Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 631 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 631 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12521/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, In persona del liquidatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
-intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5195/2020, depositata il 3 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento, considerando oggettivamente inesistenti le operazioni contestate e recuperando le maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA sulle corrispondenti fatture. Secondo l’accertamento compiuto, la società eseguiva servizi informatici e di CUP presso le sedi di ASL Napoli e Comuni in forza di un subappalto ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta ne è aggiudicataria in virtù dell’assegnazione di gara pubblica. Non disponendo di lavoratori sufficienti, la contribuente concedeva in subappalto la realizzazione di parte dei servizi a tre fornitori: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
La società impugnava l’accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con proprio atto di controdeduzioni.
Con la sentenza n. 16225/8/2018, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso.
-Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5195/2020, depositata il 3 novembre 2020, ha rigettato l’impugnazione.
-La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo si deduce la violazione del principio del contraddittorio: la prova di resistenza, accertata come resa, non deve soddisfare il requisito di fondatezza, riscontrabile a seguito del suo accoglimento in fase giudiziale, come ritiene la Commissione tributaria regionale (denuncia sollevata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Commissione tributaria regionale non dubita del mancato contraddittorio e della sua rilevanza ai fini IVA, ma rigetta l’eccezione perché la prova di resistenza da allegare deve essere capace di confutare la tesi avversa, per cui, espresso il proprio giudizio negativo nel merito della vicenda, ne accerta la sua inidoneità
1.1. -Il motivo è infondato.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 21271/2025).
Nel caso di specie la parte non deduce nulla di specifico in merito ai fatti che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio, mentre
la motivazione della pronuncia appare conforme alla giurisprudenza di legittimità.
-Con il secondo motivo si evidenzia che la decisione impugnata non sarebbe sorretta da una valida motivazione: questa sarebbe apparente per taluni aspetti, per altri risulterebbe abnorme e/o frutto del travisamento di fatti processuali. Violazione art. 36 d.lgs. 546/92, denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. In particolare, la pronuncia sarebbe abnorme, o frutto del travisamento dei fatti processuali, laddove esamina le operazioni realizzate dal fornitore RAGIONE_SOCIALE e ritiene inesistenti le operazioni poste in essere dai fornitori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE; sarebbe invece apparente laddove non spiega perché le controprove non riescono a confutare la tesi dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.1. -Il motivo è infondato.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna motivazione apparente, né sussiste la violazione del ‘minimo costituzionale’, così come
interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. La parte, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione del merito.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio – in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante – costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. n. 37382/2022).
3. -Con il terzo motivo si censura l’ utilizzo di prove non effettive (dichiarazioni ritrattate): violazione artt. 115 e 116 c.p.c. denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. La decisione della Commissione tributaria regionale sulla fittizietà RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate da RAGIONE_SOCIALE (amm.re NOME) sarebbe contraria alla legge perché valorizza prove non esistenti. I giudici regionali giudicano fittizie le operazioni di RAGIONE_SOCIALE, perché il Monti ha reso dichiarazioni che confermerebbero ciò. Quelle dichiarazioni sono state successivamente ritrattate, per cui andrebbero espunte dal materiale probatorio. Invece, la Commissione tributaria regionale valorizzerebbe questo mezzo di prova, incorrendo così nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
3.1. -Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 6774/2022).
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha valutato gli elementi dedotti in giudizio dalle parti, né risulta violata la disciplina sull’acquisizione RAGIONE_SOCIALE prove. Non vi è infatti alcuna specifica previsione di inutilizzabilità in sede tributaria RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese in sede penale che sarebbero state ritrattate, dovendo le risultanze del procedimento penale essere oggetto di prudente apprezzamento.
Deve dunque ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n. 10927/2024).
4. -Con il quarto motivo si denuncia l’omessa valutazione di fatti decisivi denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Il fatto controverso sarebbe costituito dalla natura, se inesistente o reale, RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate.
4.1. -Il motivo è inammissibile.
Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348ter , comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023).
Le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e i limiti d’impugnazione della “doppia conforme”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348ter c.p.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, non ha connotazioni di specialità, con la conseguenza che il comma 3bis dell’art. 54 cit., nel prevedere che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al d.lgs. n. 546 del 1992”, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito (Cass. n. 27547/2024).
5. -Il ricorso va dunque rigettato.
Non si deve provvedere sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 28 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME