Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1791 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1791 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6140/2022 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
-ricorrente –
contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata e difesa dell’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 6539/2021, depositata il 9 settembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6539/2021, depositata il 9/9/2021, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione della CTP di Caserta di accogliere il ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e così di annullare l’avviso di
liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, col quale l’ufficio aveva liquidato l’importo di euro 26.448,75, a titolo di imposta di registro, in relazione al decreto ingiuntivo n. 1324/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Alla base RAGIONE_SOCIALE decisioni dei giudici di entrambi i gradi la considerazione che la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo, in quanto accessoria ad un rapporto soggetto ad iva, non andasse autonomamente tassata, dovendo l’imposta di registro applicarsi – ed in misura fissa – al solo decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore (soggetto iva) nei confronti del debitore principale e del garante.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre la Banca Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE prospetta la violazione dell’art. 22 d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo non fosse soggetta ad imposta di registro.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. In tema di imposta di registro, la fideiussione menzionata in un decreto ingiuntivo, a prescindere che esso sia o meno esecutivo, è soggetta all’imposta di registro, in quanto la funzione antielusiva dell’art. 22 TUR presuppone che l’atto non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, sia enunciato in un provvedimento giudiziario, trovando altresì applicazione le sanzioni previste, per l’omessa registrazione del contratto, dall’art. 69 del TUR (Cass. 24303/2025, che cita i precedenti 31177/2023, 18454/2016 e 17237/2013).
1.3. Quanto alla misura della tassazione, deve farsi applicazione del principio, ripetutamente espresso da questa Corte, a partire dalla
sentenza n. 17237/2013, cit., secondo cui la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 cod. civ.) non può essere riportata nell’ambito tributario e, segnatamente, nell’ambito della disciplina dell’imposta di registro, per la quale, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, vale invece il principio dell’autonomia dei singoli negozi, con la conseguenza che la relativa tassazione non resta attratta nella disciplina tributaria dell’IVA per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA.
1.4. In definitiva, in caso di contratto di fideiussione enunciato in un provvedimento giudiziario intervenuto tra le stesse parti del negozio di garanzia (nel caso in esame un decreto ingiuntivo), questo deve essere autonomamente valutato ai fini dell’imposta di registro, secondo i principi dell’art. 22 cit. e, dunque, assoggettato a tassazione in misura proporzionale (Cass. 14807/2025, che richiama il precedente, in termini, 17899/2005).
1.5. Ebbene, a tali principi non si è conformata la CTR, laddove ha erroneamente ritenuto che, essendo la fideiussione accessoria ad un rapporto soggetto ad Iva, la relativa disciplina tributaria fosse attratta nel campo d’applicazione dell’IVA, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in forza del principio di alternatività di cui all’art. 40 D.P.R. 131/1986.
1.6. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE superiori argomentazioni, il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata.
1.7. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.
Sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio, stante il consolidarsi in corso di causa del su richiamato orientamento interpretativo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; spese dell’intero giudizio compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME