Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4621 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4621 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7559/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – controricorrente –
nonché
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di soci e, il secondo, anche liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cessata e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese presso la Camera di Commercio in data 30/1/2012;
-intimati – avverso la sentenza n. 2378/16 della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia -Romagna, depositata in data 27/9/2016;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’ AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, per la ricorrente e l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatti di causa
In data 27/9/2013 l’RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di Reggio Emilia, notificò l’avviso di accertamento datato 24/9/2013 avente n. NUMERO_DOCUMENTO alla società RAGIONE_SOCIALE, con il quale l’Ufficio contestò l’indebita deduzione, nell’anno 2008, di costi per complessivi 168.623, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette che dell’Irap, assumendo che detta società avrebbe utilizzato n. 15 fatture per un importo complessivo pari a quello dedotto, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per presunte operazioni oggettivamente inesistenti.
Già in sede endoprocedimentale la società consegnò una serie di documenti per spiegare la propria posizione, documenti poi depositati anche in giudizio.
Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società propose ricorso alla C.T.P. di Reggio Emilia che, nel contraddittorio con l’Ufficio, riuniti i procedimenti proposti dalla società e quelli proposti da NOME ed NOME in proprio e come soci della società estinta RAGIONE_SOCIALE NOME in liquidazione, accolse integralmente il ricorso presentato dagli ex soci della società in nome collettivo, cessata, mentre respinse i ricorsi della società di capitali e quello di NOME e NOME quali soci di essa.
Contro la sentenza di primo grado proposero separati appelli sia l’RAGIONE_SOCIALE, che si doleva dell’accoglimento del ricorso con riferimento ai soci della società di persone estinta (NOME); sia la società di capitali e i soci della stessa (NOME), che si dolevano del rigetto del ricorso da essi proposto in primo grado.
La RAGIONE_SOCIALE rigettò l’appello dei soci della società di capitali e di quest’ultima, mentre accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza d’appello , la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, mentre NOME e NOME, sia in proprio che come soci della società di persone cessata, sono rimasti intimati.
Il sostituto COGNOME, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta.
La società di capitali ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 300 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento che avrebbe fondato la ripresa fiscale sul risultato di una indagine fiscale condotta nei confronti di un terzo (NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE omonima), riportando per stralci il processo verbale di constatazione redatto nei suoi confronti.
1.1. Il motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE ha dato atto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società si fonda su elementi concreti che inducono a ritenere inesistenti le prestazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di un corredo motivazionale sufficiente per far comprendere alla contribuente le ragioni della ripresa fiscale e per consentirle di difendersi in giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole del fatto che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe posto a base della sua decisione indizi e presunzioni, ritenendoli prevalenti sulle prove documentali offerte con riferimento alla effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni compiute dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Nell’attuale ordinamento processual -civilistico vige il principio del libero convincimento del giudice: a parte le prove legali, gli atri mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio sono liberamente valutabili dal giudice che decide quali porre a base della sua decisione e quali disatten dere, con l’unico obbligo di motivare congruamente la decisione adottata (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157 – 01).
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,
3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i contratti di appalto prodotti, non avendo data certa, non potevano essere ricollegati con certezza ai lavori, descritti in modo generico nelle fatture, con la conseguenza che la documentazione prodotta non consentiva di raggiungere la prova dell’effettuazione dei lavori.
In particolare, l’assenza di data certa sui contratti di appalto non avrebbe potuto costituire un ostacolo alla prova dei fatti storici in essi rappresentati.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La RAGIONE_SOCIALE, nel riferirsi all’assenza di data certa, intende riferirsi all’assenza di ogni riferimento, nei documenti contrattuali, che consenta di contestualizzarli temporalmente, sì da ritenere quei lavori effettivamente svolti.
Si tratta, anche questa, di una valutazione dell’attendibilità probatoria resa dal giudice di merito, il cui giudizio di merito non può essere censurato in sede di legittimità.
4. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2024.