Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28322 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
Oggetto: IVA – operazioni
oggettivamente inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4849/2025 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC EMAIL ), dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC EMAIL ) e dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC EMAIL)
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (domicilio digitale PEC: EMAIL)
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 3078/02/2024 depositata in data 22/11/2024;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per IRAP e IVA 2015, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -D. P. di Brescia contestava alla società RAGIONE_SOCIALE (già s.n.c. nel 2015) l’annotazione di fatture di acquisto ritenute oggettivamente inesistenti emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per un imponibile di € 72.000,00 (Iva relativa € 15.840,00), richiedendo il pagamento della somma di € 55.282,81 a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi;
-a seguito dell’accertamento notificato alla RAGIONE_SOCIALE (nel 2015 RAGIONE_SOCIALE), l’Ufficio procedeva ad imputare per trasparenza ex art. 5 Tuir il presunto maggior reddito di partecipazione in capo ai tre soci, in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili, notificando, ai fini Irpef, a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO ed a COGNOME NOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO;
-tutti gli accertamenti venivano impugnati per carenza di motivazione e conseguente richiesta di annullamento, e la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 319/03/2022 del 16 giugno 2022, li respingeva con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, posta in
via solidale a carico dei ricorrenti; costoro appellavano tale pronuncia;
-con la sentenza qui gravata il giudice dell’appello ha rigettato l’impugnazione;
-ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria ex art. 380bis1 c.p.c.;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale i ricorrenti hanno chiesto la decisione Collegiale;
Considerato che:
-con riguardo alla memoria del contribuente, va preliminarmente osservato che la stessa contiene da un lato doglianze inammissibili (relativamente al travisamento del contenuto documentale prodotto dal ricorrente) in quanto non oggetto del giudizio di merito, dall’altro infondate (alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che seguono quanto alla rilevanza presuntiva degli elementi dedotti e provati dall’Uffici) e infine manifestamente infondate (con riguardo alla asserita applicazione alla fattispecie dell’art. 7 comma 5 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 esclusa da questa Corte; in tema Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20816 del 25/07/2024 e anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024);
-venendo ora al primo motivo di ricorso, esso censura la pronuncia di merito per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 600/73, dell’art. 54 d.P.R. n. 633/72 e degli articoli 2727 e 2729 c.c. per mancata affermazione del principio secondo cui nel caso di prova presuntiva è onere dell’Ufficio dimostrare i requisiti della
gravità, precisione e concordanza degli elementi di fatto assunti a fondamento del ragionamento presuntivo e del principio secondo cui il giudice di merito, nel valutare l’esistenza di tali requisiti, non può limitarsi a negare o attribuire valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tale senso ove valutati nella loro sintesi;
-il motivo è manifestamente infondato;
-invero, gli elementi presuntivi indicati dalla CGT di 2 grado ‘le 12 fatture qui contestate, per un importo complessivo di € 72.000,00, si riferivano tutte a prestazioni di ‘manutenzione mensile presso la vs sede come da accordi intercorsi con vs Sig. COGNOME NOME‘, vanno considerate del tutto generiche sia perché la tipologia di prestazione apparentemente resa risulta anomala rispetto al settore di attività in cui operava la società RAGIONE_SOCIALE, afferente la fabbricazione di macchine utensili per formatura dei metalli, sia perché la società appellante non ha esibito copia dei contratti né altra documentazione, anche extracontabile, relativa ai rapporti commerciali (mail, corrispondenza, preventivi, etc.) idonea a identificare i soggetti e le modalità con cui venivano tenuti i rapporti. Peraltro, l’Ufficio ha anche rilevato che la lista impianti (o -meglio- il documento contenente le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna RAGIONE_SOCIALE 14 presse presenti in azienda) identificava, i soggetti Massimo COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e COGNOME, con i relativi recapiti telefonici, ai quali rivolgersi per la manutenzione di ognuna. Tra gli incaricati non risultavano la società RAGIONE_SOCIALE e neppure il sig. COGNOME, oltre alla sproporzione rilevata dei costi in
contestazione, l’età avanzata del COGNOME e l’assenza di mezzi di locomozione, sono invero elementi tutti muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Pertanto, risultano idonei a ribaltare in capo al contribuente l’onere di dar prova dell’oggettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni contestate (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Cass. v. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27982); né rileva a tali fini il disposto di cui all’art. 7 c. 5 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20816 del 25/07/2024);
-il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992, comportante la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente avendo il giudice di merito apoditticamente affermato l’esistenza della prova dei fatti costituenti il fondamento della pretesa erariale;
-anche tale motivo è manifestamente infondato;
-invero, la sentenza di merito ha reso motivazione il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016; Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014), avendo la stessa preso in esame -e motivato – anche riguardo tutte le circostanze dedotte dalla contribuente consistenti sia nelle annotazioni effettuate per ciascun intervento nel registro degli interventi con indicazione di numero di protocollo riportato in fattura sia nella disamina e valutazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di terzi;
-in conclusione, quindi, il ricorso va rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza;
-poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 – bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. – codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
-debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 2.200,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.100,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.400,00, oltre alle spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.200,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.100,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME