Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33543 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33543 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16685/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI LIBERATORE NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO -L’AQUILA n. 1069/2017 depositata il 27/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
In punto di fatto, dalla sentenza in epigrafe si apprende quanto segue:
L’Ufficio Controllo della DP di Teramo emetteva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per iva 2009, sulla base di un PVC redatto dalla Guardia di finanza di Teramo, a seguito di una verifica fiscale a carico della società RAGIONE_SOCIALE svoltasi su segnalazione della Guardia di finanza di Bagheria, la quale aveva constatato che tra i clienti di una ditta individuale siciliana facente formalmente capo al sig. NOME COGNOME, rivenditore di pallets usati , qualificata come mera cartiera (come da PVC della di Bagheria, riportato in stralci nel PVC redatto dalla di Teramo e depositato in primo grado), era annoverata nel 2009 anche la citata di RAGIONE_SOCIALE. La DP di Teramo, pertanto , accertava che nel periodo d’imposta 2009 la società RAGIONE_SOCIALE aveva contabilizzato fatture di acquisto di pallets usati emessi dalla summenzionata ditta per un imponibile pari ad euro 78.534,00 , riferite ad operazioni inesistenti. Le operazioni in questione venivano qualificate nella motivazione dell’avviso di accertamento come ‘oggettivamente inesistenti, implicando tale qualificazione, in ragione degli sviluppi delle verifiche svolte dalla e dei dati ed elementi raccolti, anche e in primo luogo, l’inesistenza soggettiva delle stesse, stante la acclarata natura fittizia del cedente, non contestata in giudizio dal Di NOME COGNOME che non aveva opposto impugnazione all’avviso di accertamento notificato sulla scorta del PVC. Con l’avviso di accertamento in esame, l’Ufficio, quindi, recuperava l’IVA detratta dalla società RAGIONE_SOCIALE (indetraibile sia per la natura fittizia del cedente, sia per l’inesistenza materiale della cessione) e disconosceva la deducibilità dei costi ai fini ires ed irap, trattandosi di fatture
oggettivamente inesistenti . La società RAGIONE_SOCIALE impugnava tempestivamente l’avviso di accertamento eccependo l’infondatezza del recupero in quanto basato su elementi di prova che la stessa contestava .
CTP di Teramo con sentenza n. 318/02/2016 accoglieva il ricorso .
I giudici di prime cure hanno rigettato le eccezioni di non contestazione sollevate dall’Ufficio in primo grado con riguardo ai profili di inesistenza soggettiva dell fatture ricevute dalla società RAGIONE_SOCIALE implicante anche la mancanza di prova da parte della stessa della non conoscibilità della natura di mera cartiera della ditta cedente. La ragione di tale rigetto è stata indicata nel fatto che l’avviso di accertamento notificato all’odierna appellata conteneva il riferimento specifico solo all’inesistenza oggettiva, non anche all’inesistenza soggettiva delle operazioni.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello.
2.1. Esplicita la sentenza in epigrafe che
con tale atto ha sostanzialmente censurato che l’appellata si era limitata a comprovare l’esistenza oggettiva della compravendita dei pallets (cessione della merce, pagamento del prezzo ecc.), ma nulla aveva detto in ordine alla inesistenza soggettiva delle fatture ricevute dalla ditta Di Giuseppe Santo Carlo, ragion per cui non avendo assolto all’onere della prova, la stessa era tenuta al rimborso dell’IVA, illegittimamente detratta. A tal riguardo lamentava che i giudici di prime cure avevano rigettato l’eccezione della non contestazione sollevata dall’Ufficio in primo grado con riferimento alla inesistenza soggettiva delle fatture ricevute , perché tale circostanza non era stata oggetto di specifica contestazione nella motivazione dell’avviso di accertamento. L’Agenzia sosteneva che, ‘sebbene non oggetto di
specifica contestazione nella motivazione dell’avviso di accertamento, i profili di inesistenza soggettiva erano stati dedotti nelle controdeduzioni dalla stessa depositate in primo grado e risultavano dai processi verbali di contestazione redatti dai nuclei della Polizia Tributaria. Per tali ragioni l’Agenzia appellante riteneva che la sentenza impugnata avrebbe dovuto rilevare la mancanza di contestazione ex art. 115 c.p.c. e la mancanza di prove contrarie addotte dall’appellante. L’Agenzia chiede in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento degli indetraibilità dell’iva per un importo pari ad euro 15.707,00 oltre interessi sanzioni’.
2.2. Nella resistenza della contribuente, la CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello agenziale.
2.2.1. In motivazione osservava:
Nella fattispecie, i fatti relativi alla insussistenza soggettiva delle fatture, eccepita dall’Agenzia, non erano stati nemmeno allegati nelle motivazioni contenute nell’avviso di accertamento, per come rilevato dai giudici di prime cure ed ammesso anche dalla stessa Agenzia che, in seguito, si è giustificata asserendo di averli successivamente prospettati in sede di controdeduzioni ragion per cui l’invocato principio della non contestazione non avrebbe mai potuto trovare applicazione. Con l’atto di appello l’Agenzia ha altresì posto in evidenza che ‘l’appellata in primo grado si era limitata solo a dimostrare la effettività sul piano oggettivo dell’operazione commerciale, ignorando completamente l’altro aspetto della contestazione ovverosia la insussistenza soggettiva della operazione’. A tal fine ha indicato, tutti gli aspetti oggettivi comprovati dall’appellante relativi: alla numerazione delle fatture -alle descrizioni in esse contenute -all’esistenza degli autotrasportatori e alla titolarità da parte degli stessi degli
automezzi utili al trasporto su strada -alla tempistica del trasporto rispetto alle formalità espletate dalla cessionaria, per poi concludere affermando che ‘trattavasi di circostanze riferite tutte al profilo dell’oggettiva esistenza delle cessioni. Pertanto se come sostiene la stessa Agenzia, l’operazione commerciale è effettivamente avvenuta (merce consegnata e prezzo pagato) non si comprende il motivo dell’appello con il quale l’Agenzia pretende di sovvertire l’esito di primo grado sulla base di un’asserita mancanza di un sia pur minimo profilo imprenditoriale del sig. Di NOME COGNOME. L’Agenzia ha ritenuto che tali profili valutativi e puramente discrezionali fossero decisivi per la riforma della sentenza, nonostante avesse ammesso che l’appellata aveva provato la oggettiva sussistenza della transazione commerciale. La Commissione ritiene, pertanto, che la circostanza già evidenziata dal giudice di prime cure e condivisa anche in questa sede, relativa alla sussistenza oggettiva della transazione commerciale, sia risolutiva al fine di ritenere che gli acquisti della società RAGIONE_SOCIALE siano stati effettuati dalla ditta NOME COGNOME, in buona fede e che le fatture sono state contabilizzate legittimamente, così come legittimamente la detrazione relativa rimane fissata nel riscontro che i pagamenti sono stati realmente effettuati e con obiettiva tracciabilità, dopo aver eseguito la società RAGIONE_SOCIALE tutti gli adempimenti ed accertamenti obiettivamente compatibili con la transazione commerciale.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi; resiste la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Primo motivo: ‘Violazione dell’art. 36 2° c. n. 4 D.Lgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)’.
1.1. Il motivo si articola in tre partizioni, contraddistinte come ‘A.’, ‘B.’ e ‘C.’.
Le si illustrerà consequenzialmente.
A. ‘La motivazione della sentenza non risulta attagliarsi al caso di specie, e risulta quindi meramente apparente ma in realtà inesistente’. A differenza di quanto ritenuto dalla CTR, ‘l’inesistenza del fornitore doveva ritenersi inserita tra i fatti posti a base dell’accertamento, in quanto dettagliatamente attestata dal PVC, richiamato dall’avviso e da ritenere in esso inserito quale parte integrante, appunto, della sua ‘motivazione’ . Infatti il PVC – che, si ripete, fa parte integrante dell’avviso – presenta un quadro più ampio dei dati indicativi di frode, indicando come, in sostanza, all’individuazione di operazioni oggettivamente inesistenti si fosse pervenuti partendo dall’inesistenza del fornitore, comunque preventivamente accertata nei seguenti termini ‘. ‘Come si vede, il PVC elenca sia fatti relativi all’inesistenza del fornitore, e dunque all’inesistenza soggettiva delle operazioni (fittizietà della sede, assenza di contabilità e non identificabilità del commercialista che l’avrebbe detenuta, né degli stessi fornitori, assenza di collaboratori nonostante l’ingente volume di affari, carenza di mezzi propri), sia fatti indicativi di inesistenza delle operazioni stesse (acquisto da ignoti e pretesamente a debito per ingenti importi, immagazzinamento indimostrato in assenza di mezzi e dipendenti per effettuarlo, trasporto attribuito ai clienti che invece lo attribuivano alla ditta COGNOME Giuseppe, pluralità di fatture emesse con lo stesso numero a soggetti e per prestazioni diverse); in presenza di entrambi gli elementi, le deduzioni che ne trae privilegiano conclusivamente l’inesistenza oggettiva ; ma, appunto, ciò non esclude affatto il rilievo anche dell’elemento dell’inesistenza soggettiva, certamente incluso tramite il PVC nella motivazione del presente avviso, pertanto non corrispondente a quanto considerato
in sentenza. Per quanto detto è altresì evidente che non si attaglia alla presente vicenda nemmeno l’affermazione della CTR che i fatti relativi alla inesistenza soggettiva del fornitore siano stati prospettati solo in sede di controdeduzioni ‘. Peraltro, ‘i fatti indice di inesistenza soggettiva delle operazioni non sono stati mai neppure realmente contestati da controparte, solo così deducendo il ricorso di I grado ‘. ‘Come si vede la ricorrente nemmeno tenta di dimostrare l’esistenza della ditta COGNOME NOME (come ben poteva fare, avendo sottoscritto il ricevimento del verbale in cui si attestava il contrario) ma solo esclude la propria responsabilità per le sue inadempienze ‘.
