Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20556 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15769/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 936/14/16 depositata il 22/02/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 936/14/16 del 22/02/2016, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 18477/22/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese RAGIONE_SOCIALE parti, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della contestazione di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da parte di CSC , con conseguente indetraibilità dell’IVA, e della indeducibilità di alcuni costi relativi a fatture emesse dall’impresa RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) per prestazioni di carpenteria specializzata.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di NOME, evidenziando che : a) la contestazione di utilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti da parte di NOME era fondata in ragione della fittizietà dei fornitori, mentre la circostanza che le opere erano state effettivamente realizzate doveva ritenersi irrilevante; b) «ove certe operazioni soggettivamente inesistenti, lo anche oggettivamente e per tutti quelli che vi partecipato, salvo che alcuno di essi non che non era a conos cenza dell’inesistenza in fatto dell’operazione»; c) non era provata l’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni con riferimento alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza di appello CSC proponeva ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di CSC è affidato ad otto motivi. I primi quattro, che vengono di seguito riassunti, riguardano le riprese concernenti l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e sono proposti in via progressivamente subordinata.
1.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comm a, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione illogica, confondendo le operazioni oggettivamente inesistenti con quelle soggettivamente inesistenti.
1.2. Con il secondo motivo si contesta violazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi -TUIR), dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 197 2, n. 633 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR confuso i piani di indagine relativi alle due distinte ipotesi di operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, con le conseguenti ricadute in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove acquisite.
1.3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 109 del TUIR, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il giudice di appello trascurato gli elementi indiziari offerti in ordine alla
soggettiva esistenza del fornitore e all’oggettiva effettuazione RAGIONE_SOCIALE prestazioni di cui alle fatture contestate.
1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo com ma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso una motivazione inidonea a dar conto del percorso logico seguito nella valutazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte dalla società contribuente.
I motivi possono essere congiuntamente esaminati, venendo in rilievo la questione della distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e del riparto dell’onere della prova tra le parti del giudizio.
2.1. In via generale, si dicono soggettivamente inesistenti le fatture caratterizzate dalla divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà dei soggetti dell’operazione. Invero, pur essendo l’operazione avvenuta (con la consegna del bene o la prestazione del servizio in favore dell’acquirente), la stessa non è realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura, ma tra soggetti diversi. In altri termini, l’acquirente ha realmente usufruito del bene o della prestazione acquistata, ma la fattura relativa alla prestazione eseguita riporta soggetti diversi rispetto al venditore (che non ha eseguito la prestazione, effettuata da altri) ovvero all’acquirente (che non ha ricevuto la prestazione, ricevuta da altri).
2.1.1. Mentre nel primo caso l’operazione è soggettivamente inesistente per entrambi i soggetti del rapporto, nella seconda ipotesi per il venditore l’operazione è soggettivamente inesistente, mentre per l’acquirente è oggettivamente inesistente, poiché non ha re alizzato alcuna transazione con l’emittente .
2.1.2. Ne consegue che quest’ultimo, per recuperare i costi, è tenuto a dimostrare che quella particolare operazione (o, comunque, una operazione che sia strettamente riconducibile a quella apparente) è venuta ugualmente ad esistenza, seppure con una diversa parte, sì da ricondurre la fattispecie alle sole operazioni soggettivamente inesistenti.
2.1.3. Un volta che l’operazione sia stata ricondotta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni soggettivamente inesistenti (ovvero che la contestazione riguardi ab origine fatture ritenute soggettivamente inesistenti), spetterà all’Amministrazione finanziaria che non intende riconoscere la detraibilità dell’IVA fornire elementi indiziari, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, idonei a far ritenere la consapevole partecipazione dell’acquirente ad una frode IVA; e, quindi, al contribuente dimostrare che tale consapevolezza debba, invece, ritenersi esclusa.
2.2. La menzionata differenza strutturale tra le operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti sotto il profilo dell’onere probatorio gravante sulle parti emerge con evidenza nella giurisprudenza di legittimità.
2.3. In particolare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si
inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
2.3.1. Per quanto concerne, invece, l’utilizzo di fatture attinenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria « ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo » (Cass. n. 28628 del 18/10/2021; conf. Cass. n. 18118 del 14/09/2016).
2.3.2. Grava, invece, sul contribuente l’onere di provare: i) l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo (anche in questo caso) tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei
mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021, cit. ); ii) in alternativa, che le operazioni siano solo soggettivamente inesistenti e, quindi, che i beni o servizi oggetto di quelle fatture siano stati effettivamente acquistati ma non già dall’impresa che quelle fatture ha formalmente emesso.
2.4. Orbene, in un siffatto contesto normativo e giurisprudenziale, la CTR ritiene che le operazioni intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE siano oggettivamente inesistenti in ragione della fittizietà del fornitore, che i beni oggetto di cessione siano effettivamente arrivati nella disponibilità del cessionario, ma che non vi sia prova che detti beni siano effettivamente gli stessi oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture contestate. Tale affermazione è, ulteriormente, spiegata con la considerazione per la quale se le operazioni sono soggettivamente inesistenti, lo sono anche oggettivamente per quelli che vi hanno partecipato.
2.5. Posto che « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019), nel caso di specie la motivazione non può affatto dirsi apparente, in quanto idonea a far comprendere la ratio decidendi , con conseguente infondatezza del primo motivo di ricorso.
2.5.1. Nemmeno può dirsi che la CTR abbia effettivamente confuso le operazioni oggettivamente inesistenti con quelle soggettivamente inesistenti, perché, al di là di qualche affermazione erronea, la CTR sembra avere ben chiaro che la contestazione di AE avviene sul piano
della oggettiva e non soggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture. Di qui l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
2.6. Fondato è, invece, il terzo motivo.
2.6.1. La CTR non ha, infatti, tenuto doverosamente in considerazione quale sia l’ oggetto della prova di cui sono onerate le parti: sia sotto il profilo della dimostrazione che le operazioni poste in essere attengano all’emissione di fatture non oggettivamente ma solo soggettivamente inesistenti (e, quindi, della completa valutazione di tutte le evidenze probatorie allegate dalla contribuente al fine di dimostrare che -a fronte della contestazione di oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture -i beni indicati in dette fatture corrispondano effettivamente a quelli ricevuti da un terzo soggetto); sia sotto quello della verifica della effettiva consapevolezza di CSC della partecipazione ovvero della semplice esistenza di una frode IVA realizzatasi attraverso l’emissione di fatture soggettivamente inesistenza, con la specifica valutazione degli elementi indiziari forniti dalle parti.
2.7. Il quarto motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito.
Gli altri quattro motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti, riguardano la ripresa operata da RAGIONE_SOCIALE in ragione della incertezza dei costi relativi all’operazione intervenuta tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, con conseguente nullità della sentenza in parte qua , per avere la CTR preso in considerazione una ripresa in ordine alla quale NOME non aveva proposto appello.
3.2. Con il sesto motivo si contesta, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato previsto dall’art. 112 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza in parte qua , avendo
la CTR preso posizione su di una questione (la ripresa concernente costi ritenuti indeducibili) non devoluta in appello.
3.3. Con il settimo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 109 del TUIR, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR esaminato la ripresa sotto il profilo dell’effettività in concr eto RAGIONE_SOCIALE cessioni operate da RAGIONE_SOCIALE, effettività mai contestata da RAGIONE_SOCIALE, che ne ha messo in discussione unicamente la deducibilità dei costi sotto il profilo della certezza.
3.4. Con l’ottavo motivo si deduce violazione degli artt. 36, secondo comma, n. 4, e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR reso motivazione del tutto illogica in ordine alla ripresa contestata.
Il quinto motivo è fondato mentre gli altri motivi restano assorbiti.
4.1. La completa trascrizione dell’atto di appello di AE contenuta in ricorso denota con evidenza che il capo della sentenza di primo grado che ha annullato la terza ripresa non è stata oggetto di appello da parte della difesa erariale, sicché sullo stesso si è formato il giudicato interno.
4.2. Ne consegue che la sentenza impugnata non avrebbe potuto occuparsi di detta ripresa per difetto di devoluzione, con conseguente nullità della sentenza in parte qua .
In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata
alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quinto motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28/03/2024.