Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12058 Anno 2024
TABLE
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 8732 del ruolo generale dell’anno 201 7, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5050/29/2016, depositata in data 3 ottobre 2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE , previo p.v.c. della Direzione Provinciale I di Milano, emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , esercente ‘ altre attività di servizi connessi a tecnologie informatiche ‘ cinque avvisi di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva, per gli anni 2009-2012, oltre sanzioni. In particolare, l’Amministrazione contestava 1) l’in deducibilità di costi ex art. 109 TUIR derivanti da prestazioni professionali- consulenze aziendali – fornite da RAGIONE_SOCIALE ritenute oggettivamente inesistenti ; 2) l’indeducibilità, ai sensi dell’art. 103 TUIR, RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento derivanti dall’acquisizione dell’ avviamento della RAGIONE_SOCIALE, i cui soci erano componenti il medesimo nucleo familiare COGNOME costituente la RAGIONE_SOCIALE e 3) riprendeva a tassazione, per il 2012, la ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui presunti utili distribuiti ai soci di RAGIONE_SOCIALE in quanto le loro partecipazioni al capitale sociale (inferiori al 25%) non sarebbero state partecipazioni qualificate.
2.Avverso i suddetti avvisi la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, li rigettava.
3.Avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con sentenza n. 5050/29/2016, depositata in data 3 ottobre 2016, lo accoglieva annullando gli avvisi contestati.
4.In punto di diritto, la CTR, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) quanto al rilievo concernente l’assunta indeducibilità di costi sostenuti da RAGIONE_SOCIALE in
favore di RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivi per prestazioni di consulenza, l’effettività di queste ultime -svolte in forza di un apposito contratto a decorrere dal 1.3.2009risultava dalla documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente; peraltro, per escludere l’inerenza dei costi in questione ai sensi dell’art. 109 TUIR e dunque la strumentalità RAGIONE_SOCIALE prestazioni di consulenza rispetto all’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, non rilevava la circostanza che RAGIONE_SOCIALE fosse costituita dagli stessi soci della RAGIONE_SOCIALE atteso che, oltre al fatto che trattavasi pur sempre di soggetti differenti, l’affidamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi a società terze era frutto di una precisa scelta di esternalizzazione dell’attività di consulenza e marketing precedentemente svolta da lla RAGIONE_SOCIALE in proprio tramite propri soci/amministratori; 2) illegittimo era il rilievo relativo all’assunta indeducibilità RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento derivanti dall’acquisizione dell’avviamento della RAGIONE_SOCIALE in liq uidazione considerata l’irrilevanza dell’elemento fondante la ripresa rappresentato dalla coincidenza, peraltro non completa, della compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, entrambe facenti capo alla famiglia COGNOME; 3) la ripresa a tassazione della ritenuta a titolo d’imposta pari al 20% sui presunti utili ai soci di RAGIONE_SOCIALE era illegittima atteso che, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) del d.P.R. n.917/86, dovevano considerarsi qualificate le partecipazioni alla RAGIONE_SOCIALE dei suoi soci ‘essendo ciascuno di essi titolare, nel 2012, di una partecipazione societaria del 24% e quindi, in mancanza di elementi contrari, titolari per la stessa quota, superiore al 20%, di diritti di voto nell’assemblea ordinaria’ .