B. ‘Sotto un secondo profilo, il ragionamento sotteso alla decisione impugnata è comunque inficiato da un grave errore logico, che lo rende totalmente inidoneo ad esprimere una motivazione dotata dei minimi requisiti ex art. 111 Cost. e che consiste nell’aver annullato la sentenza sulla base del venir meno di uno solo dei suoi due fondamenti, trascurando del tutto e senza spiegazioni l’altro. La CTR infatti ha ritenuto sufficiente la (più che contestabile) dimostrazione dell’esistenza materiale delle operazioni per superare una contestazione di inesistenza oggettiva che nella specie comprendeva ed assorbiva anche quella soggettiva motivo dell’inesistenza del venditore, vizio la cui sussistenza, come si è detto, è da ritenere ricompresa nella motivazione dell’avviso attraverso il verbale ivi richiamato : in tal modo il Giudice ha immotivatamente ritenuto irrilevante la sopravvivenza di tale fondamento dell’accertamento, secondario finché non si fosse ritenuto approvata l’effettività delle operazioni, ma successivamente non più ignorabile, poiché idoneo ad assumere un residuo ed autonomo valore a sostegno dell’accertamento . Per gli stessi motivi è totalmente illogico affermare, come fa la CTR, che ‘se … l’operazione commerciale è effettivamente avvenuta … non si comprende il motivo dell’appello’ ‘.
La sentenza, comunque, esprime una motivazione contraddittoria, e pertanto ugualmente inesistente, là dove afferma che ‘la circostanza … relativa alla sussistenza oggettiva della transazione commerciale, sia risolutiva al fine di ritenere che gli acquisti della società RAGIONE_SOCIALE siano stati effettuati dalla ditta COGNOME Giuseppe Santo Carlo in buona fede e che le fatture sono state contabilizzate legittimamente’: se infatti la stessa CTR si preoccupa di affermare la buona fede di controparte (non si vede peraltro in base a quali prove), ciò vuol dire che comunque essa la ritiene irrilevante ai fini del decidere, e dunque a tali fini non tralascia affatto di valutare l’ipotesi dell’inesistenza soggettiva delle operazioni ‘.
Secondo motivo: ‘Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.).
2.1. ‘Premesso che, da parte dell’Ufficio, è l’avviso di accertamento (insieme al PVC che esso richiama) a determinare l’oggetto della pretesa sottoposta al Giudice, si osserva che sebbene detto avviso richiami qui espressamente la figura dell’inesistenza oggettiva, esso in concreto la delinea come situazione nella quale erano inesistenti sia il cedente che la cessione dei beni . Illegittimamente la CTR ha annullato l’accertamento senta in alcun modo pronunciare su profilo della ‘dimostrata inesistenza del fornitore’]’.
Terzo motivo: ‘Violazione degli artt. 19 e 21 D.P.R. n. 633/72 – Violazione degli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c. (in relazione all’art. 260 n. 3 c.p.c.)’.
3.1. Il motivo è tripartito ‘sub’ lett. A., B. e C.
‘Illegittimamente la sentenza annulla l’accertamento e riconosce alla parte, tra l’altro, il diritto alla detrazione iva, in relazione a fatture che non potevano provenire dal soggetto che le ha emesse, in quanto esso non poteva aver compiuto la
prestazione fatturata (ove pure essa fosse stata realmente effettuata ‘.
La sentenza impugnata è viziata ‘anche laddove senz’altro desume dall”(asserita) oggettiva esistenza dell’operazione la stessa buona fede del cessionario e quindi la legittima contabilizzazione delle fatture: infatti, ove pure controparte abbia provato l’esistenza oggettiva delle operazioni, tale circostanza fa solo venir meno la prova inoppugnabile della malafede dell’acquirente , ma non basta affatto dimostrare la sua buona fede nell’aver acquistato da un soggetto che pacificamente era una ‘cartiera”.
‘Infine, la sentenza indica tra l’altro, a fondamento del decidere, il fatto che ‘i pagamenti sono stati realmente effettuati ‘: ma si tratta di un’argomentazione illegittima, perché il pagamento e gli altri adempimenti formali sono ritenuti da costante giurisprudenza inidonei allo scopo di provare l’esistenza delle operazioni, come pure quella del fatturante’.
