Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 2701 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 28541-2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE tura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, unitamente ai
quali è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5683/5/2021 RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE SICILIA, depositata il 14/06/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore NOME COGNOME; Rilevato che la RAGIONE_SOCIALE impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catania, il provvedimento di applicazione, nei propri confronti, del fermo amministrativo provvisorio, rispetto all’istanza di rimborso I.V.A. formulata dalla contribuente, per la presenza di carichi pendenti;
che la RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso con sentenza n. 6597/07/2015, avverso la quale l’ RAGIONE_SOCIALE propose appello innanzi alla RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE, che, con sentenza n. 5683/5/2021, depositata il 14/06/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come ” risultando presentata la fideiussione, il rimborso non possa essere sospeso, non risultando procedimenti penali pendenti e, perdipiù, nel caso in esame, la società cedente risulta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nei cui confronti non può essere iniziata o proseguita alcuna iniziativa esecutiva individuale che potrebbe pregiudicare la “par condicio creditorum” (cfr. penultimo cpv. RAGIONE_SOCIALE motivazione);
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita,
con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) RAGIONE_SOCIALE ” violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 e all’art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 ” (cfr. ricorso, p. 2), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto illegittimo il fermo (parziale) opposto dall’Ufficio alla contribuente, stante l’esistenza di carichi erariali pendenti, né ostando a detto provvedimento di autotutela l’avvenuta prestazione, da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE fideiussione ex art. 38bis cit., siccome ” propedeutic alla sola fase di liquidazione del rimborso stesso ” (cfr. ricorso, p. 4, quintultimo cpv.) e ” volta a cautelare l’Erario per quelle ipotesi in cui, successivamente alla erogazione del rimborso, vengono accertati fatti (maggiori corrispettivi e/o minori detrazioni) che abbiano incidenza sulla liquidazione dell’imposta a credito, di cui vien chiesto il rimborso ” (cfr. ricorso, p. 5, cpv.);
che il motivo è manifestamente inammissibile;
che il provvedimento di fermo amministrativo, disciplinato dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela RAGIONE_SOCIALE P.A., volto a sospendere, in presenza di una “ragione di credito” RAGIONE_SOCIALE P.A. stessa, un eventuale pagamento dovuto, a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che l’amministrazione abbia (ovvero pretenda di avere) nei confronti del suo creditore, la cui adozione richiede solo il
fumus boni iuris RAGIONE_SOCIALE ragione di credito vantata dall’Amministrazione, restando estranea alla natura ed alla funzione del provvedimento qualsiasi considerazione di un eventuale periculum in mora , senza che detta disciplina ponga dubbi di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (arg. da Cass., Sez. 5, 31.10.2017, n. 25893, Rv. 646172-02) ;
che questa Corte, a Sezioni Unite, ha tuttavia recentemente altresì chiarito che in tema di rimborsi IVA, l’amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all’art. 38bis , comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, durante il periodo di vigenza RAGIONE_SOCIALE medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923, determinandosi, altrimenti, una ingiustificata duplicazione RAGIONE_SOCIALE cautela in favore dell’amministrazione ed un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di collaborazione e buonafede posto dall’art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, nonché del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino (Cass., Sez. U, 31.1.2020, n. 2320, Rv. 656706-01. In senso conforme, da ultimo, tra le altre, cfr. Cass., Sez. 5, 20.10.2022, n. 31084); che tale principio risulta rispettato, nella specie, dalla C.T.R., avendo questa escluso che, in presenza di garanzia fideiussoria ex art. 38bis cit., l’amministrazione potesse altresì opporre alla contribuente il provvedimento di sospensione del pagamento disciplinato dall’art. 69 cit. Né, a ben vedere, la difesa dell’ RAGIONE_SOCIALE si è peritata di argomentare sulla non
condivisibilità RAGIONE_SOCIALE richiamata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte; che, a tale ultimo proposito, costituisce principio pacifico quello per cui, in applicazione dell’art. 360bis , comma 1, n. 1, cod. proc. civ., deve essere dichiarato inammissibile, per contrasto con la suddetta disposizione, il ricorso per cassazione che non solo non è conforme allo schema di cui all’art. 360 cod. proc. civ. (e, per tale ragione, è inammissibile), ma le cui (inammissibili) censure sono prospettate -come nella specie sul presupposto RAGIONE_SOCIALE contestazione dell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità – senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti (Cass., Sez. L, 3.12.2013, n. 27064, Rv. 628590-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALEtura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sesta