Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4621 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4621 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7559/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME ;
-ricorrente –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO – controricorrente –
nonché
NOME (C.F. CODICE_FISCALE, NOME (C.F. CODICE_FISCALE, in proprio e nella qualità di soci e, il secondo, anche liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME NOME in liquidazione, cessata e cancellata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio in data 30/1/2012;
-intimati – avverso la sentenza n. 2378/16 della Commissione Tributaria Regionale del l’Emilia -Romagna, depositata in data 27/9/2016;
udita la relazione della causa svolta dal dott. NOME COGNOME nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’ Avvocato NOME COGNOME per delega dell’Avv. NOME COGNOME per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME per l’Agenzia delle Entrate;
Fatti di causa
In data 27/9/2013 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Reggio Emilia, notificò l’avviso di accertamento datato 24/9/2013 avente n. NUMERO_DOCUMENTO alla società RAGIONE_SOCIALE con il quale l’Ufficio contestò l’indebita deduzione, nell’anno 2008, di costi per complessivi 168.623, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Irap, assumendo che detta società avrebbe utilizzato n. 15 fatture per un importo complessivo pari a quello dedotto, emesse dalla ditta individuale COGNOME Silvio per presunte operazioni oggettivamente inesistenti.
Già in sede endoprocedimentale la società consegnò una serie di documenti per spiegare la propria posizione, documenti poi depositati anche in giudizio.
Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società propose ricorso alla C.T.P. di Reggio Emilia che, nel contraddittorio con l’Ufficio, riuniti i procedimenti proposti dalla società e quelli proposti da NOME ed NOME COGNOME in proprio e come soci della società estinta RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME e NOME in liquidazione, accolse integralmente il ricorso presentato dagli ex soci della società in nome collettivo, cessata, mentre respinse i ricorsi della società di capitali e quello di NOME e NOME COGNOME quali soci di essa.
Contro la sentenza di primo grado proposero separati appelli sia l’Agenzia delle Entrate, che si doleva dell’accoglimento del ricorso con riferimento ai soci della società di persone estinta (NOME e NOME COGNOME); sia la società di capitali e i soci della stessa (NOME e NOME COGNOME), che si dolevano del rigetto del ricorso da essi proposto in primo grado.
La C.T.R. rigettò l’appello dei soci della società di capitali e di quest’ultima, mentre accolse l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Contro la sentenza d’appello , la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, mentre NOME e NOME COGNOME sia in proprio che come soci della società di persone cessata, sono rimasti intimati.
Il sostituto NOME.COGNOME, nella persona del dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta.
La società di capitali ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 300 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento che avrebbe fondato la ripresa fiscale sul risultato di una indagine fiscale condotta nei confronti di un terzo (NOME COGNOME, titolare della ditta omonima), riportando per stralci il processo verbale di constatazione redatto nei suoi confronti.
1.1. Il motivo è infondato.
La C.T.R. ha dato atto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società si fonda su elementi concreti che inducono a ritenere inesistenti le prestazioni fatturate dalla ditta COGNOME. Si tratta di un corredo motivazionale sufficiente per far comprendere alla contribuente le ragioni della ripresa fiscale e per consentirle di difendersi in giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole del fatto che la C.T.R. avrebbe posto a base della sua decisione indizi e presunzioni, ritenendoli prevalenti sulle prove documentali offerte con riferimento alla effettività delle prestazioni compiute dalla ditta di NOME COGNOME.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Nell’attuale ordinamento processual -civilistico vige il principio del libero convincimento del giudice: a parte le prove legali, gli atri mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio sono liberamente valutabili dal giudice che decide quali porre a base della sua decisione e quali disatten dere, con l’unico obbligo di motivare congruamente la decisione adottata (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157 – 01).
Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,
3 c.p.c.’ , la contribuente censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i contratti di appalto prodotti, non avendo data certa, non potevano essere ricollegati con certezza ai lavori, descritti in modo generico nelle fatture, con la conseguenza che la documentazione prodotta non consentiva di raggiungere la prova dell’effettuazione dei lavori.
In particolare, l’assenza di data certa sui contratti di appalto non avrebbe potuto costituire un ostacolo alla prova dei fatti storici in essi rappresentati.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La C.T.R., nel riferirsi all’assenza di data certa, intende riferirsi all’assenza di ogni riferimento, nei documenti contrattuali, che consenta di contestualizzarli temporalmente, sì da ritenere quei lavori effettivamente svolti.
Si tratta, anche questa, di una valutazione dell’attendibilità probatoria resa dal giudice di merito, il cui giudizio di merito non può essere censurato in sede di legittimità.
4. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna NOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2024.