Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
Oggetto: IVA -avviso di accertamento -rettifica della dichiarazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28887/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10249/1/16, depositata il 18.11.16 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva accolto l’ appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 192/2/2015 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da RAGIONE_SOCIALE, ora in Fallimento, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2005 inerente IVA.
L ‘Amministrazione finanziaria in base al p.v.c. redatto in data 24.10.13 dalla Guardia di Finanza contestava alla contribuente l’omessa regolarizzazione di operazioni imponibili mediante auto-fatturazione, per un imponibile complessivo di euro 5.640.000,00, cui seguiva la rettifica della dichiarazione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 633/72 e il recupero dell’IVA pari ad euro 1.128.000,00. In particolare, veniva rilevata in capo alla società la contabilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti, emesse dall’operatore comunitario monegasco “GP RAGIONE_SOCIALE” per simulare un ‘operazione intracomunitaria e far lievitare i prezzi dei macchinari acquistati in presenza di un contributo statale. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE i beni non provenivano da RAGIONE_SOCIALE, ma per disposizione dell’interposto erano consegnati da fornitori italiani alla contribuente e gli acquisti venivano riqualificati come imponibili, con conseguente recupero a tassazione.
Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della ricorrente ritenendo che non fosse possibile conoscere in modo incontroverti-
bile come i verificatori fossero giunti alla conclusione che le operazioni non fossero da identificarsi come intracomunitarie e godere pertanto, del regime di non imponibilità ai fini IVA.
Il giudice d’appello accertava che la contribuente aveva stipulato un contratto chiavi in mano per euro 10.400.000,00 con la società RAGIONE_SOCIALE, con sede in Montecarlo riconducibile ai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME e che la maggior parte dei macchinari prodotti in RAGIONE_SOCIALEia, formalmente risultava provenire da Montecarlo, mentre in realtà, di fatto, i macchinari non erano mai transitati per tale territorio monegasco, bensì, su disposizione della stessa RAGIONE_SOCIALE ed a cura della società di autotrasporti RAGIONE_SOCIALE (e di altri trasportatori incaricati della stessa RAGIONE_SOCIALE) erano stati prelevati presso i fornitori italiani e trasportati direttamente presso l’opificio industriale della contribuente, in Ceppaloni (INDIRIZZO). Inizialmente i macchinari di interesse della RAGIONE_SOCIALE erano stati commissionati direttamente dalla stessa società, mentre successivamente era stata interposta la GP RAGIONE_SOCIALE, realizzando un ‘operazione antieconomica che apparisse di compravendita infracomunitaria ai fini dell’evasione dell’imposta armonizzata.
Per l’effetto, il giudice riformava la decisione di primo grado e confermava l’atto impositivo che rettificava la dichiarazione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 633/72 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a sette motivi che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, vizio motivazionale prospettato sia riguardo alle deduzioni svolte che per il mancato esame da parte del giudice d’appello della documentazione in atti, poiché i documenti non esaminati offrirebbero la prova di circostanze di tale
portata da risultare decisive, tali da invalidare l’efficacia RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie evidenziate.
La seconda e la terza censura prospettano, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 54 d.P.R. 633/72, e degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 54 d.P.R. 633/72 perché la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE produzioni di parte ignorando e dunque escludendo aprioristicamente dalla decisione quanto dedotto ed acquisito in giudizio, con travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e illegittimità della sentenza in riferimento alle presunzioni ritenute rilevanti dal giudice.
I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
3.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
3.2. Parte ricorrente nel corpo della prima censura fa esplicito riferimento alla copia RAGIONE_SOCIALE fatture acquisti di GP RAGIONE_SOCIALE con allegati bonifici e documenti di trasporto internazionali CMR, nella seconda doglianza ad un allegato del fascicolo di controparte contenente la dichiarazione di una società (RAGIONE_SOCIALE), in contrasto con altra
produzione, nel terzo mezzo di impugnazione al PVC del 09.10.2008 dell’RAGIONE_SOCIALE relativo ad un accesso mirato, perizia redatta a seguito di accesso ecc..
Orbene, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione. Non rileva il fatto che la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, nella fattispecie, il fatto storico della inesistenza dell’operazione economica è indubbiamente stato considerato alle pagg.4 e ss., in cui si incrociano i dati del quadro istruttorio (mancata circolazione infra-comunitaria dei beni, dichiarazioni di terzi, riscontri documentali, analisi dell’antieconomicità dell’operazione…) . L’apprezzamento del fatto da parte del giudice è ampio e motivato, a partire da: «la maggior parte dei macchinari prodotti in RAGIONE_SOCIALEia, formalmente risultava provenire da Montecarlo, mentre in realtà, di fatto, detti macchinari non sono mai transitati per tale territorio monegasco (…) i documenti redatti (documenti di trasporto, CMR, fatture ed altro) dovevano essere compilati in modo da far apparire che tali macchinari erano stati trasportati (…) inizialmente i due macchinari di interesse della RAGIONE_SOCIALE erano stati commissionati direttamente dalla stessa società, mentre successivamente era stata interposta la GP RAGIONE_SOCIALE». L’apprezzamento fattuale prosegue, sempre a partire da pag.4 nei seguenti termini: « dall’acquisizione di sommarie informazioni a conferma RAGIONE_SOCIALE note precedentemente inviate da alcuni fornitori di macchinari destinati all’opificio RAGIONE_SOCIALE risulta che il rappresentante legale di detta società aveva contrattato il prezzo dei macchinari nonché discusso i termini RAGIONE_SOCIALE offerte per poi imputare l’acquisto alla GP RAGIONE_SOCIALE». A ll’accertamento fattuale logicamente argomentato dal giudice del merito, il ricorrente in Cassazione non può contrapporre la mera
riproposizione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni di parte già esaminate e disattese dalla sentenza d’appello . Sotto questo profilo le censure seconda e terza sono, oltre che meritali, anche generiche e aspecifiche.
4. Con il quarto motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene prospettata la violazione degli artt. 21, 54 d.P.R. 633/72 e 6 d.lgs.471/97 da parte della sentenza impugnata per aver delineato innanzitutto una impossibile coincidenza di istituti alternativi, generando un insanabile contrasto nel decisum. Da un lato, esordisce a pag.3 affermando che le asserite presunzioni conducono a identificare le operazioni di acquisto come imponibili (e dunque reali) da cui scaturirebbe l’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario. D all’altro, tuttavia, conclude (pag.5, in fine) qualificando le fatture come inesistenti (e dunque non reali), con effetti giuridici ben diversi.
5. Il motivo è infondato in diritto. Non sussiste la prospettata incompatibilità, e dev’essere ribadito in tema di IVA anche nel caso di specie il principio di diritto (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019) secondo il quale la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di “cartolarità” sancito dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l’insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice “emissione” del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell’IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all’eliminazione dell’anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell’operazione economica. Resta salvo, ove sussistano i presupposti, il diritto al rimborso (cfr. Cass. Sez. 5 – , Ordi- nanza n. 7080 del 12/03/2020).
Non dissimili considerazioni valgono (cfr. Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020) con riferimento alle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti perché in tema d’IVA, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione.
Nondimeno, il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un’operazione inesistente ha diritto al rimborso dell’imposta armonizzata versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, come accade qualora l’Amministrazione finanziaria abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione del destinatario e quest’ultimo abbia corrisposto al fisco l’intero importo indebitamente detratto, maggiorato RAGIONE_SOCIALE sanzioni, a nulla rilevando che detto pagamento sia stato indotto dall’avviso di accertamento emesso dall’ufficio.
Infatti, il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un’operazione inesistente conserva il diritto al rimborso dell’imposta versata, ma allorquando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale. Ciò accade, ad esempio, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione del destinatario e quest’ultimo abbia corrisposto al fisco l’intero importo indebitamente detratto, maggiorato RAGIONE_SOCIALE sanzioni, a nulla rilevando che detto pagamento sia stato indotto dall’avviso di accertamento emesso dall’ufficio. Di tali circostanze non vi è evidenza nel caso di specie, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione in disamina.
Con il quinto, sesto e settimo motivo, rispettivamente ai fini dell’art.360 primo comma nn. 5, 4 e 3 cod. proc. civ., viene lamentata la pretesa omessa indicazione in sentenza di quali macchinari risultassero provenire da Montecarlo, nonché la violazione degli artt. 111 Cost., 36 e 61 d.lgs. 546/92, 132 n.4 cod. proc. civ. e 118 att. cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt.21 e 54 del d.P.R. 633/72.
I motivi, connessi tra loro, sono di trattazione congiunta secondo la stessa ricorrente che li concentra alle pagg. 35 e 36 del ricorso, e sono inammissibili, come eccepito in controricorso, in quanto a un lato manifestamente diretti ad ottenere indebito nuovo apprezzamento della prova, precluso in sede di legittimità e, dall’altro, anche perché le tre censure, non sviluppate nelle poche righe a pag.36 del ricorso, sono largamente generiche e prive di specificità.
8. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 25.6.2024