Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30985 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30985 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1364/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ricorrente
CONTRO
CURATELA DEL FALLIMENTO GRANDI ESTRAZIONI DA RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore
-intimata -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 45/8/2019, pubblicata il 29.1.2019, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
AVVISO DI ACCERTAMENTO -OMESSA CONTABILIZZAZIO NE COMPONENTI POSITIVI -FATTURE GENERICHE -DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEI COSTI E DELL’IVA.
FATTI DI CAUSA
1.La curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno di imposta 2004, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base del P.V.C. notificato in data 20.12.2006, formulava i seguenti rilievi:1) nell’esercizio 2004 la contribuente aveva locato alla società portoghese RAGIONE_SOCIALE 4 trattori stradali, percependo euro 1.000,00 mensili per ogni veicolo ed avrebbe dovuto rilevare i proventi maturati nell’esercizio 2004 attraverso l’imputazione in bilancio di ratei attivi per euro 16.000,00; 2) le fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e contabilizzate tra i costi RAGIONE_SOCIALE società per l’anno 2004 riportavano diciture generiche tali da rendere impossibile risalire ai chilometri ed ai tragitti percorsi, elementi che, secondo i contratti in essere, avrebbero dovuto essere calcolati ai fini di quantificare le somme dovute; 3) la società, sempre nell’esercizio 2004, si era avvalsa dei servizi reesi dalle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrambe italiane, con sede in Porto Torres. Ogni società aveva emesso un’unica fattura, ma nessuna RAGIONE_SOCIALE due fatture aveva i requisiti previsti ai fini RAGIONE_SOCIALE deducibilità del costo, in quanto non era possibile risalire alle molteplici operazioni sottostanti e verificarne i requisiti di deducibilità, in difetto di contratti o altra documentazione ed inoltre si riscontrava l’assenza dei requisiti formali previsti dall’art. 21 del d.p.r. 633/1972; 4) infine, l’Ufficio procedeva al recupero dell’Iva dipeso dal maggior volume d’affari correlato al rilievo n. 1.
2.La C.T.P. di Sassari accoglieva il ricorso.
3.La RAGIONE_SOCIALE respingeva l’appello dell’Ufficio e, in accoglimento dell’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE curatela, condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado.
4.L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per Cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe sulla base di quattro motivi.
5.La curatela è rimasta intimata.
6.E’ stata fissata l’adunanza camerale 6.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dato atto in via preliminare RAGIONE_SOCIALE tempestiva e rituale notifica del ricorso per cassazione nel termine annuale dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, trattandosi di controversia instaurata prima del 4.7.2009.
Con il primo motivo – rubricato «Falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e regole contabili di diritto portoghese e violazione dell’articolo 109 del T.U.I.R., a sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deduce che la Commissione Tributaria regionale ha erroneamente ritenuto sussistere una normativa straniera applicabile ai rapporti intercorrenti tra la società RAGIONE_SOCIALE e la portoghese RAGIONE_SOCIALE, la quale, nell’emettere le quattro fatture in contestazione, si sarebbe correttamente attenuta alle regole contabili del proprio Paese, diverse da quelle italiane e con tale motivazione le quattro fatture controverse venivano considerate regolari. Tale affermazione risulterebbe del tutto priva di fondamento giuridico. La stessa società, che inizialmente aveva proposto dette eccezione nel ricorso introduttivo, l’aveva poi abbandonata con il deposito in giudizio in data 22 dicembre 2008 di apposite memorie illustrative, nelle quali riconosceva l’errore, come si evince da pagina 19 RAGIONE_SOCIALE suddette memorie. Non vi era quindi alcun dubbio che il giudizio RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale in relazione al rilievo numero 1 si era basato su un presupposto normativo mai specificato, insussistente e comunque errato, in quanto le operazioni di trasporto si erano interamente svolte sul territorio nazionale, circostanza riportata anche nel processo verbale di constatazione al foglio 5, dove era scritto che i trasporti vennero effettuati in ambito regionale e per come confermato in
atti dalla stessa controparte. La normativa nazionale era applicabile in tutti i suoi aspetti, quindi la società avrebbe dovuto contabilizzare i ratei attivi come specificato nell’avviso di accertamento, in esecuzione dei contratti stipulati con la T.M.E. Lda e ai sensi dell’articolo 109 del T.U.I.R. e avrebbe dovuto contabilizzare i ratei sulla base del criterio di competenza secondo cui, per le prestazioni derivanti da contratti di locazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, questi ultimi devono essere rilevati alla data di maturazione e cioè nell’anno 2004. La legge italiana non consente infatti la compensazione in fattura di un ricavo con un costo .
3. Con il secondo motivo, rubricato « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 109 T.U.I.R. e dell’art. 21 comma 2, n. 2, del d.p.r. n. 633/1972, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e regole contabili di diritto portoghese, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la ricorrente assume che lo stesso vizio di falsa applicazione di norme straniere collegata alla nazionalità portoghese RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE rendeva errata la motivazione anche in relazione ai requisiti formali RAGIONE_SOCIALE stesse quattro fatture di costo dedotte dalla società e correlate alle stesse operazioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE per l’imponibile complessivo di euro 62.443,00. Si denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE CTR, secondo cui la società portoghese si sarebbe correttamente attenuta alle regole contabili del proprio Paese diverse da quelle italiane, essendo il ragionamento viziato dalla mancata considerazione che si trattava di operazioni di trasporto effettuate interamente su territorio nazionale, circostanza espressamente ammessa dalla controparte alla pagina 19 RAGIONE_SOCIALE memorie illustrative e che quindi mai avrebbero potuto determinare una diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme italiane vigenti e quindi costituire una scusante circa la mancanza nelle fatture dei requisiti richiamati dall’articolo 21 comma due, numero 2 del DPR numero 633 il 1972. La CTR non aveva il potere di
decidere la disapplicazione di norme aventi forza di legge. Non potevano infatti essere giustificate in fattura indicazioni estremamente generiche, considerato inoltre che i contratti in essere tra le due società prevedevano precisi e particolari calcoli ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del costo.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati con le precisazioni che seguono.
4.1. In base all’art. 109, comma 1, T.U.I.R., i ricavi concorrono a formare il reddito per l’esercizio di competenza e quest’ultimo, ai sensi del comma 2, lett. b), RAGIONE_SOCIALE norma appena richiamata, in caso di corrispettivi per canoni di locazione, deve essere individuato con riferimento alla data di maturazione dei corrispettivi. Deve essere, quindi, data continuità all’orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di redditi di impresa, i ricavi derivanti dai canoni di locazione devono considerarsi conseguiti, ai sensi dell’art. 109, comma 2, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, alla data di maturazione dei medesimi, in quanto, fino all’eventuale risoluzione del contratto, non possono essere qualificati componenti positivi dei quali non sia certa l’esistenza o la determinazione dell’ammontare, a prescindere dalla concreta corresponsione (Cass. n. 33303/2024, Cass. n. 11556/2018). La C.T.R. è pertanto incorsa nella dedotta violazione di legge.
4.2. Inoltre, il tema del rapporto tra il contenuto letterale RAGIONE_SOCIALE fatture e la possibilità di provare aliunde la natura RAGIONE_SOCIALE operazioni, rilevante sia ai fini i.v.a., ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione RAGIONE_SOCIALE stessa imposta per prestazioni normalmente documentate da detti atti contabili, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi quanto alla deduzione dei costi sempre nei medesimi atti rappresentati, ha ricevuto specifica trattazione giurisprudenziale in ambito i.v.a., per essere in detto ambito la fattura normativamente disciplinata (gli artt. 21 ss. del d.p.r. n. 633 del 1972 concernono la fatturazione RAGIONE_SOCIALE
operazioni). Le soluzioni raggiunte, peraltro, sono idonee anche ai fini, che qui anche vengono in rilievo, RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
4.3. Nel pronunciamento di questa Corte n. 13882/2018, punto 4.4., è stato in particolare precisato che il predetto art. 21, al secondo comma, lett. g), prescrive che la fattura debba indicare, tra l’altro, la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione”. Tale norma è in linea con il principio contenuto nell’art. 226 punto 6 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE (di contenuto analogo alla corrispondente norma RAGIONE_SOCIALE sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977), che prescrive l’indicazione RAGIONE_SOCIALE quantità e natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi, in uno con la specificazione RAGIONE_SOCIALE data (di cui all’art. 226, punto 7); ciò al fine di consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione. Ciò posto, e fermo restando che neanche la fattura regolarmente compilata rappresenta prova inconfutabile RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’operazione effettuata, ma solo elemento per consentire le verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, la giurisprudenza unionale ha dovuto affrontare la questione RAGIONE_SOCIALE portata dell’inosservanza di tali norme impositive degli obblighi formali, di solito concretantesi nell’incompleta, imprecisa o parzialmente erronea descrizione in fattura. Argomentando in base al diritto dei soggetti passivi di detrarre l’I.v.a. dovuta o versata a monte per i beni acquistati o per i servizi loro prestati, così come sancito dall’art. 178 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2006/112/CE, che costituisce un principio fondamentale del sistema, e al principio di neutralità dell’i.v.a., che esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi, la Corte di giustizia UE ha concluso nel senso che l’inosservanza di tali obblighi formali non comporta l’automatica indetraibilità dell’i.v.a. In tal
senso, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame RAGIONE_SOCIALE sola fattura, ma deve tener conto anche RAGIONE_SOCIALE informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 RAGIONE_SOCIALE direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’i.v.a. l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (così Corte giust. UE, 15 settembre 2016, causa C -516/14, Barlis RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE v Autoridade Tribudria RAGIONE_SOCIALE).
Poiché nel caso di specie i trasporti erano pacificamente avvenuti in territorio italiano, secondo quanto accertato in base alla documentazione esibita ed ammesso dalla stessa curatela nelle memorie illustrative depositate in primo grado ( ritrascritte nel corpo del ricorso per cassazione ) e le fatture, anch’esse riprodotte nel corpo del presente ricorso, riportavano indicazioni del tipo ‘ traini e Km novembre 2004 ‘, la CRAGIONE_SOCIALET.RAGIONE_SOCIALE. avrebbe dovuto esprimere il giudizio sia in merito alla deducibilità del costo che al diritto alla detrazione dell’Iva sulle fatture passive, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE normativa italiana ovvero dell’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972 e dell’art. 109 del TUIR, RAGIONE_SOCIALE documentazione eventualmente esibita in sede amministrativa e di quella eventualmente prodotta tempestivamente in giudizio dalla curatela, tenendo altresì conto dei principi sopra illustrati in merito al riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova.
6.Con il terzo motivo, rubricato « Violazione dell’articolo 109 del T.U.I.R. e dell’articolo 21 comma 2, numero 2 del DPR numero 633/1972; falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme e regole contabili di
diritto portoghese, ai sensi dell’articolo 360 comma uno numero 3 c pc », la ricorrente afferma che i giudici d’appello, anche nel riferirsi alle fatture numero 32 e numero 47 ( l’indicazione del n. 45 sarebbe frutto di mero refuso) del 2005, di cui a pagina 14 del PVC prodotto in giudizio dall’Ufficio con le controdeduzioni davanti alla C.T.P. di Sassari, emesse dalle due società italiane RAGIONE_SOCIALE (fattura di euro 701.330, allegato numero 6) e RAGIONE_SOCIALE (fattura di euro 602.060,00 , allegato numero 7), hanno ammesso la deducibilità dei costi relativi alle predette fatture affermando: ‘ lo stesso discorso vale per i costi rappresentati nelle fatture 32 e 45 del 2005’ , basandosi dunque sulla stessa ragione argomentativa espressa per le fatture RAGIONE_SOCIALE società portoghese ossia che l’operatore si sarebbe correttamente attenuto alle regole contabili del proprio Paese, diverse da quelle italiane. La CTR erroneamente richiamava la legge portoghese, peraltro neppure individuata, poiché le fatture numeri 32 e 47 del 2005 erano state pacificamente emesse da imprese italiane residenti in Italia e per operazioni di trasporto avvenute nel territorio italiano. La CTR sarebbe dunque incorsa nella violazione dell’articolo 109 del TUIR e dell’articolo 21 comma 2 del dpr numero 633 anno 1972, il quale ultimo prescrive, tra l’altro, che la fattura deve contenere la specifica RAGIONE_SOCIALE natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti l’oggetto dell’operazione: era incontroverso che entrambe le fatture sopraindicate, nonostante i rilevanti importi unitari, presentassero descrizioni assolutamente generiche ed indeterminate e si riferissero implicitamente a numerose prestazioni sottostanti per cui non vi era stata alcuna possibilità, prima per i verificatori e poi per l’ufficio, di riscontrare il contenuto RAGIONE_SOCIALE prestazioni e verificare l’inerenza RAGIONE_SOCIALE operazioni rispetto agli importi in esse indicati.
7.Con il quarto motivo, rubricato « Nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione apparente, in violazione degli articoli 132, comma 2,
numero 4 c.p.c., 118 disp att. c.p.c., 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, in relazione all’articolo 360, comma uno, numero 3 o 4 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in subordine, che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, sempre con riferimento alle fatture numeri 32 e 45 ( rectius 47) del 2005, ove non ritenuta viziata da error in iudicando , sarebbe comunque meramente apparente, non essendo dato comprendere quali siano le fonti pattizie, il loro contenuto e le clausole dalle quali la CTR avrebbe inferito la certezza e determinabilità dei costi documentati con le predette fatture, con ciò non potendosi controllare il percorso logico giuridico condotto dai giudici del gravame.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente sono fondati.
9.Risulta dal p.v.c. riprodotto nel corpo del ricorso e dal verbale di accertamento che le fatture sono state emesse, rispettivamente, dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrambe aventi sede in Italia e per operazioni di trasporto svolte in Italia. Esse riportano la seguente dicitura: ‘ per nolo ns mezzi nel 2004 c/o Vostri cantieri vari ‘.
9.1. La C.T.R. ha pertanto anche in questo caso applicato erroneamente la normativa di un Paese straniero, peraltro neppure specificata e riprodotta nel suo contenuto, anziché la normativa italiana, alla luce RAGIONE_SOCIALE quale avrebbe dovuto esprimere il giudizio sia sulla deducibilità del costo che sul diritto alla detrazione dell’Iva sulle predette fatture passive, tenendo conto di quanto dispongono gli artt. 21, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972 e 109 del TUIR, RAGIONE_SOCIALE documentazione eventualmente esibita in sede amministrativa e di quella eventualmente prodotta tempestivamente in giudizio dalla curatela, tenendo altresì conto dei principi sopra illustrati in merito al riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione e la causa rinviata alla C.T.R. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame in applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa italiana e
secondo i principi sopra illustrati, oltre che per liquidare le spese RAGIONE_SOCIALE fase di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 6.11.2025
Il Presidente (NOME COGNOME)