Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1691 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22696/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 393/2016 depositata il 17/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con distinti appelli, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE impugnavano la sentenza con la quale la CTP di Vicenza, previa riunione dei procedimenti relativi a plurimi avvisi di accertamento riguardanti gli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e finalizzati a riprese di maggiori importi dovuti per Imposte dirette e Iva, aveva accolto parzialmente i ricorsi della contribuente, ridimensionando la pretesa fiscale; la riunione aveva interessato anche un ricorso avverso un diniego di rimborso.
La CTR ha respinto entrambi gli appelli. Quello della contribuente investiva in particolare il profilo della ritenuta indeducibilità di note di accredito, che nella prospettazione della società si palesavano documentate da fatture e giustificate da ulteriore documentazione prodotta fin dal primo grado oltre che sorrette dalla mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della contribuente, invero regolarmente tenute, considerata anche la non obbligatorietà della tenuta di una contabilità di magazzino. Il gravame della società adombrava anche l’infondatezza dell’imputazione di fatturazioni per operazioni inesistenti, evidenziando che i prezzi indicati nelle fatture risultavano da regolare contabilizzazione non contestata, dovendosi considerare che la valutazione del prezzo è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore.
Il ricorso della RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza eventuale di discussione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla produzione documentale attestante l’avvenuta restituzione della
merce oggetto RAGIONE_SOCIALE contestate note di accredito, in relazione all’art. 2709 c.c.
Il motivo è inammissibile.
Giova osservare in premessa che ‘ In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ‘ (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Nella specie, il nucleo argomentativo della pronuncia d’appello è ben presente e appare idoneo a lasciar cogliere il senso della ratio decidendi . CTR ha, infatti, ritenuto testualmente che ‘ in relazione alle note di accredito riprese a tassazione per carenza di documentazione, deve essere ribadito che i documenti prodotti dalla contribuente a riprova della regolarità RAGIONE_SOCIALE note di accredito contestate, risultano parziali, in quanto riguardano solo alcune RAGIONE_SOCIALE note di accredito ed insufficienti perché costituiti da documenti che non consentono di verificare se la merce sia stata effettivamente restituita ‘.
In tal senso, il giudice d’appello ha legittimamente accertato l’inadeguatezza probatoria della documentazione fornita dalla contribuente, ritenendo inattendibile a fini probatori la ‘ copia della mail ricevuta dal cliente dove conferma ‘ per le note di accredito ‘ di
aver effettuato il reso RAGIONE_SOCIALE pelli ‘, oltre al ‘ DDT reso dal cliente ‘ e alla copia del bollettino di spedizione del trasportatore.
Ora, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020; Cass. n. 3601 del 2006).
Su questa premessa, la censura della contribuente non coglie nel segno e va disattesa.
Giova soggiungere che le risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili dell’impresa fanno prova, ai sensi dell’art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, ma che il loro apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa (Cass. n. 3190 del 2016; Cass. n. 6547 del 2013). Pure sotto questo aspetto, il mezzo di ricorso finisce per attribuire alla disamina RAGIONE_SOCIALE scritture contabili -secondo una prospettiva divaricata rispetto a quella accolta dal giudice di merito -una connotazione probatoria dirimente, dalla quale esse sono ontologicamente scevre.
Necessita evidenziare, inoltre, che la valutazione RAGIONE_SOCIALE prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane
estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553 del 2021).
Con il secondo motivo si contesta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2 d.l. n. 74 del 2000, per avere la CTR erroneamente qualificato come oggettivamente inesistente, in parte, le operazioni fatturate.
Il motivo è inammissibile.
Ad avviso della RAGIONE_SOCIALE la società ha ‘ riconosciuto di avere sovrafatturato molteplici vendite e spesato costi, detraendo la relativa IVA in misura superiore all’effettivo valore della merce per un importo complessivo all’effettivo valore della merce per un importo di € 1.868.557,22 oltre Iva rendendosi la contribuente così responsabile dell’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 2 del d.l. 74/2000 … per quanto concerne la contestata ricostruzione dei ricavi derivanti dalla vendita di pelli deve essere in toto confermato l’accertamento che ha provveduto a ricostruire il totale dei metri quadri reali acquistati moltiplicando questo valore per il prezzo medio ponderato RAGIONE_SOCIALE pelli venduto nel 2006 al metro quadro’.
In definitiva, la CTR ha appurato, nell’esercizio del sindacato di merito ad essa riservato, un’attività della contribuente risoltasi, non già nella mera attribuzione discrezionale di un prezzo anziché di un altro alle prestazioni fatturate, quanto piuttosto in un meccanismo
evasivo RAGIONE_SOCIALE imposte, compendiatosi nello ‘spesare’ costi, quindi nel capitalizzarli ad un valore superiore rispetto a quello effettivamente sostenuto, e nel sovrafatturare le operazioni, ossia nell’attribuire ad esse una dimensione economica diversa da quella concreta e reale. Da ciò il giudice regionale ha ricavato, attraverso un accertamento in fatto rimesso al suo vaglio esclusivo, l’inesistenza, in parte, RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di controversia. Con ogni evidenza, nella disamina del giudice di merito, il riferimento all’art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 vale rimandare al concetto di elementi passivi fittizi, icasticamente contemplato dalla norma in parola; in definitiva, le operazioni correlate ai costi e alle fatturazioni si sono palesate nella realtà divaricate rispetto alla prospettazione offertane dalla contribuente. La censura, in tal senso, sotto le mentite spoglie della violazione di legge, mira ad una rivisitazione più appagante del merito. Essa, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., degrada, infatti, verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. Nella specie, in ultima analisi, il giudice di merito ha maturato il proprio libero convincimento valorizzando alcuni elementi probatori in luogo di altri, ritenendoli discrezionalmente più pregnanti e decisivi. A fronte dell’accertamento di fatto della inesistenza (parziale) RAGIONE_SOCIALE operazioni, riservato -come messo in luce -al giudice di merito, viene in apice una sostanziale incensurabilità dinanzi a questa Corte, al di fuori dei ristretti limiti del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., peraltro qui non evocato.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione