Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6439 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6439 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
Preavviso di fermo amministrativo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14344/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., quale incorporante di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10309/2016 depositata in data 22/11/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 5/03/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In causa con oggetto iscrizioni di fermo amministrativo di due autoveicoli, aventi quale presupposto diciassette cartelle di pagamento emesse in relazione a tributi di varia natura, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente NOME COGNOME.
Quest’ultimo propone ricorso per cassazione avverso la sfavorevole sentenza affidandosi a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE, incorporante di RAGIONE_SOCIALE, spiega controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 5/03/2026 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controricorrente eccepisce l ‘ improcedibilità del ricorso, tardivamente depositato (il 16/06/2017) rispetto alla data di notifica (20/05/2017) , in violazione del termine previsto dall’art. 369 c.p.c.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso è stato infatti spedito a mezzo posta in data 9/06/2017, ai sensi dell’art. 134 disp. att. c.p.c., e quest’ultima data, ai sensi del quarto comma di tale disposizione, è l ‘unica rilevante ai fini del rispetto del termine dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 7013/10995).
1.1. Sempre in limine litis , va respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso di RAGIONE_SOCIALE sull’assunto del difetto di legittimazione del difensore del libero foro, eccezione avanzata in memoria dal ricorrente.
Le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE sono state sciolte alla data dell’1 luglio 2017, con nascita del nuovo soggetto RAGIONE_SOCIALE , ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 193/2016 , conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016.
Solo per quest’ultimo ente, e non per le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE, si pone il tema della ammissibilità del ricorso ad avvocati del libero foro di cui a Cass. Sez. U. n. 30008/2019 (di cui ha fatto applicazione la invocata Cass. n. 27639/2024, relativa al medesimo contribuente, ma nel cui giudizio risulta costituita RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE).
La notifica del controricorso del presente giudizio, 26 giugno 2017, è invece anteriore alla predetta data e quindi alla estinzione della società.
Va appena precisato che per effetto del principio della cosiddetta perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 c.p.c.), l’estinzione dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro del successore RAGIONE_SOCIALE non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022).
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 36 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché degli artt. 112 c.p.c., 2934 e 2948 c.c., censurando l’omessa pronuncia sull’appello incidentale e precisamente sul motivo con cui si era devoluta al giudice d’appello la doglianza relativa alla prescrizione dei tributi affidati all’agente della riscossione.
2.1. Sebbene il motivo indichi nella rubrica una pluralità di disposizioni, sia di carattere processuale che sostanziale, la censura
mossa alla sentenza della CTR appare univocamente descritta nel corpo di esso; si lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione dei tributi portati nelle cartelle sottese ai fermi impugnati, doglianza fatta oggetto di appello incidentale del contribuente.
Con riferimento a ciò, e in tali termini, il motivo appare fondato in quanto la CTR non ha per nulla esaminato l’appello incidentale né alcuna pronuncia implicita può ravvisarsi nelle affermazioni che appaiono relative alle sole notifiche.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, 112 c.p.c., 3, 4, 5, 6, 7 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 della legge n. 212 del 2000, degli artt. 2934, 2948 e 2953 c.c.
Il motivo attiene alle statuizioni rese dalla CTR secondo cui la parte avrebbe direttamente ammesso la notifica del preventivo preavviso di fermo e comunque esso sarebbe stato preventivamente notificato, recando quindi sul punto due argomentazioni convergenti.
3.1. Anche tale motivo indica nella rubrica una pluralità di disposizioni, sia di carattere processuale che sostanziale, ma nella sua esposizione appaiono enucleabili chiaramente due doglianze, tutte relative all’esistenza o meno della notifica dei preavvisi di fermo e quindi alle sopraddette argomentazioni; premesso che la lite aveva ad oggetto due iscrizioni di fermo, si censura infatti, l’affermazione secondo cui la parte aveva ammesso la notifica del preavviso, là dove essa aveva eccepito esattamente il contrario; si censura altresì che la CTR, nel motivare in merito alle relate di notifica depositate dall’agente della riscossione, le abbia riferite al preavviso di fermo mentre esse si riferivano pacificamente alle cartelle presupposte.
3.2. Il motivo è fondato, in quanto l’affermazione per cui la parte avrebbe ammesso la notifica del preavviso di fermo appare apodittica
e non corrispondente al tenore RAGIONE_SOCIALE difese processuali come trascritte dal ricorrente, che proprio di tale omissione si doleva, senza che la difesa del concessionario indichi diverse circostanze processuali utili a contestare il motivo di ricorso.
Ciò appare viziare il tenore della successiva pronuncia nella quale la CTR nel discorrere apparentemente della notifica del preavviso afferma poi l’esistenza di plurime notifiche, «a mani, ai familiari, alla moglie, alla casa comunale, all’addetto al ritiro », non lasciando comprendere se si riferisse effettivamente alla notifica del preavviso, che invece aveva affermato essere ammessa, o alla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 96 c.p.c., avendo il giudice del merito omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata.
4.1. Il motivo, relativo al governo RAGIONE_SOCIALE spese, è assorbito dall’accoglimento dei motivi predetti che impongono il rinvio della causa al giudice del merito, per nuovo esame.
Con il quarto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione degli artt. 23, 54, 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. , ove il giudice della CTR ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE nuove difese e dei documenti prodotti in appello dall’agente della riscossione, contumace in primo grado.
5.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Se è vero che la CTR non ha pronunciato esplicitamente sulla ammissibilità RAGIONE_SOCIALE allegazioni e dei documenti, la loro valutazione nel merito costituisce un implicito rigetto dell’eccezione.
Eccezione che, in diritto, è manifestamente infondata, alla luce dei consolidati orientamenti di questa Corte secondo cui:
in quanto la domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all’eliminazione dell’atto stesso, l’Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi, anche con particolare riferimento all’allegazione degli atti notificati, di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio (Cass. n. 12008/2011; Cass. n. 14567/2021; Cass. n. 23880/2024; Cass. n. 27920/2025);
b) alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., (come vigente ratione temporis ) che alle parti consente di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 12498/2024). E ciò anche ove la parte fosse contumace in appello (Cass. n. 17921/2021) .
Concludendo, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo e rigettato il quarto.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice del rinvio.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo e rigettato il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME