione di finanziamento soci nei termini ammessi così come difettava la forma della modifica statutaria accompagnata da specifiche formalità (pubblicità legale).
In relazione al secondo profilo, afferente all’antieconomicità della gestione aziendale, contesta la decisione resa dalla CTR sui offerti dall’Ufficio, in primis le circostanze gravi, precise e concordanti, tali da assurgere a presunzioni con conseguente inversione dell’onere della prova, e derivanti dal raffronto tra le perdite di esercizio e il volume d’affare così come risultanti dalla lettura del bilancio e cui i contribuenti nulla avrebbero opposto.
Da ultimo lamenta l’illegittimità della sentenza impugnata laddove avrebbe ritenuto raggiunta la prova circa la disponibilità in capo ai soci finanziatori, tenuto conto che non sarebbe stata fornita la prova della consegna dei contanti, né il reperimento RAGIONE_SOCIALE relative provviste.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALE eccezioni svolte dal controricorrente il mezzo di impugnazione, articolato nei tre distinti profili di doglianza, va dichiarato inammissibile sotto plurimi profili.
In primo luogo, il motivo non supera il vaglio di ammissibilità per aver l’Amministrazione finanziaria circoscritto tutto il motivo al solo esame RAGIONE_SOCIALE prove versate in atti e allo scrutinio compiuto su di esse dalla CTR. Ed invero «La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio di omissione dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, tale che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia» (Cfr. Cass., VI, n. 3119/2022).
In ogni caso, il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza giacché «questa Corte è ferma nel ritenere che (e pluribus, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019) qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione; – ancora, si è precisato come (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016) qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso)» (Cfr. Cass., V, n. 137/2022). Nella fattispecie in esame la parte ricorrente non ha indicato dove poter reperire le argomentazioni e gli schemi riportati nel ricorso introduttivo, così incorrendo nella declaratoria di inammissibilità.
Parimenti non può trovare ingresso il profilo di doglianza relativo alle dedotte presunzioni giacché «qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri caratterizzanti la presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che
non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta; nondimeno, per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.» (cfr. Cass., n. 18611/2021). Nel caso in oggetto il patrono erariale non ha dedotto né la violazione dell’art. 2729 c.c. né dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., quanto e solo dell’art. 2697 c.c. in relazione al citato art. 360, sub. n. 3.
In conclusione, il motivo, così come il ricorso, va dichiarato inammissibile, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. duemilacinquecento,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29/11/2023.