Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17486 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ordinanza
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO sul ricorso iscritto al n. 30008/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliato in Cologno Monzese INDIRIZZO), INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2995/22/2017, depositata il 5.07.2017.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da NOME NOME, esercente l’attività di fotoreporter, avverso distinti avvisi di
Oggetto:
Tributi
accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2008 e 2009, con i quali erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili, in quanto riguardanti fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal contribuente, annullando gli avvisi impugnati e osservando, per quanto qui ancora interessa, che:
la motivazione della sentenza di primo grado era generica, non avendo il primo giudice specificato le ragioni per le quali le operazioni fatturate sarebbero inesistenti ed essendosi limitato a ritenere fondate le ‘perplessità’ dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base del fatto che la società emittente, RAGIONE_SOCIALE, ‘non avrebbe avuto la capacità aziendale e una struttura idonea per eseguire le prestazioni fatturate’ ;
dalle fatture emesse e prodotte dal contribuente in primo grado risultava che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito al contribuente in alcuni casi servizi di sviluppo e stampa RAGIONE_SOCIALE fotografie e in altri casi la collaborazione a servizi fotografici;
-l’RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito la prova, neppure per presunzioni semplici, dell’inesistenza di dette operazioni, non avendo chiarito quali fossero le capacità aziendali e le strutture idonee che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avere per ritenere effettive le prestazioni fatturate, atteso che, per quello che risultava dalle fatture e tenuto conto dell’attività professionale svolta dal NOME, erano sufficienti un laboratorio di sviluppo e stampa RAGIONE_SOCIALE fotografie e una o più macchine fotografiche;
-l’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
il contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Con il primo motivo, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 17, 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, 6 del d.lgs. n. 471 del 1997 e 2697 cod. civ., per avere la CTR violato le regole di ripartizione dell’onere probatorio, in quanto, avendo l’Amministrazione dimostrato, anche in via presuntiva, la natura di cartiera della società emittente e, quindi, l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni, spettava al contribuente provare il contrario, a nulla rilevando la regolarità documentale RAGIONE_SOCIALE fatture e dei pagamenti; -con il secondo motivo, lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2729 e 2697 cod. civ., per non avere la CTR rilevato che, avendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE offerto la prova dell ‘ inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, sulla base dei numerosi elementi presuntivi indicati negli avvisi di accertamento, che dimostravano come la RAGIONE_SOCIALE non avesse una struttura aziendale tale da poter effettuare le prestazioni fatturate, gravava sul contribuente fornire idonea prova contraria;
-preliminarmente va disattesa l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che questo risulta spedito in data 12.12.2017 (entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 5.07.2017) e regolarmente ricevuto dal procuratore del contribuente in data 20.12.2017;
-ciò premesso, entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
questa Corte ha più volte affermato, con riferimento alla questione della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA, che, nel caso di
fatture per operazioni inesistenti, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell’oggettiva inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, senza che, tuttavia, sia sufficiente a tal fine l’esibizione della fattura, né la dimostrazione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ( ex plurimis , Cass. 19.10.2018, n. 26453);
-più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazione finanziaria può ritenersi assolto, ‘ qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezza RAGIONE_SOCIALE indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione’ (Cass. 18.10.2021, n. 28628). Il giudice di merito, solo dopo avere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, sia singolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteri di gravità, prec isione e concordanza, potrà esaminare l’eventuale prova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa sia idonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’atto impositivo;
la CTR non ha seguito i principi sopra indicati, non procedendo all’esame degli elementi indiziari, posti dall’Ufficio a fondamento dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni indicate nelle fatture contestate, emesse dalla RAGIONE_SOCIALE nel 2008 e nel 2009 nei confronti di NOME NOME (quali, a titolo meramente esemplificativo,
l’aumento del volume di affari della RAGIONE_SOCIALE dal 2005 al 2008 e 2009, senza effettuare nuove assunzioni o incrementi di beni strumentali o investimenti tali da giustificare una simile crescita; il contenuto RAGIONE_SOCIALE fatture, che era generico e presentava numerose correzioni a matita, rendendo la contabilità inattendibile; per il 2008 venivano prodotte solo 12 fatture d’acquisto per l’importo di € 11.144,83, non tutte rappresentative di costi deducibili e/o detraibili, per lo più riferibili al pagamento di spese telefoniche, amministrative e servizi di stampa e sviluppo foto; la RAGIONE_SOCIALE aveva un unico dipendente, fratello del legale rappresentante; l’attività veniva svolta in un unico locale, privo della strumentazione necessaria per svolgere le prestazioni fatturate; solo in alcune fatture era indicato il numero RAGIONE_SOCIALE ore fatturate che non era compatibile con la presenza di un solo dipendente; nei conti correnti della società emittente non transitavano i pagamenti in contanti dei clienti, mentre ai pagamenti mediante bonifico o assegni bancari seguiva una contestuale uscita di denaro riconducibile ai soggetti collegati ai pagamenti), al fine di verificare la veridicità RAGIONE_SOCIALE fatture emesse nei confronti del contribuente;
il giudice del gravame si è limitato ad evidenziare, in maniera apodittica, che l’RAGIONE_SOCIALE e il primo giudice non avevano chiarito ‘quali sarebbero state le capacità aziendali e le strutture idonee che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto avere per fare ritenere effettive le prestazioni fatturate. In base a quanto indicato nelle fatture e tenuto conto dell’attività professionale del NOME, la capacità aziendale e le strutture richieste alla RAGIONE_SOCIALE consistevano nel laboratorio di sviluppo e stampa RAGIONE_SOCIALE fotografie e in una o più macchine fotografiche’ ;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024.