Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18562 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13725/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 3963/2022 depositata il 22/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In data 16.10.2018 l’RAGIONE_SOCIALE ha notificato alla società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto recupero Irap e Iva (oltre sanzioni interessi e spese), per l’anno 2010. La rettifica, effettuata ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis del DPR n. 600/1973, ha preso le mosse dall’attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE, cui è seguita un’ispezione fiscale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per aver intrattenuto rapporti commerciali, giudicati oggettivamente inesistenti, con la ditta RAGIONE_SOCIALE negli anni 2008, 2009 e 2010. La Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE. La Corte Tributaria di Secondo Grado della Calabria ha accolto l’appello erariale e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato fondata la pretesa tributaria.
Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato ad un solo motivo. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il contribuente ha depositato successiva memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si adduce la ‘ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39, 40 E 41BIS DEL D.P.R. N. 600/73 E DELL’ART. 54, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 633/72, NONCHÉ VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI 2729 E 2697 C.C. E DELL’ART. 7 DEL D.LGS. N. 546/1992, IN RELAZIONE ALL’ART. 360, COMMA 1, N. 3, C.P.C. LA SENTENZA IMPUGNATA È ILLEGITTIMA POICHÉ È STATA EMESSA IN VIOLAZIONE RAGIONE_SOCIALE NORME DI DIRITTO CHE DISCIPLINANO L’ACCERTAMENTO RAGIONE_SOCIALE IMPOSTE IN MATERIA DI OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI ‘.
Il motivo è infondato.
Il giudice d’appello ha motivatamente ritenuto che ‘ l’Ufficio ha fondato l’accertamento impugnato dalla società RAGIONE_SOCIALE, su dati indiziari acquisti nel corso della verifica rivolta nei confronti della ditta RAGIONE_SOCIALE ‘, il quale non disponendo di ‘ un’autonoma struttura aziendale, non poteva fornire alla società RAGIONE_SOCIALE le merci e i servizi indicati nelle contestate fatture ‘; la corte di secondo grado ha anche correttamente evidenziato che l’erario può provare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate ‘ anche presuntivamente, in base ad elementi oggettivi e specifici ‘, dimostrando in base a tali elementi di natura presuntiva ‘ che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni e del fornitore ‘.
Il giudice regionale si è posto in piena sintonia con i principi nomofilattici fissati da questa Corte, la quale ha affermato che ove sia contestata al contribuente l’indebita detrazione di determinate fatture, in quanto afferenti ad operazioni inesistenti, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza dell’operazione. In termini generali, con riferimento alla contestazione di fatture per operazioni inesistenti fondata su una verifica svolta a carico del soggetto cedente, secondo costante giurisprudenza di legittimità, una volta provato dall’Amministrazione finanziaria che l’emittente è una ‘cartiera’ o una società fantasma, spetta al contribuente, ai fini della detrazione IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare
l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate. Infatti, se l’Amministrazione finanziaria contesta al contribuente la deducibilità RAGIONE_SOCIALE fatture perché ritenute inesistenti, quest’ultimo ha l’onere di provare la legittimità e la correttezza dell’operazione. Se il contribuente, quindi, non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la deducibilità, questa deve ritenersi indebita, sicché legittimamente l’Ufficio provvede a recuperare a tassazione quanto dedotto.
Ha osservato questa Corte, in plurime occasioni, che ‘ In tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ‘ (v. ex multis Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 27554 del 2018). Questa Corte ha anche soggiunto che ‘ In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ‘ (v. Cass. n. 17619 del 2018; v. anche Cass. n. 28628 del 2021: ‘ In tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante
presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ‘).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12/04/2024.