Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
Oggetto
: Tributi – Operazioni
soggettivamente inesistenti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5786/2015 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio Sezione staccata di Latina n. 4655/40/14, depositata il 10 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4655/40/14 del 10/07/2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina (di seguito
CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 129/06/10 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 200 5.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che il comportamento della società contribuente era legittimo in ragione dell’insussistenza dell’elemento soggettivo, con conseguente diritto alla detrazione dell’IVA .
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In particolare, si sottolinea come la CTR si sarebbe limitata a riferire alcuni principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, senza, peraltro, applicarli alla fattispecie, in particolare non esaminando in alcun modo i fatti dedotti dalla ricorrente in giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione » (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
1.2.1. Ne consegue che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. E la parte ricorrente deve indicare -nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. -il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il ‘come’ e il ‘quando’ (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la decisività del fatto stesso.
1.3. Sotto altro profilo, per ciò che concerne la ripartizione dell’onere della prova, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti,
inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
1.3.1. Grava, invece, sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. n. 28628 del 18/10/2021)
1.4. Orbene, come osservato da due ordinanze emesse da questa stessa Corte in fattispecie del tutto sovrapponibili e nei confronti della medesima società contribuente (cfr. Cass. nn. 11715 e 11716 del 05/06/2015), nel caso di specie la CTR ha totalmente tralasciato di esaminare il fatto controverso rappresentato dalle modalità concrete che hanno caratterizzato l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ipotizzato dall’Ufficio sulla base di un compendio di elementi riportati nel processo verbale di constatazione, giungendo in modo assolutamente incomprensibile alla conclusione che il contegno della società contribuente debba ritenersi legittimo.
1.4.1. Il mero richiamo -peraltro, corretto -della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema operazioni soggettivamente inesistenti e degli elementi necessari affinché possa ritenersi la responsabilità dal punto di vista fiscale del soggetto cessionario che la CTR ha compiuto nella sentenza impugnata non è stato, infatti, in alcun modo agganciato all’esame RAGIONE_SOCIALE vicende di acquisto di autovetture da parte di RAGIONE_SOCIALE da potere di imprese costituenti -nella prospettazione dell’Ufficio -mere cartiere.
1.4.2. Ciò rende impossibile verificare se la CTR abbia preso in considerazione i fatti controversi e decisivi per il giudizio rappresentati dalle operazioni commerciali in esame e dalle modalità concrete che le hanno caratterizzate, anche al fine di vagliare in concreto l’elemento della buona fede del cessionario.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.