Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29796 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
-Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20256 del ruol o RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 16 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
Oggetto:
finanziamento infruttifero dei soci – presunzione di ricavo non dichiarato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, n. 277/1/2016, depositata in data 3 febbraio 2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato alla RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento con il quale, relativamente a ll’anno 2007, aveva contestato che i finanziamenti infruttiferi dei soci risultanti dal bilancio societario costituissero, in realtà, ricavi non dichiarati, con conseguente pretesa di una maggiore Ires, Irap e iva e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari che lo aveva rigettato; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello ; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
considerato che:
ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società ha depositato un’i stanza di sospensione del giudizio, avendo presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016, in relazione alle cartelle di pagamento in essa indicate;
si rende quindi necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di verificare: la riferibilità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento indicate nella domanda di definizione presentata dal contribuente alla pretesa per cui è causa; la esaustività della pretesa fatta valere con le cartella di pagamento, e per la quale è stata presentata la domanda di definizione agevolata, rispetto all’i ntero i mporto dovuto in base all’avviso di accertamento; il regolare pagamento RAGIONE_SOCIALE rate dovute secondo le scadenze prescritte.
P.Q.M.
La Corte:
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, con richiesta alle parti di fornire risposta ai chiarimenti richiesti.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2023.