5. Avverso la suddetta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
6. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli
artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, 109 TUIR e 19,21 e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR ritenuto illegittima la ripresa dei costi dedotti, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, per consulenze aziendali fornite da RAGIONE_SOCIALE sebbene a fronte di molteplici elementi probatori addotti dall’Ufficio a sostegno della inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE dette prestazioni di servizio (genericità dei contratti e RAGIONE_SOCIALE fatture; assenza di strutture di impresa in capo alla società emittente le fatture; coincidenza dei soci di RAGIONE_SOCIALE con gli amministratori di RAGIONE_SOCIALE; mancato sostenimento di alcun costo di gestione; mancato svolgimento da parte di RAGIONE_SOCIALE di alcuna attività concreta di consulenza trattandosi di prestazioni svolte in precedenza dagli amministratori di RAGIONE_SOCIALE ad esclusivo vantaggio della stessa) la società contribuente non avesse fornito alcuna prova concreta dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e, quindi, circa la precisa scelta di esternalizzazione de ll’attività di consulenza e marketing; peraltro, ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE, la CTR avrebbe sostanzialmente escluso la configurabilità di un’ipotesi di interposizione fittizia , ai sensi dell’art. 37 , comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per il solo fatto che RAGIONE_SOCIALE– società di persone avente per soci i sig. COGNOME soci anche di RAGIONE_SOCIALE – aveva imputato direttamente i redditi della società ai soci ai sensi dell’art. 5 TUIR laddove il quadro prob atorio emerso portava ad individuare nella RAGIONE_SOCIALE una ‘ società interposta ‘ al fine di consentire alla compagine societaria della famiglia COGNOME indebiti vantaggi fiscali a fronte di false fatturazioni.
1.1. Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
1.2.In linea generale, ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulata dall’Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità RAGIONE_SOCIALE fatturazioni) che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale,
oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (Cass., sent. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013); in particolare, questa Corte, nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l’amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C439/04; 21 febbraio 2006, C-255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. nn. 26790 del 2020; 11624 del 2020; 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l’assenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente , il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018; Cass., sez.6- 5, n. 25269 del 2022).
1.3.Questa Corte ha stabilito che, in tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti
dall’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo; per conseguenza l’Amministrazione finanziaria può contestare l ‘ effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21446, e da ultimo, Cass. 211 del 2018). In tema di Iva, la Corte di giustizia (con sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14, RAGIONE_SOCIALE), seguita dalla giurisprudenza interna (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23384), nell’esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell’imposta, ha considerato che la normativa unionale prescrive l’obbligatorietà dell’indicazione dell’entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, punto 6 della direttiva n. 2006/112, di contenuto analogo all’omologa norma della sesta direttiva), nonché della specificazione della data (art. 226, punto 7) in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi; ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione dell’Iva. Senz’altro, ha aggiunto la Corte, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche RAGIONE_SOCIALE informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112, che assimila a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta (Cass., sez. 5, n. 30350 del 23/11/2018; Cass. 33295 del 2021; Cass., sez. 6-5, n. 25269 del 2022).
1.4.Nella specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione di legge, in realtà tende inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito, avendo la RAGIONE_SOCIALE, in ossequio ai suddetti principi – a fronte di una ripresa
di costi che si assumevano indebitamente dedotti, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione a prestazioni di consulenza asseritamente fittizie stante la contestata genericità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e dei relativi contratti nonché l’assenza di strutture di impresa in capo alla società fornitrice e la coincidenza della compagine sociale tra le due società – ritenuto – con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità – comprovata l’ effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni descritte nelle fatture ( ‘ deve osservarsi che trattasi di corrispettivi per prestazioni di consulenza la cui effettività risulta dalla documentazione prodotta dalla contribuente … svolte dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE in forza di apposito contratto a decorrere dal 1.3.2009 ‘ ) in attuazione di una ‘ precisa scelta della società di esternalizzazione dell’attività di consulenza e marketing precedentemente svolta dalla RAGIONE_SOCIALE in proprio ovvero direttamente dai propri soci/amministratori ‘ non essendo, sotto tale profilo rilevante, ad avviso del giudice di appello, la coincidenza della compagine sociale RAGIONE_SOCIALE due società.
1.5. Inconferente risulta, invece, il richiamo all’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 avendo la CTR argomentato la illegittimità di tale rilievo non già in termini di esclusione di configurabilità di un’ipotesi di interposizione fittizia quanto piuttosto in termini di idoneità della prova a contrario fornita dalla contribuente a dimostrare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 546/92, 112, 132 c.p.c. per avere la CTR – a fronte di vari elementi presuntivi forniti dall’Ufficio (contraddittorietà tra capacità reddituale e valutazione dell’avviamento; erronea individuazione del patrimonio aziendale, essendo i debiti verso presunti fornitori della RAGIONE_SOCIALE accollati alla RAGIONE_SOCIALE riconducibili a debiti proprio verso la RAGIONE_SOCIALE; riconducibilità di COGNOME e COGNOME agli stessi soggetti, tutti appartenenti al nucleo della famiglia COGNOME) circa l’artificiosa preordinazione del contratto di cessione di azienda all’acquisto fittizio in capo alla contribuent e di un avviamento a titolo oneroso, con maturazione del diritto di portarne in
deduzione le quote di ammortamento ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 917/86 evitando contestualmente di pagare l’imposta di registro – con una motivazione apparente, ritenuto illegittima la ripresa RAGIONE_SOCIALE dedotte quote di ammortamento derivanti dall’avvi amento della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, limitandosi a negare la rilevanza soltanto di una RAGIONE_SOCIALE presunzioni, quella relativa alla coincidenza della compagine sociale di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE senza avere, nella sostanza, considerato le altre.
2.1.Il motivo è infondato.
2.2.Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 65, 28829 del 2021).
2.3.Nella specie, la sentenza impugnata contiene, per quanto concise, sufficienti argomentazioni -al di là della loro fondatezza – in ordine alla asserita illegittimità della ripresa RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento indebitamente dedotte derivanti dall’avviamento acquisito di RAGIONE_SOCIALE, avendo la CTR ritenuto tale rilievo fosse ‘ basato principalmente sul fatto, di per sé non rilevante della coincidenza (peraltro non completa) della compagine sociale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la prima resasi cessionaria, con contratto del 21.1.2008 del ramo d’azienda facente capo alla seconda acquisendone l’avviamento ed accollandosi i relativi debiti), entrambe facenti capo alla famiglia COGNOME. Pertanto, la CTR ha sostanzialmente ritenuto illegittima tale ripresa essendo risultato privo di fondamento l’elemento indiziario principale – quello
della coincidenza della compagine sociale tra le due società- posto a fondamento dell’accertamento medesimo.
3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. c) TUIR per avere la CTR ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della ritenuta a titolo d’imposta del 20% non effettuata da RAGIONE_SOCIALE sui presunti utili distribuiti ai soci sebbene le quote di partecipazione al capitale sociale da loro possedute non fossero c.d. qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c) cit., essendo inferiori al 25% alla data del 31 dicembre 2012.
3.1.Il motivo è infondato.
3.2.Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate sono soggette, in base all’art. 81 (art. 67, nella nuova numerazione), comma 1, lett. c), del t.u. RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed al D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 5, ad imposta sostitutiva RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
3.3.Costituiscono partecipazioni qualificate quelle che ” rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi” (Cass., sez. 5, n. 6360 del 2014).
3.4.Per configurare il caso di cessione qualificata è sufficiente il superamento di uno solo dei predetti limiti. Il criterio prioritario da utilizzare per la verifica della natura qualificata o meno della partecipazione è quello dei diritti di voto esercitabi li nell’assemblea ordinaria che come afferma la circolare ministeriale n. 165/E del 24 giugno 1998 ‘ è quello che meglio consente di identificare le percentuali che, assicurando il comando o il controllo sulla gestione della società
o dell’ente partecipato, non possono essere considerate come mero investimento di carattere finanziario in quanto comportano un effettivo coinvolgimento nella gestione ‘.
3.5.Nella specie, la CTR, in ossequio ai suddetti principi, ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione della ritenuta di imposta pari al 20% sui presunti utili ai soci di RAGIONE_SOCIALE in quanto le partecipazioni dei detti soci erano da considerarsi qualificate (con esenzione dalla ritenuta alla fonte) atteso che- con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede-‘ ciascuno di loro era titolare nel 2012 di una partecipazione societaria del 24% e quindi, in mancanza di elementi contrari, titolari per la stessa quota, superiore al 20%, di diritti di voto nell’assemblea ordinaria’ .
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
5.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 18.200,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024