Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29553 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2024
Oggetto: ius superve-
niens – sanzioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8172/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., quale incorporante AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 5374/10/23 AVV_NOTAIO Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 28.9.2023, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 5374/10/23 AVV_NOTAIO Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, giudicando in sede di rinvio AVV_NOTAIO Corte di Cassazione, accoglieva parzialmente l’appello d ell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Roma n. 11948/8/15 con la quale il giudice aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi proposti dalla RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE, ora divenuta RAGIONE_SOCIALE
La controversia afferiva alla contestazione di una complessa frode tributaria posta in essere attraverso l’interposizione di quattro RAGIONE_SOCIALEà fittizie (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, tutte dichiarate fallite) a vantaggio di RAGIONE_SOCIALEà beneficiarie tra cui la contribuente, ciascuna riconducibile alla persona del dominus NOME COGNOME COGNOME, indagato per le bancarotte fraudolente RAGIONE_SOCIALE predette RAGIONE_SOCIALEà fittizie e condannato dal Tribunale di Roma per la sottrazione AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte ex art. 11 d.lgs. 74/00.
Con processo verbale di constatazione del 10 luglio 2008 nei confronti AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate constava operazioni immobiliari riconducibili allo
schema di frode attuata attraverso la Sopravvalutazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (modello SLIM) in relazione a sei operazioni immobiliari compiute tra il 2005 e il 2006; le beneficiarie rappresentavano contabilmente la spesa fittizia per canoni di leasing, ogni anno deducendoli come costo e portando in detrazione l’ IVA esposta nelle fatture spiccate dalla RAGIONE_SOCIALEà di leasing.
Lo schema dell’operazione come individuato dall’Amministrazione finanziaria era sostanzialmente il seguente: la RAGIONE_SOCIALE à Alfa cedeva un immobile alla RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE per un prezzo corrispondente al suo effettivo valore.
La RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE, che era un soggetto che non adempiva ai propri obblighi dichiarativi e di versamento RAGIONE_SOCIALE imposte, a breve distanza di tempo vendeva l’immobile ad una RAGIONE_SOCIALE à di leasing ad un prezzo molto pi ù elevato di quello del precedente acquisto. In tal modo si caricava di oneri fiscali per plusvalenze ed IVA derivanti dalla vendita a prezzo maggiorato che poi non assolveva. L’acquirente concedeva in leasing l’immobile alla RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE riconducibile, insieme a RAGIONE_SOCIALE, agli stessi soggetti la quale a sua volta locava il cespite a terzi. La RAGIONE_SOCIALE à di leasing assoggettava ad IVA (con conseguente detraibilit à dell’imposta, peraltro non versata dalla RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE) un negozio di finanziamento che sarebbe stato esente. La RAGIONE_SOCIALE à RAGIONE_SOCIALE, utilizzatrice dl bene, imputava a conto economico l’importo del finanziamento inoltre registra le fatture di acquisto relativa ai maxi canoni di leasing, vantando crediti milionari nei confronti del fisco. Sulla base di tale schema, dalla lettura AVV_NOTAIO sentenza impugnata si evince che le operazioni individuate che si ritenevano riconducibili allo schema fraudolento descritto realizzate dalla contribuente, tra il 2005 e il 2006, come da riepilogo a pag.56 dell’avviso di accertamento, erano le seguenti:
immobile sito in Roma, INDIRIZZO, ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE in data 25 marzo 2005 alla RAGIONE_SOCIALE per euro 20.000.000,00 oltre IVA (dopo averlo acquisito il 17
marzo 2005 in sede di scissione dalla RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 9.200.000,00);
2) immobili siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO, INDIRIZZO e INDIRIZZO, ceduti dalla RAGIONE_SOCIALE il 5 agosto 2005 alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE per euro 165.000.000,00 oltre IVA (dopo averli acquistati in pari data da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per euro 118.000.000,00 oltre IVA);
3) immobile sito in INDIRIZZO INDIRIZZO, ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE il 6 dicembre 2005 alla RAGIONE_SOCIALE per euro 40.000.000,00 oltre IVA (dopo averlo acquistato in pari data da RAGIONE_SOCIALE per euro 27.000.000,00 oltre IVA);
immobile sito in Milano, INDIRIZZO, ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE in data 28 giugno 2006 alla RAGIONE_SOCIALE per euro 17.000.000,00 oltre IVA (dopo averlo acquistato in pari data da RAGIONE_SOCIALE per euro 16.300.000,00 oltre IVA);
5) immobile sito in Torino, INDIRIZZO, ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE il 20 ottobre 2006 ad un pool di RAGIONE_SOCIALEà di leasing (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) per euro 70.000.000,00 oltre IVA (dopo averlo acquistato in pari data da RAGIONE_SOCIALE per euro 52.800.000,00 oltre IVA);
6) immobile sito in INDIRIZZO, ceduto dalla RAGIONE_SOCIALE in data 30 novembre 2006 per euro 67.500.000,00 oltre IVA (dopo averlo acquistato il 20 luglio 2006 dalla RAGIONE_SOCIALE per euro 51.000.000,00 oltre IVA).
Le RAGIONE_SOCIALEà di leasing stipulavano, alla data dell’acquisto dell’immobile, un contratto di locazione finanziaria con la contribuente, motivo per cui venivano recuperati a tassazione i canoni e maxi canoni di leasing dedotti, in quanto derivanti da un contratto simulato (SLIM) rispetto a quello effettivo che era di finanziamento, con conseguente recupero AVV_NOTAIO relativa iva esposta in fattura e portata in detrazione. Venivano poi rettificate anche le dichiarazioni per gli anni d’imposta
2006 e 2007, relativamente alle perdite esposte e riportate in avanti (cd. Avvisi perdita).
Il presente processo aveva ad oggetto tre avvisi di accertamento: n. NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di imposta 2007, con cui venivano recuperati a tassazione, nel quadro di un accertamento ex artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/73 e dell’art. 54 d.P.R. 633/72 i costi indebitamente dedotti a titolo di canoni di leasing corrisposti dalla RAGIONE_SOCIALEà contribuente e l’IVA esposta nelle relative fatture; n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, con cui venivano recuperate a tassazione alcune perdite esposte nella dichiarazione relativa al 2005, indebitamente utilizzate in diminuzione del reddito imponibile del 2007, periodo di imposta oggetto del presente giudizio.
A fronte AVV_NOTAIO sentenza del giudice di prime cure, che riteneva non dimostrato il controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEà da parte di NOME COGNOME e l’esistenza AVV_NOTAIO frode, nella sua prima sentenza, poi cassata, la CTR rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate osservando che: a) l’ufficio non aveva fornito prova del reale valore da attribuire ai complessi immobiliari, mentre la RAGIONE_SOCIALE à aveva fornito perizie sul prezzo di mercato; b) quanto al ruolo svolto dall’amministratore di fatto COGNOME, che era verosimile che i rapporti intercorsi tra le diverse RAGIONE_SOCIALE à rientrassero nell’ambito dei normali rapporti commerciali; c) non era stata fornita la prova AVV_NOTAIO simulazione negoziale perch é le operazioni erano provate da atti notarili e dalle distinte di pagamento con assegni circolari.
La sentenza impugnata in questa sede traeva origine dalla cassazione con rinvio AVV_NOTAIO prima sentenza del giudice d’appello, la n.5721/13/17 AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio, da parte AVV_NOTAIO sentenza AVV_NOTAIO Corte di cassazione n.11686/21.
La Corte di cassazione con la sentenza n.11686/21 innanzitutto rigettava tutte le questioni di giudicato esterno e interno sollevate dalla contribuente.
Nel merito, accertava che la CTR aveva ritenuto non assolto l’onere AVV_NOTAIO prova su una circostanza che non aveva nesso inferenziale con il fatto oggetto di prova e cio è̀ il valore di mercato diverso da quello indicato negli atti di cessione da parte AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE à̀ RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (primo motivo RAGIONE_SOCIALE).
Inoltre, accogliendo il secondo motivo riteneva apparente la motivazione del giudice d’appello con riferimento ai rapporti intrattenuti tra le diverse RAGIONE_SOCIALE à̀ e alla circostanza che NOME COGNOME svolgesse il ruolo di amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE à̀ RAGIONE_SOCIALE, laddove apoditticamente affermava che non potesse desumersi in modo univoco alcun potere di coordinamento e di gestione di RAGIONE_SOCIALE à̀ amministrate da altri soggetti.
Infine, in accoglimento del terzo motivo, la Corte accertava che la pronuncia AVV_NOTAIO CTR non era in linea con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni contestate come inesistenti.
Il giudice d’appello, in fase rescissoria, accertava che i fatti e le circostanze analiticamente evidenziati, e valutati complessivamente nell’insieme e non atomisticamente, portavano a ritenere che l’ Amministrazione finanziaria avesse assolto all’onere probatorio così come previsto dagli artt.2727 e 2729 cod. civ., essendo gli indizi constatati e le presunzioni operate gravi, precise e concordanti, per cui era ragionevole dedurre un unico disegno da parte AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEà teso alla frode fiscale. Il prezzo maggiorato, secondo valore di rivendita dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALEà di leasing, era strumentale al raggiungimento dello scopo AVV_NOTAIO frode poiché da esso scaturiva tutta la catena di operazioni contestate. Con riferimento ai costi, il giudice del rinvio aderiva ai principi in diritto stabiliti dalla CTR Lazio nella sentenza n.4011/35/2017, confermati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.40146/21, riguardante le medesime operazioni immobiliari RAGIONE_SOCIALE anni 2005 e 2006 con riverbero RAGIONE_SOCIALE effetti negli anni d’imposta 2008 e 2009 accertati. In sintesi, ferma restando la indetraibilità dell’ IVA, dichiarava la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP
(e relativi accessori) nei limiti del rapporto tra costo effettivo RAGIONE_SOCIALE immobili (ritenuto tale quello AVV_NOTAIO prima compravendita) e costo AVV_NOTAIO seconda vendita, artificiosamente incrementato, alle RAGIONE_SOCIALEà di leasing. Entro tali limiti, la CTR accoglieva l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in sette censure, che illustra con memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Considerato che:
Nella memoria illustrativa la RAGIONE_SOCIALEà invoca lo ius superveniens e l’ applicazione del principio del favor rei , in riferimento all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, quanto alle sanzioni amministrative nella misura del 70% dell’imposta evasa e indebitamente detratta, secondo i novellati artt. 1, comma 2, 5, comma 4, e 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nonché dall’art. 12, d.lgs. n. 472 del 1997. In particolare, la norma di cui all’art. 2, d.lgs. n. 87 del 2024 ha sostituito la precedente versione dei richiamati artt. 1, comma 2, 5, comma 4, e 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, prevedendo una sanzione ‘fissa’ del 70% in luogo del previgente sistema che contemplava un ‘minimo’ (pari al 90%) ed un ‘massimo’ (pari al 180%). L’art. 3 del medesimo decreto, inoltre, ha riformato l’istituto del ‘concorso di violazioni’ e AVV_NOTAIO ‘continuazione’, prevedendo:
– che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni AVV_NOTAIO medesima disposizione (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997);
– che alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997);
che, in tali casi, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto (art. 12, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997);
che, in tali casi, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l’aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l’incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3 (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997);
che, in tali casi, se l’Ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto RAGIONE_SOCIALE violazioni oggetto del precedente provvedimento (art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997); – che se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto RAGIONE_SOCIALE violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate (art. 12, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997).
Tuttavia, ricorda la stessa RAGIONE_SOCIALEà, in ordine all’applicazione di tali novelle, l’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 prevede che «le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024».
Orbene, la RAGIONE_SOCIALEà lamenta la lesione del principio di retroattività AVV_NOTAIO sanzione più favorevole sancito dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997. La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima sotto molteplici profili.
2.1. In primo luogo, per c.d. ‘eccesso di delega’, in violazione dell’art. 76 Cost., a tenore del quale, come è noto, «l’esercizio AVV_NOTAIO funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».
Orbene, l’art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024, nel prevedere, come detto, una deroga al c.d. ‘principio di retroattività AVV_NOTAIO sanzione più favorevole’ sancito dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 («se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo»), nel silenzio assoluto sul punto AVV_NOTAIO legge delega, ‘travalica’ abbondantemente i criteri e le direttive stabiliti dalla L. n. 111 del 2023, nella quale ci si limita a fare riferimento ad una razionalizzazione del «sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem» e ad un miglioramento AVV_NOTAIO «proporzionalità RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei».
2.2. In secondo luogo, ricorrerebbe nella fattispecie de qua la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU e all’art. 49 C.D.F.U.E.. Viene in rilievo, in primo luogo, la violazione del principio di uguaglianza sostanziale, per effetto del quale -secondo i consolidati insegnamenti AVV_NOTAIO Corte Costituzionale -è assolutamente necessario, in ambito sanzionatorio, equiparare in linea di massima il trattamento RAGIONE_SOCIALE stessi fatti, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore AVV_NOTAIO norma più favorevole.
Sotto un concorrente aspetto, viene dedotta la violazione del principio fondamentale che impone l’applicazione ‘retroattiva’ AVV_NOTAIO lex mitior , principio che -in base ai noti criteri di ‘Engel’ e alla giurisprudenza costituzionale e convenzionale in materia -si applica non solo per le sanzioni penali in senso stretto, ma per tutte le fattispecie sanzionatorie che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dal Legislatore nazionale, abbiano i contenuti sostanzialmente penali (previsione in via legislativa, finalità punitiva, entità rilevante).
Tali principi hanno trovato ingresso nel nostro ordinamento, attraverso l’art. 117, comma 1, Cost. («la potestà legislativa è esercitata dallo RAGIONE_SOCIALE e dalle Regioni nel rispetto AVV_NOTAIO Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»), per effetto dell’applicazione dell’art. 7 AVV_NOTAIO Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), nella interpretazione che di questa norma ha dato la giurisprudenza AVV_NOTAIO Corte di Strasburgo, nonché chiaramente individuabile nell’art. 49, par. 1, AVV_NOTAIO Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea («nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima»), norma, anche questa, rilevante nel nostro ordinamento ai sensi del citato art. 117 Cost..
La questione, secondo la RAGIONE_SOCIALEà, oltre a essere non manifestamente infondata, sarebbe anche rilevante, giacché imprescindibile affinché la Corte accolga la richiesta di applicazione dello ius superveniens , di cui agli artt. 2 e 3, d.lgs. n. 87 del 2024, inibita dalla disposizione AVV_NOTAIO cui costituzionalità si dubita.
In via subordinata, nell’ ipotesi in cui venissero ritenute non rilevanti e manifestamente infondate la questioni di legittimità costituzionale, la norma di cui all’ art. 5, d.lgs. n. 87 del 2024 dovrebbe comunque essere disapplicata per contrasto con il citato art. 49, par. 1, AVV_NOTAIO Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
Con ordinanza 21150/2024 depositata il 29 luglio 2024 all’esito AVV_NOTAIO pubblica udienza nel processo pendente avanti alla Corte di cassazione iscritto all’RGN 180/2016 nel quale è già stata formulata analoga questione, la Corte ha assegnato, visto l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ., al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di 60
giorni dalla comunicazione dell ‘ ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulle questioni indicate in premessa, riservando all’esito la decisione.
6. In adempimento alla funzione nomofilattica AVV_NOTAIO Corte, la presente controversia, vertente su analoga questione, dev’essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa AVV_NOTAIO pronuncia sulla questione indicata in parte motiva da parte AVV_NOTAIO pubblica udienza AVV_NOTAIO Corte di cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa AVV_NOTAIO pronuncia sulla questione indicata in parte motiva da parte AVV_NOTAIO pubblica udienza AVV_NOTAIO Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2024