Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24515 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
Oggetto: IVA -avviso di accertamento -rettifica della dichiarazione -operazioni inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7998/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL), ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 1581/03/17, depositata il 22.02.17 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania veniva accolto l’ appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento n. 539/2/2015 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da RAGIONE_SOCIALE, ora in Fallimento, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2004 inerente IVA.
In sentenza si legge che le contestazioni, basate dall ‘Amministrazione finanziaria su di un p.v.c. del 24.10.13 adottato dalla Guardia di Finanza, erano per operazioni oggettivamente e soggettivamente e inesistenti. L’RAGIONE_SOCIALE contestava l’omessa regolarizzazione di operazioni imponibili mediante auto-fatturazione, cui seguiva la rettifica della dichiarazione ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 633/72 e il recupero dell’IVA pari ad euro 952.000,00.
In particolare, veniva rilevata in capo alla società la contabilizzazione di fatture inesistenti, emesse dall’operatore comunitario monegasco “GP RAGIONE_SOCIALE” per simulare un acquisto intracomunitario e far lievitare i prezzi dei macchinari acquistati in presenza di un contributo statale. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE i beni non provenivano da RAGIONE_SOCIALE, ma, per disposizione del soggetto interposto, erano consegnati da fornitori italiani alla contribuente; gli acquisti venivano riqualificati come imponibili, con conseguente recupero a tassazione dell’imposta armonizzata evasa.
Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione della ricorrente nel merito, per non essere stati fomiti elementi concreti a sostegno RAGIONE_SOCIALE presunzioni sulla sovrafatturazione dei macchinari acquistati e circa la loro provenienza.
Il giudice d’appello riformava la decisione di primo grado e condivideva la contestazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti operata dall’Amministrazione finanziaria, in quanto relative a vendite sovrafatturate per un importo molto maggiore di quello effettivamente corrisposto, operazione realizzata tramite un soggetto interposto al fine di far apparire come acquisti intracomunitari e quindi esenti da IVA, mentre gli acquisti provenivano direttamente da produttori italiani e i beni compravenduti erano da questi consegnati direttamente alla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a sette motivi che illustra con memoria, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.3 della legge n. 241/90, 7 della legge n.212/00, 42 del d.P.R. 600/73, 56 del d.P.R. 633/72, 16 e 17 del d.lgs. 472/97 per difetto di motivazione dell’avviso impugnato.
Il secondo motivo della ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., prospetta la nullità della sentenza impugnata e la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n.546/92, per vizio motivazionale radicale.
In buona sostanza, con le due censure si lamenta la carenza della motivazione dell’avviso a causa del suo rinvio ad altri atti non conosciuti, in quanto non allegati al p.v.c., e inoltre sarebbe ‘apparente’ la sentenza perché, nel rinviare al p.v.c., non indicherebbe quali sarebbero gli elementi conoscitivi recati da questo ai fini dell’esercizio del diritto di difesa.
I due motivi, connessi tra loro, non possono trovare ingresso.
3.1. È pacifico e documentalmente dimostrato che il p.v.c. è stato consegnato dai verificatori a parte contribuente e che reca sull’ultima pagina la sottoscrizione per ricevuta da parte della società. Il verbale è stato anche riprodotto nel ricorso e chiaramente indica quali sono i fatti alla base RAGIONE_SOCIALE contestazioni, ossia l’acquisto solo apparente dall’interposta società RAGIONE_SOCIALE, ma in realtà da fornitore italiano, oltre alla circostanza che i beni non sono mai transitati per il Principato di RAGIONE_SOCIALE, dal quale sono arrivate solo le disposizioni ai fornitori italiani di inviare la merce. Tali elementi, conosciuti dalla contribuente sin dalla fase amministrativa con la consegna del p.v.c., hanno consentito alla società nel processo una compiuta e approfondita difesa sul merito.
3.2. Quanto alla prospettata nullità della sentenza, il Collegio rammenta che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce
nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Orbene, la CTR ha accertato, all’esito di un’articolata motivazione, che dal p.v.c. del 24.10.13 si desumono gli elementi essenziali alla base della contestazione RAGIONE_SOCIALE operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti RAGIONE_SOCIALE vendite. Queste sono avvenute attraverso sovrafatturazione per un importo molto maggiore di quello effettivamente corrisposto, della presenza di un soggetto interposto. E’ intervenuta l’ identificazione di tale soggetto nella società RAGIONE_SOCIALE con sede in Montecarlo, come pure accertata la presenza di acquisti operati direttamente da produttori italiani e da questi consegnati direttamente alla contribuente, a differenza di quanto dichiarato dalla contribuente che si limita a riproporre la propria prospettazione di merito già vagliata e disattesa dal giudice. Non è dunque condivisibile la prospettazione della contribuente secondo la quale la sentenza non avrebbe specificamente precisato quali elementi conoscitivi il p.v.c. contenesse e, al contrario, la motivazione sopra riassunta rispetta il minimo costituzionale. 4. Con il terzo motivo la società ricorrente, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, poiché i documenti non esaminati dal giudice offrirebbero la prova di circostanze di tale portata da invalidare l’efficacia RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie evidenziate nella sentenza impugnata.
5. La quarta e la quinta censura prospettano, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., rispettivamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 54 d.P.R. 633/72, e 115, 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e 54 d.P.R. 633/72 perché la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE produzioni di parte, ignorando e
escludendo aprioristicamente dalla decisione quanto dedotto ed acquisito in giudizio, con travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali.
6. I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.
Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza RAGIONE_SOCIALE riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.
Quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione. Non rileva il fatto che la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti perché, nella fattispecie, il fatto storico della inesistenza dell’operazione economica è stato comunque ampiamente considerato, in particolare nella motivazione della sentenza d’appello alle pagg.5 e ss.. L’apprezzamento del fatto da parte del giudice è ben motivato, a partire da: «Si può, dunque, affermare, alla luce del p.v.c. del 24.10.13, che si è in presenza di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, in quanto (…) » ed è sorretto da un’argomentazione già sopra sintetizzata in relazione alla seconda censura
e qui richiamata. In presenza di tale operato argomentativo logico l’omesso esame di elementi istruttori non può integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, né la violazione del riparto dell’onere della prova neppure sotto l’angolo del vizio di sussunzione come prospetta parte ricorrente.
Con il sesto motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata delineerebbe innanzitutto una impossibile coincidenza di istituti alternativi, generando un insanabile contrasto rispetto a quanto contestato dallo stesso avviso di accertamento.
Con il settimo motivo, per mero errore materiale numerato ottavo a pag.37 del ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., viene prospettata la violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. 633/72 e 6 d.lgs.471/97 da parte della sentenza impugnata per aver delineato innanzitutto una impossibile coincidenza di istituti alternativi, generando un insanabile contrasto nel decisum. Da un lato, esordisce a pag.3 affermando che le asserite presunzioni conducono a identificare le operazioni di acquisto come imponibili (e dunque reali) da cui scaturirebbe l’obbligo di regolarizzazione in capo al cessionario (ex art.6 d.lgs.471/97, si immagina, non essendo mai stata indicata alcuna norma negli atti processuali o nella sentenza). D all’altro, tuttavia conclude (pag.5, in fine) qualificando le fatture come inesistenti (e dunque non reali), con effetti giuridici ben diversi.
I motivi, connessi, non possono trovare ingresso perché, in disparte dall’omessa pronuncia prospettata, la questione sottesa è radicalmente infondata nel merito.
9.1. Innanzitutto, la motivazione ha chiaramente espresso una ratio decidendi in cui viene accertata l’inesistenza soggettiva e oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate: si è sopra riportato anche il passaggio testuale contenuto nella sentenza.
9.2. In secondo luogo, anche con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti non sussiste la prospettata incompatibilità, e va ribadito il principio di diritto (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 4344 del 14/02/2019) secondo il quale in tema di IVA la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di “cartolarità” sancito dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l’insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice “emissione” del documento contabile. Questo è suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell’IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all’eliminazione dell’anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell’operazione economica. Resta salvo, ove sussistano i presupposti, il diritto al rimborso (cfr. Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 7080 del 12/03/2020).
Non dissimili considerazioni valgono, per costante interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020), con riferimento alle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti perché in tema d’IVA, in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione.
Il cedente o il prestatore che abbia emesso fattura per un’operazione inesistente ha diritto al rimborso dell’imposta armonizzata
versata quando sia eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale. Ciò accade ad esempio qualora l’Amministrazione finanziaria abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, il diritto alla detrazione del destinatario e quest’ultimo abbia corrisposto al fisco l’intero importo indebitamente detratto, maggiorato RAGIONE_SOCIALE sanzioni, a nulla rilevando che detto pagamento sia stato indotto dall’avviso di accertamento emesso dall’ufficio. Nulla di tutto ciò emerge dal ricorso.
10. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della controricorrente, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 25.6.2024