Preliminarmente deve rilevarsi che il non avere il ricorso come sostenuto in controricorso – osservato il protocollo d’intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015, segnatamente in punto di formato dei fogli, spaziature e caratteri, non comporta, all’evidenza, alcuna conseguenza in rito, non codificata, tanto più in ragione della marginalità delle pretese inosservanze.
Il secondo motivo – che assume priorità logica – è infondato.
5.1. Nella parte in fatto della sentenza impugnata, la CTR afferma che ‘le operazioni in questione venivano qualificate nella motivazione dell’avviso di accertamento come ‘oggettivamente inesistenti, implicando tale qualificazione, in ragione degli sviluppi delle verifiche svolte dalla e dei dati ed elementi raccolti, anche e in primo luogo, l’inesistenza soggettiva delle stesse, stante la acclarata natura fittizia del cedente’. Nella parte in diritto, afferma che, ‘nella fattispecie, i fatti relativi alla
insussistenza soggettiva delle fatture, eccepita dall’Agenzia, non erano stati nemmeno allegati nelle motivazioni contenute nell’avviso di accertamento’. Talché – condivisibile o meno che sia il giudizio della CTR – non corrisponde al vero che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare sul ‘thema’ dell’inesistenza soggettiva delle operazioni.
Fondati sono, invece, ai sensi della motivazione a seguire, il primo ed il terzo motivo, che si sottraggono alle eccezioni di inammissibilità formulate in controricorso, in quanto evidenziano con precisione le censure in diritto, correttamente enunciate in rubrica e coerentemente illustrate nei pedissequi sviluppi argomentativi.
6.1. Come già visto poc’anzi, è giust’appunto la CTR ad affermare, nella parte in fatto della sentenza impugnata, che la qualifica di inesistenza oggettiva delle operazioni posta in avviso implica, ‘in ragione degli sviluppi delle verifiche svolte dalla e dei dati ed elementi raccolti, anche e in primo luogo, l’inesistenza soggettiva delle stesse, stante la acclarata natura fittizia del cedente’. Nondimeno, nella susseguente parte in diritto, essa scrive che, ‘nella fattispecie, i fatti relativi alla insussistenza soggettiva delle fatture, eccepita dall’Agenzia, non erano stati nemmeno allegati nelle motivazioni contenute nell’avviso di accertamento’, finendo per concludere ‘che la circostanza relativa alla sussistenza oggettiva della transazione commerciale risolutiva al fine di ritenere che gli acquisti della società RAGIONE_SOCIALE siano stati effettuati dalla ditta Di Giuseppe Santo Carlo, in buona fede e che le fatture sono state contabilizzate legittimamente ‘.
Ora, a fronte di una contestazione di inesistenza ‘cumulativa’, in quanto ad un tempo oggettiva e soggettiva, delle operazioni documentate nelle fatture rilevanti (contestazione che la stessa CTR ricava dalla lettura, non già solo dell’avviso, che la medesima
riferisce far menzione dell’inesistenza oggettiva, ma di esso in uno agli ‘sviluppi delle verifiche svolte dalla e dei dati ed elementi raccolti’, donde l’inesistenza oggettiva dell’avviso, nell’intendimento che dell’avviso compie la CTR, assorbe l’inesistenza ‘anche’ soggettiva emergente dalle indagini), l’aver poi essa accordato decisiva preminenza alla mera formalità letterale della contestazione in avviso ‘sub specie’ dell’inesistenza oggettiva, senza tener conto altresì del concorrente profilo dell’inesistenza soggettiva, mette in luce una vistosa incoerenza logica.
La sentenza impugnata culmina nell’attribuire carattere ‘risolutivo’ alla ‘sussistenza oggettiva della transazione commerciale’ in riferimento ‘al fine di ritenere che gli acquisti della società RAGIONE_SOCIALE siano stati effettuati dalla ditta Di Giuseppe Santo Carlo’, viepiù in buona fede, perché regolarmente pagati e fatturati. Tuttavia, fermo che la regolarità di pagamenti e fatturazioni non costituisce prova a discarico poiché gli uni e le altre sono compatibili con, ed anzi funzionali a, meccanismi frodatori, la ‘sussistenza oggettiva della transazione commerciale’ vale a significare soltanto che la movimentazione della merce ha avuto luogo, ma non anche che la merce proveniva realmente dal fatturante: ciò, oltretutto, in un quadro fattuale inteso a tratteggiare quest’ultimo, nella prospettazione agenziale condivisa dalla CTR, alla stregua di una cartiera (‘ stante la acclarata natura fittizia del cedente’).
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata ‘in parte qua’ con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassando in relazione la sentenza impugnata, con rinvio
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 21 novembre 2024.