Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32268 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32268 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7739/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente sul ricorso incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE PIANA (SA) INDIRIZZO C/O DOMICILIO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente sul ricorso principale e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 8834/2021 depositata il 27/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/10/2024 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE presentava richiesta di rimborso IVA, relativa al secondo trimestre anno 2019, che assumeva versata in eccedenza. In data 23 ottobre 2019, l’Agenzia notificava alla società, ai sensi dell’art. 69 del R.D del 18 novembre 1923 n. 2440, provvedimento di fermo amministrativo del rimborso richiesto, sospendendone l’erogazione a seguito di ricezione, in data 27.09.2019, a seguito di un processo verbale di constatazione, redatto dai funzionari della Direzione Provinciale di Salerno, nel quale veniva contestata la debenza da parte della società di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA. La società proponeva ricorso che la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, con sentenza n. 232/6/2021, depositata in data 18.1.2021, accoglieva. Il successivo appello erariale è stato respinto con la sentenza oggi impugnata, sicché l’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente, che spiega contestuale ricorso incidentale imperniato su un unico motivo; la contribuente deposita successiva memoria. L’Agenzia ha depositato controricorso in relazione al ricorso incidentale della parte contribuente.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso principale si assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 69 R.D. 2440/1923, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza d’appello escluso la legittimità del ricorso al ‘fermo amministrativo’ di cui all’evocato art. 69 in quanto ‘ appariva del tutto sconosciuto l’ammontare delle somme eventualmente richieste dall’Agenzia delle Entrate ed era
assolutamente carente la motivazione del fermo amministrativo impugnato ‘ e il ‘ pvc costituiva un atto interno ‘, trascurando di considerare che il fermo in parola è adottabile pur a fronte di una ragione di credito dell’Amministrazione non ancora certa, liquida ed esigibile.
Con il secondo motivo del ricorso principale si assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, co. 2, n. 4, D. Lgs. 546/1992, per difetto di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., avendo la sentenza affermato che ‘ era assolutamente carente la motivazione del fermo amministrativo impugnato ‘.
Con il terzo motivo del ricorso principale -avanzato subordinatamente al secondo motivo -si adduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, avuto riguardo all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui il giudice d’appello afferma l’assoluta carenza della motivazione del fermo amministrativo impugnato.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. La sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi sull’adombrato giudicato ex art. 2909 c.c.
Su queste premesse il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento delle altre due censure adombrate nel ricorso principale.
Intanto, l ‘eccezione di giudicato veicolata in memoria illustrativa dalla contribuente non coglie nel segno, afferendo un diverso provvedimento, privo di refluenze nel giudizio odierno.
La sentenza della Commissione Regionale contiene le seguenti affermazioni: ‘ non vale il concetto che il p.v.c. in questione fosse conosciuto dalla società in virtù di un successivo avviso di accertamento notificato alla stessa società il 17.02.2021 ‘, in quanto il credito IVA vantato si riferiva all’anno 2016, per il quale alla società ‘ appariva del tutto sconosciuto l’ammontare delle
somme eventualmente richieste dall’Agenzia delle Entrate ed era assolutamente carente la motivazione del fermo amministrativo impugnato ‘; il p.v.c. in contestazione, per l’annualità di cui si trattava, era ‘ un atto interno all’Agenzia che, come correttamente affermato dai Giudici di primo grado, non consentiva alla società l’impugnativa dello stesso ‘.
Tali assunti si pongono in contrasto con il disposto dell’art. 69 R.D. 2440/1923, secondo l’interpretazione resane da questa Corte.
Il fermo amministrativo costituisce un provvedimento di natura cautelare diretto alla tutela delle ragioni di credito delle amministrazioni statali, di carattere generale ed utilizzabile anche quando il credito in questione non sia ancora certo, liquido ed esigibile. Tale ultima precisazione, invero, è assolutamente pacifica nella giurisprudenza nomofilattica, la quale ha già più volte riconosciuto la legittimità dell’applicazione del fermo a fronte di ragioni creditorie che l’Amministrazione finanziaria abbia (ovvero pretenda di avere) nei confronti di un contribuente, sebbene non ancora accertate in via definitiva, ma risultanti unicamente da un processo verbale di constatazione. L’adozione del detto provvedimento richiede altresì solo il fumus boni iuris della ragione di credito vantata, restando estranea alla sua natura ed alla sua funzione qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora , senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (v. ex plurimis Cass. n. 25893 del 2017; Cass. 14270 del 2012; Cass. n. 9853 del 2011 e Cass. n. 4567 del 2004). Ne consegue che deve ritenersi legittima l’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo delle somme pretese in restituzione, in ragione di un PVC dal quale emergano ragioni di credito in favore dell’Amministrazione Finanziaria. Presupposto normativo di applicabilità dell’istituto in esame, difatti, non è la prova dell’esistenza del credito bensì la mera « ragione di credito », la quale può derivare anche da un
p.v.c., non dovendosi necessariamente fondare sull’adozione dei conseguenti (eventuali) avvisi di accertamento. Sicché, nella specie ha errato la CTR nel ritenere il fermo illegittimamente fondato (anche) su un PVC, ancorché richiamato nel detto provvedimento di fermo.
Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Questa Corte ha evidenziato che è tale, infatti, il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, avendo il giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 26 aprile 2010, n. 9907; Cass. 12 giugno 2020, n. 11270).
Il ricorso principale va, in definitiva, accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbite le altre due censure del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.