Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22304 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11634/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE nella qualità di assuntore del concordato nella procedura RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE VERONA -intimato-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO sez. dist. VERONA n. 677/2019 depositata il 16/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. Verona ( hinc: CTR), con la sentenza n. 677/2019 depositata in data 16/09/2019, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 245/2016, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Verona aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento di rigetto di rimborso dell’IVA relativa all’anno 1994 per intervenuta prescrizione.
La CTR ha ritenuto, in particolare, che dalla diffida di pagamento inviata dalla società in data 18/11/2004, non si era verificato alcun atto interruttivo della prescrizione fino alla diffida intervenuta in data 25/02/2015, quando era ormai spirato il termine decennale ex art. 2946 cod. civ.
3.1. Il giudice di seconde cure ha altresì rilevato che non poteva, comunque, rilevare la presunta natura ricognitiva del debito conseguente alla nota dell’Agenzia delle Entrate del 20/01/2005, considerato che l’istanza di rimborso era stata presentata sol amente in data 25/02/2015.
Contro la sentenza della RAGIONE_SOCIALE in qualità di assuntore del concordato nella procedura della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, degli artt. 2935, 2941, 2944 cod. civ. e, in genere, delle disposizioni del codice civile in materia di prescrizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente ha evidenziato, con tale motivo di ricorso, l’inadeguatezza del richiamo a Cass., n. 25764 del 2014, evidenziando che l’affermazione di non incidenza dei provvedimenti di fermo amministrativo sull’esigibilità dei crediti da rimborso IVA non sia in linea con la pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del 1972, richiamata da Cass., n. 412 del 2013. Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata il fermo amministrativo incide sulla pretesa di rimborso, la cui esazione è subordinata agli esiti della pronuncia sul controcredito a garanzia del quale viene disposto il fermo, venendo, così, in rilievo in chiave impeditiva della decorrenza del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.
1.2. Nel caso di specie -a fronte dell’invocazione del fermo amministrativo ex R.G. n. 2440 del 1923 -oltre che della sospensione del rimborso IVA ex d.lgs. n. 472 del 1997 -avvenuta ad opera degli uffici finanziari in data 20/01/2005, il decorso dei termini prescrizionali è stato impedito sino alla data di formazione
del giudicato (28/04/2010, data di emissione della sentenza di cassazione), cosa che rende inapplicabile la maturazione del termine di prescrizione invocato dall’amministrazione finanziaria che calcola un periodo di tempo continuo tra l’istanza del 18/11/2 004 e quella del 25/02/2015.
1.3. La ricorrente ha, poi, rilevato che, diversamente d all’art. 2941 cod. civ. (che riguarda un’ ipotesi in cui il congelamento dei termini di prescrizione risiede in ragioni di incompatibilità o comunque su motivi di opportunità delibati dal legislatore) , l’effetto impeditivo determinato dalla sospensione del pagamento/fermo amministrativo invocato dall’agenzia esclude che si configuri quell’inerzia che, ex art. 2935 cod. civ., costituisce il presupposto indefettibile del decorso della prescrizione. Così come la prescrizione non decorre nei casi in cui un determinato diritto sia sottoposto a una condizione sospensiva non ancora avverata o a un termine iniziale non ancora scaduto, allo stesso modo la prescrizione non decorre -e quindi viene temporaneamente impedita -allorché sia invocato dagli uffici finanziari il cd. fermo amministrativo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 e/o la sospensione del rimborso IVA ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997.
Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.1. La ricorrente -rilevato che nella versione dell’art. 38 bis d.P.R. n. 633 del 1972 applicabile ratione temporis i rimborsi previsti nell’art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972 sono eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione -ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui allo spostamento del termine di esigibilità corrisponde il differimento
della decorrenza del termine di prescrizione (Cass., n. 26513 del 2014). Di conseguenza, il termine di prescrizione del rimborso chiesto con la dichiarazione del 14-15/03/1995 è iniziato a decorrere, una volta decorso il termine di tre mesi di cui all’art. 38 bis cit. ( i.e. il 30/06/1995) e, allo stesso modo, il nuovo termine di esigibilità successivo all’istanza di rimborso del 18/11/2004 è iniziato a decorrere in data 30/06/1995.
Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923.
3.1. Con tale motivo di ricorso la ricorrente censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui: « non sussiste violazione del principio di overrulling e/o violazione dei principi di buona fede e collaborazione in quanto come meglio successivamente si specificherà, in quanto la sospensione della procedura di rimborso non incide sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito».
Ad avviso di parte ricorrente, anche a voler ritenere che Cass., n. 25764 del 2014 abbia ribaltato i principi precedentemente affermati da Cass., n. 412 del 2013, tale revirement sarebbe intervenuto (a fine luglio 2014) pochi mesi dal decorso del decennio della rinnovata istanza di rimborso IVA di gruppo del 18/11/2014.
Infine, a pag. 32 del ricorso in cassazione, sotto il punto indicato come ‘4’, intitolato « Conseguente illegittimità della condanna al pagamento delle spese del giudizio (di primo e di secondo grado » la parte ricorrente -senza prospettare o richiamare alcun vizio ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. – ha evidenziato che non può essere condivisa la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di appello, confermando la condanna alle spese del primo grado di giudizio. Da tale affermazione fa discendere la considerazione, secondo cui l’annullamento o l’integrale riforma della sentenza di appello possa determinare una diversa regolazione delle spese relative a tutti i gradi di giudizio.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, i l primo motivo è fondato, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
5.1. Nel caso di specie è pacifico che l’IVA chiesta a rimborso riguardante l’anno d’imposta 1994 sia stata oggetto di un atto di messa in mora datato 18/11/2004, seguito dalla comunicazione del 20/01/2005, relativa alla sospensione del rimborso ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997 ed ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, fino alla definizione del contenzioso scaturito dalla rettifica relativa all’anno 1994 nei confronti della controllata Sipra, avvenuta con pronuncia n. 10148/2010 emessa da questa Corte in data 28/04/2010. La società controllante -e per essa RAGIONE_SOCIALE in qualità di assuntrice del concordato -ha quindi presentato nuova richiesta in data 28/02/2015, rigettata dall’amministrazione finanziaria, che ha eccepito la prescrizione.
5.2. La sentenza di secondo grado nel confermare la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dell’odierna parte ricorrente, contrasta con l’orientamento di questa Corte, la quale ha ribadito, anche recentemente, che in tema di rimborso IVA, il cd. fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, imposto in via cautelare dall’Amministrazione debitrice, costituendo impedimento giuridico all’esercizio del diritto di credito del contribuente, ha efficacia interruttiva della prescrizione, che ricomincia a decorrere solo dal momento della cessazione della causa impeditiva (Cass., 18/03/2025, n. 7251). La sospensione ex art. 69
r.d. n. 2440 del 1923 deve essere, quindi, ricollegata al periodo di pendenza della lite relativa al recupero nei confronti della controllata nel periodo compreso tra il 20/01/2005 (data della sospensione) fino alla pronuncia di questa Corte che ha chiuso il contenzioso che aveva determinato tale sospensione (28/04/2010), con la conseguenza che il periodo di prescrizione non può, quindi, ritenersi maturato.
6. In relazione a quanto evidenziato a pag. 32 del ricorso sotto il par. 4 (che si può indicare come quarto motivo di ricorso, in quanto, pur senza veicolare alcun vizio ex art. 360 cod. proc. civ., la parte ricorrente propone, comunque, seppure in via subordinata, una censura contro la sentenza impugnata), con riferimento alle spese di lite deve ritenersi che la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado è assorbita dalla cassazione della sentenza della CTR, mentre la questione posta dalla ricorrente con riferimento alle spese del giudizio di primo grado deve essere considerata inammissibile, in quanto priva di alcuna puntuale censura svolta in relazione a uno dei vizi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ.: non è stato, infatti, indicato alcun parametro normativo di riferimento, dato che la parte ricorrente si è limitata ad affermare che la decisione del giudice di seconde cure non può essere condivisa.
7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, mentre con riferimento al quarto motivo di ricorso deve ritenersi assorbita la questione relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado e inammissibile la questione relativa alle spese liquidate nel giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, sez. dist. Verona.
…
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo; dichiara il quarto motivo assorbito con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado e inammissibile con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto, sez. dist. Verona, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.