Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20955 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20955 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 200/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 577/2023, depositata il 22 giugno 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-La Guardia di Finanza, Nucleo polizia tributaria di Firenze, con processo verbale di constatazione redatto in data 28.11.2017 nei confronti di NOME COGNOME effettuava rilievi inerenti all’imposta IVA, relativa all’anno d’imposta 2014, ritenuta non dichiarata e non versata dalla contribuente. Conseguentemente, l’Ufficio emetteva ex art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 l’avviso di accertamento n. T8B011803288/2019, con cui recuperava a tassazione ai fini IVA l’importo di euro 4.950,00.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze.
Si costituiva in giudizio l’ Agenzia delle entrate.
Con sentenza n. 213/2/2021 la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso.
-Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente.
Con sentenza n. 577/2023, depositata il 22 giugno 2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana ha accolto l’appello.
-L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso alla Corte di cassazione affidato a un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’ unico motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 3 e 4, e dell’art. 21, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver la Corte di giustizia tributaria di secondo grado affermato che l’Ufficio ha
lamentato la mancata registrazione di una fattura che non può essere considerata emessa ai sensi dell’art. 21, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 in quanto nell’avviso di accertamento non risulterebbe dimostrata né la consegna, né la spedizione, né la trasmissione al committente dei servizi relativi , né l’intervenuto pagamento del corrispettivo.
1.1. -Il motivo è fondato.
Nella vicenda in giudizio, la contestazione aveva da oggetto l’emissione di fattura per operazioni oggettivamente inesistenti; a tal fine, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass., Sez. V, 10 aprile 2024, n. 9723; Cass., Sez. V, 18 ottobre 2021, n. 28628).
L’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione, tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 del d.P.R. citato, il cui diritto è ulteriormente subordinato, all’inerenza del bene acquistato all’attività
imprenditoriale (Cass., Sez. V, 22 aprile 2024, n. 10855; Cass., Sez. VI-5, 6 luglio 2018, n. 17774).
Occorre sottolineare, dunque, che, nel sistema dell’Iva, il dato formale costituito dall’esistenza della fattura rileva indipendentemente dall’effettuazione delle operazioni economiche che ne integrano il presupposto oggettivo: la natura cartolare del trib uto e l’autonoma rilevanza del dato fatturato, pertanto, concorre alla determinazione del tributo anche in assenza del presupposto oggettivo.
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata non ha rispettato il riparto dell’onere della prova, avendo l’amministrazione finanziaria adempiuto al proprio onere mediante presunzioni tali da dimostrare l’ inesistenza delle operazioni oggetto della fattura (dalla contabilità della COGNOME non è stata riscontrata né la registrazione né la dichiarazione della fattura in questione, né ai fini reddituali, né ai fini dell’I VA), mentre sarebbe spettato al contribuente la prova contraria.
E, del resto, neppure nella motivazione della sentenza penale con cui la COGNOME è stata assolta dalle fattispecie di reato alla stessa contestate vi è traccia dell’affermazione per cui non esisterebbe alcuna fattura falsa emessa dalla contribuente.
Poiché l’IVA è esposta nella fattura emessa, indipendentemente dal pagamento della stessa imposta, la stessa è dovuta ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972.
-La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.