Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14565/2015 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2465/2014 depositata il 02/12/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ad esito di verifica eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE di Bitonto, che rilevava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, relative all’effettuazione di lavori edili ed impiantistici nonché relative all’acquisto di macchinari da una società avente sede in San Marino, intese ad ottenere finanziamenti
agevolati ex L. n. 488/1992, l’RAGIONE_SOCIALE, previa segnalazione all’Autorità giudiziaria penale di fattispecie costituente reato, emetteva nei confronti della società tre avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005, contestando l’indeducibilità dei costi relativi, e quindi un maggiore imponibile ai fini Ires e Irap, e l’indetraibilità della relativa iva.
Con successivo avviso l’Ufficio accertava anche, per l’anno di imposta 2005, il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci nello stesso anno.
I ricorsi proposti da società e soci, riuniti avanti alla commissione tributaria provinciale di Bari, venivano parzialmente accolti per quanto attiene alla posizione della RAGIONE_SOCIALE.
I giudici di prossimità: i) osservavano che la società ricorrente aveva dimostrato che i costi ripresi a tassazione erano stati patrimonializzati e come tali non avevano concorso alla determinazione del risultato d’esercizio se non per le quote di ammortamento e pertanto determinavano il maggior reddito per ciascun anno in considerazione RAGIONE_SOCIALE sole quote di ammortamento; ii) rigettavano invece i ricorsi relativamente all’Iva e alle sanzioni ad esse collegate per omessa contestazione a tale specifico riguardo.
La CTP accoglieva totalmente il ricorso avverso l’accertamento relativo alla presunta distribuzione di utili extracontabili.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato l’appello della società contribuente in controversia avente ad oggetto il mancato riconoscimento di costi deducibili derivanti da operazioni inesistenti.
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce la «Violazione e falsa applicazione art. 8, comma 1, del D.L. n. 16/2012 conv. Legge 44/2012».
Afferma la ricorrente che all’assoluzione dell’amministratore unico e legale rappresentante della società, passata in giudicato, conseguirebbe ex lege il riconoscimento della effettività RAGIONE_SOCIALE operazioni.
1.1. Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio della decisione impugnata.
L’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito in l. n. 44 del 2012, prevede, al comma 1, l’indeducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di beni o per prestazioni di servizi «direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo» e dispone che «Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
1.2. L’ipotesi invocata è pertanto estranea al caso di specie, ove non è stata contestata alla società contribuente l’indeducibilità dei costi sostenuti per il compimento di attività criminose, ma, diversamente argomentando, la sussistenza dei presupposti per la denuncia penale in relazione a reati tributati viene invocata dall’Ufficio in relazione al diverso profilo del raddoppio dei termini per l’accertamento rispettivamente previsto dall’art. 43 del DPR m. 600/1973 e dall’art. 57 del DPR n. 633/1972.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione art. 21 dpr 633/72 ed art. 8 d.lgs. 74/2000»
Lamenta la società che i giudici di appello, confermando la pronuncia di primo grado, abbiano ritenuto indetraibile l’Iva relativa alle operazioni inesistenti operando un erroneo richiamo all’art. 21, comma 7 del DPR n. 633/1972, disposizione che stabilisce che « Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi RAGIONE_SOCIALE operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.»
2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non contrasta specificamente l’assunto dei giudici di appello, che dall’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni hanno tratto la conseguenza della indeducibilità dell’Iva, e ciò indipendentemente dalla valutazione, in termini di non contestazione, operata dai giudici di primo grado.
2.2. Il motivo è comunque infondato in quanto il richiamo operato all’art. 21 cit. è pertinente.
In seno alla giurisprudenza di questa Corte, infatti, ricorre il principio per cui, «in tema di I.V.A., l’art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta stessa è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene considerato ‘fuori conto’ e la relativa obbligazione ‘isolata’ da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare, per tale fatto, il meccanismo di compensazione, tra I.V.A. ‘a valle’ ed I.V.A. ‘a monte’, che presiede alla detrazione d’imposta di cui all’art. 19 del d.P.R. citato, e ciò anche in considerazione della rilevanza penale della condotta consistente nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti’ (Cass. n. 1565
del 27/01/2014, di recente richiamata da Cass. n. 10766 del 21/04/2023).
Nella medesima scia, si precisa che ‘il diritto alla detrazione dell’imposta non sorge per il solo fatto dell’avvenuto pagamento dell’imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi, altresì, l’inerenza dell’operazione all’impresa, requisito questo mancante in relazione all’IVA corrisposta per operazioni (anche ) oggettivamente inesistenti, stante la sua inidoneità a configurare un pagamento a titolo di rivalsa in quanto costituente un costo non inerente all’attività dell’impresa e potenziale espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse, tali da spezzare il detto nesso di inerenza’ (Cass. n. 8919 del 14/05/2020).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc», lamentando che la CTR non abbia assunto posizione in merito alle ragioni, giuridiche, di fatto e documentali spese dalla contribuente al fine di provare l’esistenza RAGIONE_SOCIALE transazioni di acquisto di beni, aderendo alla prospettazione dell’Ufficio.
Ai fini dell’autosufficienza, la ricorrente ha indicato (ricorso, pp. 20-21) la documentazione prodotta nel giudizio di merito che assume non essere stata oggetto di espressa valutazione da parte della CTR.
3.1. Il motivo è inammissibile, alla luce del chiaro e costante insegnamento di questa Corte (v., tra le altre, Cass.1 marzo 2022 n.6774, id. n. 1229 del 2019) secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia
considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione».
Va inoltre rammentato che ‘La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.’ (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090), ipotesi non rilevabili nella fattispecie in esame.
Con il quarto motivo di ricorso lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l’«omesso esame circa un fatto decisivo – insufficiente motivazione» in relazione al raddoppio dei termini.
Con il quinto motivo, si denuncia, sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la «Omessa o insufficiente motivazione» in relazione alle dichiarazioni rese dalle ditte emittenti le fatture ritenute oggettivamente inesistenti».
I motivi sono inammissibili, operando il limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall’articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente e applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 17/05/2013, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014; Cass. n. 11439 dell’11/05/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21/03/2024.