Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6307 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6307 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23806/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 13756881002), in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 8022403058);
-intimata- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, sez.4, n. 1112/2024, depositata il 15/4/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2025 dal
Consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME impugnava il preavviso di fermo amministrativo n. 03480201800008215000, relativo alla cartella n. NUMERO_CARTA
000, per il recupero della tassa automobilistica per gli anni 2013 e 2014, deducendo la prescrizione della pretesa tributaria, la sproporzione del valore dei beni rispetto all’importo dell’imposta, il difetto di motivazione dell’intimazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata in data 21.6.2018, che la prescrizione era stata conseguentemente interrotta e la pretesa tributaria doveva reputarsi definitiva.
La Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l’appello della contribuente, con sentenza n. 1112/2024, aderendo sostanzialmente alle conclusioni del giudice di primo grado.
Avverso tale sentenza, COGNOME NOME propone ricorso per cassazione formulando due motivi. Deposita inoltre memoria illustrativa nella quale richiama le conclusioni formulate con il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di costituzione in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza per l’omessa considerazione del giudicato formatosi in relazione al rapporto tributario, considerata l’assenza del credito sotteso al preavviso di fermo.
1.1. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Lamenta che, nonostante la produzione nel corso del giudizio d’appello, unitamente a nota recante brevi repliche, della sentenza n. 3194/2022 della Commissione di giustizia tributaria Regionale, che aveva annullato la cartella n. NUMERO_CARTA, costituente atto prodromico al preavviso di fermo amministrativo
impugnato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dichiarava fondata la pretesa tributaria di cui alla cartella di pagamento sottesa al preavviso di pagamento in questione.
2.Il secondo motivo, da esaminare in via prioritaria per ragioni di ordine logico, è fondato.
2.1. Questa Corte ha affermato (Cass., n. 7159/2025) che la sentenza resa sull’impugnazione dell’atto impositivo ad esso si sostituisce integralmente, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario (tra le tante: Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24092; Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2017, n. 809; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2022, n. 36429; Cass., Sez. 5, 4 luglio 2023, n. 18916), e che il venir meno dell’atto impositivo, per effetto dell’annullamento (anche se non passato in giudicato), determina il difetto del presupposto per procedere esecutivamente, anche a titolo provvisorio (tra le tante: Cass., Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13445; Cass., Sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass., Sez. 5, 5 maggio 2016, n. 9116; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 740; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12478; Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass., Sez. 5, 15 ottobre 2020, n. 22360; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2021, n. 24854; Cass., Sez. 6-5, 7 febbraio 2022, n. 3736; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2022, n. 10740; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2022, n. 18003; Cass., Sez. 5, 18 luglio 2023, n. 20749 e n. 20754; Sez. 5, Ordinanza n. 26775 del 2024).
2.2. Nella fattispecie, la Commissione tributaria regionale non si è attenuta ai suddetti principi, nel ritenere legittimo l’impugnato preavviso di fermo amministrativo con riguardo alla pretesa tributaria contenuta nella sottesa cartella n. NUMERO_CARTA, nonostante l’allegazione alle brevi repliche depositate dalla contribuente in data 21/3/2024, della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria n. 3194/2022.
Con l’accoglimento del secondo motivo di ricorso restano assorbite le doglianze prospettate con il primo motivo.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per l’esame (omesso da parte della Commissione tributaria regionale), della questione relativa all’annullamento della cartella, e per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME