Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 701 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 701 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28076/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente –
COGNOME AMMINISTRATIVO
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso , dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura municipale in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente –
nonché
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – ROMA n. 4576/16, depositata in data 15/7/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 15 novembre 2024;
Fatti di causa
Con ricorso alla C.T.P. di Roma, NOME COGNOME propose impugnazione avverso il preavviso di fermo notificatole, con il quale Equitalia RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE ( ‘l’agente della riscossione’ ) preannunciò l’iscrizione del fermo per la riscossione di un credito derivante da cartelle esattoriali non pagate, aventi ad oggetto tributi e sanzioni amministrative. Per alcune cartelle eccepiva che già una precedente sentenza della C.T.P. (n. 381/51/13, pronunciata il 4/11/2013), passata in giudicato, aveva annullato alcune cartelle poste a fondamento di un precedente provvedimento di fermo amministrativo. Eccepì anche che per altre cartelle i relativi crediti erano stati estinti mediante il pagamento in un’unica soluzione , così come consentito dalla legge di stabilità 2014.
La C.T.P. accolse il ricorso per la mancata prova della notificazione delle cartelle presupposte dal fermo amministrativo.
Su appello dell’agente della riscossione , la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, sulla base del deposito delle relate di notifica delle cartelle di pagamento.
Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate, l’agente della riscossione e Roma Capitale.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Innanzitutto, deve darsi atto, contrariamente a quanto dedotto in controricorso da Roma Capitale, che la legittimazione passiva dell’ente locale deriva dal fatto che tra le cartelle di pagamento presupposte al preavviso di fermo oggetto del presente giudizio vi è anche la cartella n. NUMERO_DOCUMENTO, che, secondo la sentenza n. 381/51/13 depositata il 4/11/2013 della C.T.P. di Roma, passata in giudicato,
riguarda l’ICI, che è un’imposta comunale, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
Deve essere, pertanto, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata da Roma Capitale.
Del resto, il ricorso soddisfa i requisiti di autosufficienza e di specificità. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole del fatto che la C.T.R. non abbia esaminato l’eccezione di giudicato esterno fondata sulla sentenza della C.T.P. di Roma n. 381/51/13, depositata il 4/11/2013, che aveva annullato gli atti impugnati ‘per difetto dei necessari presupposti’ . In particolare, la citata sentenza aveva accertato che di alcune cartelle di pagamento (nn. NUMERO_CARTA
NUMERO_CARTA) non era stata prova di regolare notifica, con il conseguente annullamento degli atti allora impugnati.
L’esistenza del giudicato esterno era stata dedotta dalla contribuente sia in primo che in secondo grado, e la C.T.R. ha omesso del tutto l’esame della relativa questione.
1.1. Il motivo è fondato.
La questione del giudicato, ritualmente dedotta in primo grado e riproposta in appello, non è stata affrontata nella sintetica sentenza dalla C.T.R.
Non rileva che l’atto impugnato (il preavviso di fermo) nel presente giudizio sia diverso dagli atti impugnati oggetto della sentenza passata in giudicato: il vincolo del giudicato, infatti, riguarda l’annullamento di alcune delle cartelle poste a base del l’odierno preavviso di fermo.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 618 e ss. L. n. 147 del 2013 (cd. legge di stabilità per il 2014), art. 615 c.p.c., art. 115, 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. sub specie di omessa pronuncia su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver esaminato il motivo di impugnazione fondato sull’estinzione del debito portato da alcune cartelle, precisamente indicate nell’esposizione del motivo in esame, in adesione alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014.
Il motivo di impugnazione delle dette cartelle era stato proposto sin dal primo grado di giudizio e correttamente riproposto in appello.
2.1. Il motivo è fondato.
La contribuente aveva eccepito, sin dal primo grado del giudizio, che aveva estinto il debito portato da alcune cartelle (quelle indicate nella esposizione del motivo di ricorso in esame) aderendo alla sanatoria prevista dalla legge di stabilità per il 2014, senza avere alcuna risposta dalla C.T.R.
3.La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre