Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13822 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13822 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18639/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in BERGAMO, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 243/05/22 depositata il 28/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 243/05/22 del 28/01/2022, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza n. 2399/16/21 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, con gli avvisi di accertamento veniva contestata alla società contribuente la registrazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; dette fatture erano state emesse da RAGIONE_SOCIALE in regime di reverse charge , sicché a RAGIONE_SOCIALE venivano contestate unicamente le relative sanzioni.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di RAGIONE_SOCIALE evidenziando che: a) la società contribuente aveva dimostrato «che, nel caso di specie, aveva usato “l’ordinaria diligenza” nella verifica dell’esistenza e dell’effettiva operatività del proprio fornitore RAGIONE_SOCIALE, come risultante dalla visura camerale e soprattutto dal DURC in corso di validità»; b) la copiosa documentazione prodotta (rapporti di cantiere; registro degli interventi effettuati; assunzione dei dipendenti e loro impiego nei cantieri; contratti di subappalto, iscrizione di RAGIONE_SOCIALE presso la CCIAA; disponibilità del DURC; piani operativi di sicurezza e schede contabili dei lavori effettuati) certificava «da una parte la diligenza del committente e dall’altra esclud in toto la inesistenza del soggetto affidatario»; c) in definitiva, non era «possibile ricavare la fittizietà soggettiva delle operazioni, posto che l’enorme mole di documenti prodotti prova che invece un soggetto operante esisteva e svolgeva la serie di attività descritte o ricavabili dai durc, rapporti di cantiere etc., impiegando manodopera».
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti da una serie di elementi indiziari indicanti l’inesistenza soggettiva del cedente (mancanza di una sede, sostanziale assenza di utenze, mancata presentazione di dichiarazioni 770, mancata compilazione dei quadri di dichiarazione in cui confluiscono i dati sulle retribuzioni ai dipendenti). In definitiva, la CTR pretenderebbe di far discendere solo da alcuni dati contabili l’esistenza delle operazioni, senza tener in alcun modo in conto gli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in via subordinata, nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. , per avere la CTR reso motivazione apparente: le affermazioni contenute in sentenza sarebbero del tutto inidonee a descrivere e a far comprendere i tratti elementari della vicenda in fatto, nonché le singole questioni giuridiche sottoposte all’esame del giudice di appello. Insomma, vi sarebbe una giustapposizione di proposizioni che tautologicamente e apoditticamente esprimerebbero la decisione, ma non le ragioni della decisione.
Il primo motivo è fondato mentre il secondo resta assorbito.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IVA « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno
nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
2.2. Nel caso di specie, la CTR ha valorizzato la copiosa documentazione contabile e amministrativa prodotta dalla società contribuente e tesa sostanzialmente a dimostrare che le operazioni descritte nelle fatture siano state effettivamente realizzate, ma ha omesso di prendere in considerazione i fatti dedotti dall’Ufficio e concernenti la sostanziale inesistenza del soggetto emittente le
fatture, quali ad esempio la assenza di sede e di utenze in capo a RAGIONE_SOCIALE oltre alle irregolarità contabili e fiscali.
2.3. I superiori fatti secondari avrebbero potuto illuminare di una luce differente gli elementi contabili e amministrativi forniti dalla ricorrente, posto che nemmeno l’Amministrazione finanziaria contesta che le attività sottostanti alle fatture siano state effettuate, ma da soggetto diverso da RAGIONE_SOCIALE avente tutte le caratteristiche di una cartiera.
2.4. Il primo motivo è, dunque, fondato, con conseguente assorbimento del secondo motivo espressamente proposto in via subordinata.
In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 15/05/2025.