Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24367/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. 00911970705), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, in virtù di procura allegata al controricorso, pec: ,
Oggetto: tributi operazioni oggettivamente inesistenti
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 75/01/22 depositata in data 11 marzo 2022 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 5 novembre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013 con il quale, a seguito di verifica nei confronti di un fornitore (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si accertava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte della società contribuente e di altre società, tra cui una consociata del fornitore, con recupero di maggiori imposte, sanzioni e accessori;
che la CTP di Campobasso ha accolto il ricorso.;
che la CTR del Molise, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo non decisivi gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della oggettiva inesistenza delle operazioni, nonché ritenendo che la società contribuente ha fornito la prova contraria dell’esistenza delle operazioni sottostanti , anche alla luce di una CTU espletata nel giudizio in cui era parte il fornitore RAGIONE_SOCIALE;
che ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente, ulteriormente illustrato da memoria;
CONSIDERATO CHE
Che con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza e motivazione apparente, con violazione degli artt. 111, sesto comma Cost., 36 d.
lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ritenendosi la motivazione della sentenza impugnata acriticamente adesiva della prospettazione di parte contribuente;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. proc. civ., 324 e 337, secondo comma cod. proc. civ., avendo il giudice di appello erroneamente valorizzato le conclusioni cui erano giunte altri giudici di merito, così facendo uso impropriamente del principio del giudicato nel presente giudizio, laddove le sentenze invocate sarebbero ancora sub iudice ;
che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ., osservandosi una non corretta applicazione delle regole poste a presidio della valutazione degli elementi indiziari, nonché delle regole di riparto dell’onere della prova ; in particolare, la sentenza impugnata non avrebbe valutato complessivamente tutti gli indizi addotti dall’Ufficio, quali l’omessa redazione dei documenti di trasporto, l’assenza di margini nelle intermediazioni tra CAI e la società contribuente, la natura contestuale dei pagamenti, l’assenza di indirizzo fisico della società contribuente, che era domiciliata presso una abitazione, la contestualità fisica di tutte le operazioni di acquisto e rivendita , trascrivendo in proposito sia l’avviso di accertamento (pagg. 25 -32), sia l’originario PVC emesso nei confronti del fornitore (32 -38);
che con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo,
oggetto di discussione tra le parti, costituito dagli elementi indiziari pretermessi dal giudice di appello in sede di decisione;
che il ricorrente, in allegato alla memoria in data 16 ottobre 2024, ha prodotto sentenza del Tribunale di Larino (sentenza n. 960/2023), divenuta irrevocabile in data 8 ottobre 2024, che ha assolto l’imputato NOME COGNOME legale rappresentante pro tempore della società contribuente, dall’imputazione per il delitto di cui all’art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione o rilascio di fatture per operazioni inesistenti) , invocando l’efficacia di giudicato della suddetta sentenza nel presente giudizio ex art. 21bis d. lgs. ult. cit.;
che non sussistono i presupposti per la trattazione della causa in adunanza camerale;
P. Q. M.
Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024