Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4621 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4621  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/02/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7559/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro  tempore NOME,  rappresentata  e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; – controricorrente –
nonché
NOME (C.F. CODICE_FISCALE), NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in proprio e nella qualità di soci e, il secondo, anche liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cessata e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese presso la Camera di Commercio in data 30/1/2012;
-intimati – avverso  la  sentenza  n.  2378/16  della  Commissione  Tributaria Regionale del l’Emilia -Romagna, depositata in data 27/9/2016;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024;
udite  le  conclusioni  del  AVV_NOTAIO  RAGIONE_SOCIALE,  AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’ AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, per  la  ricorrente e  l’AVV_NOTAIO  per l’RAGIONE_SOCIALE;
Fatti di causa
In data 27/9/2013 l’RAGIONE_SOCIALE, Ufficio di Reggio Emilia, notificò l’avviso di accertamento datato 24/9/2013 avente n. NUMERO_DOCUMENTO alla società RAGIONE_SOCIALE, con il quale l’Ufficio contestò l’indebita deduzione, nell’anno 2008, di costi per complessivi 168.623, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette che dell’Irap, assumendo che detta società avrebbe utilizzato n. 15 fatture per un importo complessivo pari a quello dedotto, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per presunte operazioni oggettivamente inesistenti.
Già  in  sede  endoprocedimentale  la  società  consegnò  una  serie  di documenti per spiegare la propria posizione, documenti poi depositati anche in giudizio.
Non essendo andato a buon fine il procedimento di accertamento con adesione, la società propose ricorso alla C.T.P. di Reggio Emilia che, nel contraddittorio con l’Ufficio, riuniti i procedimenti proposti dalla società e quelli proposti da NOME ed NOME in proprio e come soci della società estinta RAGIONE_SOCIALE NOME in liquidazione, accolse integralmente il ricorso presentato dagli ex soci della società in nome collettivo, cessata, mentre respinse i ricorsi della società di capitali e quello di NOME e NOME quali soci di essa.
Contro  la  sentenza  di  primo  grado  proposero  separati  appelli  sia l’RAGIONE_SOCIALE, che si doleva dell’accoglimento del ricorso con  riferimento  ai  soci  della  società  di  persone  estinta  (NOME);  sia  la  società  di  capitali  e  i  soci  della  stessa (NOME), che si dolevano del rigetto del ricorso da essi proposto in primo grado.
La  RAGIONE_SOCIALE rigettò  l’appello  dei  soci  della  società  di capitali  e  di quest’ultima, mentre accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Contro la sentenza d’appello , la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
Resiste  con  controricorso  l’RAGIONE_SOCIALE,  mentre  NOME e NOME,  sia  in  proprio  che  come  soci  della  società  di persone cessata, sono rimasti intimati.
Il  sostituto  COGNOME,  nella  persona  del  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME,  ha depositato requisitoria scritta.
La società di capitali ha anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 300 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il vizio di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento che avrebbe fondato la ripresa fiscale sul risultato di una indagine fiscale condotta nei confronti di un terzo (NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE omonima), riportando per stralci il processo verbale di constatazione redatto nei suoi confronti.
1.1. Il motivo è infondato.
La  RAGIONE_SOCIALE  ha  dato  atto  che l’avviso  di  accertamento  emesso  nei confronti della società si fonda su elementi concreti che inducono a ritenere inesistenti le prestazioni fatturate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si tratta di un corredo motivazionale sufficiente per far comprendere alla contribuente le ragioni della ripresa fiscale e per consentirle di difendersi in giudizio.
 Con  il  secondo  motivo  di  ricorso,  rubricato ‘Violazione  e  falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , la contribuente si duole del fatto che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. avrebbe posto a base della sua decisione indizi e presunzioni, ritenendoli prevalenti sulle prove  documentali  offerte  con  riferimento  alla  effettività  RAGIONE_SOCIALE prestazioni compiute dalla RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Nell’attuale  ordinamento  processual -civilistico  vige  il  principio  del libero convincimento del giudice: a parte le prove legali, gli atri mezzi di prova acquisiti nel corso del giudizio sono liberamente valutabili dal giudice che decide quali porre a base della sua decisione e quali disatten dere,  con  l’unico  obbligo  di  motivare  congruamente  la decisione adottata (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 29730  del 29/12/2020, Rv. 660157 – 01).
 Con  il  terzo  motivo  di  ricorso,  rubricato ‘Violazione  e  falsa applicazione degli artt. 2704 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360,
 3  c.p.c.’ ,  la  contribuente  censura  la  sentenza  impugnata  nella parte in cui afferma che i contratti di appalto prodotti, non avendo data certa,  non  potevano essere ricollegati  con  certezza  ai  lavori, descritti in modo generico nelle fatture, con la conseguenza che la documentazione  prodotta  non  consentiva  di  raggiungere  la  prova dell’effettuazione dei lavori.
In  particolare,  l’assenza  di  data  certa  sui  contratti  di  appalto  non avrebbe potuto costituire un ostacolo alla prova dei fatti storici in essi rappresentati.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La  RAGIONE_SOCIALE,  nel  riferirsi  all’assenza  di  data  certa, intende  riferirsi all’assenza  di  ogni  riferimento,  nei  documenti  contrattuali,  che consenta  di  contestualizzarli  temporalmente,  sì  da  ritenere  quei lavori effettivamente svolti.
Si tratta, anche questa, di una valutazione dell’attendibilità probatoria resa dal giudice di merito, il cui giudizio di merito non può essere censurato in sede di legittimità.
4. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna RAGIONE_SOCIALE in liquidazione al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2024.