Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Operazioni soggettivamente inesistenti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 342/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore pro tempore ; -intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE n. 1321/03/17, depositata il 27 settembre 2017 e notificata in data 17 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1321/03/17 del 27/09/2017 la Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 575/10/15 della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, la ripresa conseguiva all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti .
1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE evidenziando che non era evincibile agli atti alcun elemento che, a fronte dell’avvenuta consegna della merce ed in assenza di anomalie della transazione commerciale, potesse indurre a ritenere il coinvolgimento in una frode o, comunque, la consapevolezza di EMAILRAGIONE_SOCIALE di parteciparvi.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 19, 21 e 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per avere la CTR erroneamente ritenuto che gravasse sull’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della mala fede di EMAIL o quanto meno della consapevolezza di partecipare ad una frode.
1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
1.2. Invero, « l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta; la prova della consapevolezza dell’evasione richiede che l’Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con
l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi » (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020).
1.2.1. G rava, invece, sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate, non potendo (anche in questo caso) tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 18/10/2021).
1.3. Nel caso di specie, la CTR ha correttamente applicato i superiori principi di diritto, evidenziando essenzialmente che grava su AE la prova della consapevolezza della partecipazione ad una frode da parte di RAGIONE_SOCIALE, prova che si assume non fornita.
1.4. Spettava, dunque, alla ricorrente fornire la prova dell’elemento soggettivo, attraverso l’indicazione di elementi indiziari diversi dalla semplice fittizietà del contraente Platinum; prova che non risulta sia
stata in ipotesi fornita; e ciò anche in ragione della mancata trascrizione degli elementi su cui l’Amministrazione finanziaria ha fondato il proprio avviso di accertamento (con palese difetto di specificità del motivo in parte qua ).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
2.1. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.