Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 606 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 606 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23397/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore ‘pro tempore’, ‘ex lege’ rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) e presso la medesima domiciliata in INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA-PALERMO n. 1515/2020 depositata il 14/04/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Dalla sentenza in epigrafe si evince che RAGIONE_SOCIALE era attinta dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava un maggior reddito d’impresa, per l’anno di imposta 2007, ai fini RAGIONE_SOCIALE ii.dd. ed ii. ‘ derivante dall’asserita fatturazione in favore della società RAGIONE_SOCIALE, per operazioni inesistenti ‘.
Sul punto, nel ricorso per cassazione, che, quanto alla ‘ fase amministrativa ‘, cita alla lettera la sentenza di primo grado, leggesi che ‘ la società ricorrente ha emesso in favore della società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ la fattura n. 14 del 14/5/2007, dell’importo di euro 282.000,00 (imponibile di euro 235.000,00 ed IVA aliquota 20% per euro 48.000,00) e la fattura n. 34 dell’11/12/2007, dell’importo di euro 720.000,00 (imponibile euro 600.000 ed IVA aliquota 20% euro 120.000,00) aventi ad oggetto lavori di costruzione , relative ad operazioni inesistenti in quanto il pagamento da parte del cessionario non sarebbe mai avvenuto ‘.
2.1. La CTP di Agrigento, adita in opposizione dalla contribuente, giusta sentenza n. 1383/07/2015 depositata l’11 marzo 2015, rigettava il ricorso, osservando che ‘ la società ricorrente non è stata in grado di fornire alcuna prova contraria idonea a dimostrare la veridicità RAGIONE_SOCIALE fatture contestate ‘ e che ‘ sulle fatture passive, relative ad operazioni inesistenti, l’IVA è comunque dovuta ‘.
La contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, sulla base, essenzialmente, della seguente motivazione:
-‘ la società RAGIONE_SOCIALE aveva appaltato alla società RAGIONE_SOCIALE, odierna appellante, la costruzione di un capannone industriale ‘; la contribuente aveva emesso le fatture; ‘ tuttavia, il pagamento non era mai avvenuto quindi l’operazione sottesa alla fattura era inesistente ‘;
-‘ ciò posto, a prescindere dalla fondatezza o meno della contestata inesistenza dell’operazione, l’omesso versamento degli importi di cui alla fattura in oggetto non può comportare un maggior reddito in capo alla società che l’ha emessa, in quanto questa non ha incassato alcuna somma; caso mai, ciò determinerebbe un maggior reddito in capo alla I.P.M. in qualità di committente, che sulla base di tale fattura avrebbe abbattuto il reddito imponibile . Tanto è vero che il fatto di reato di natura tributaria, contestato alla RAGIONE_SOCIALE per i fatti in oggetto, consiste nell’avere emesso nei confronti della I.P.M. la fattura n. 14 per operazioni inesistenti ‘al fine di consentire a terzi l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e sul valore aggiunto’ ‘;
-‘ del tutto inconferente è il richiamo all’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/72, che disciplina la seguente diversa fattispecie, relativa al soggetto cessionario -acquirente: . Si tratta di ipotesi di ‘fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente ‘ da parte del soggetto che si assume abbia versato le somme ‘.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo, ulteriormente insistito con memoria telematica. La contribuente resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 14 l. n. 537 del 1993 in combinato disposto con l’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000.
1.1. In principio, il motivo riporta uno stralcio dell’avviso di accertamento, a termini del quale, considerata la sussistenza del reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, ‘ secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 4, della legge 537/93, ‘nella categoria di redditi di cui all’art. 6,
comma 4, del Testo unico lle Imposte sui Redditi devono intendersi ricompresi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo ; sui suddetti proventi, sulla base del disposto dell’art. 21, comma 7, del DPR 633/72 ‘… se viene emessa fattura per operazioni inesistenti … omissis … l’imposta è dovuta per l’intero ammontare ‘ per quanto sopra, vengono recuperati a tassazione componenti positivi di reddito relativi a proventi da fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti (proventi illeciti), per euro 47.000, calcolati nella misura percentuale del 20% sull’imponibile indicato nella fattura di cui al punto 1), di euro 235.000,00. La percentuale del 20% è stata calcolata sulla base della percentuale I.V.A. applicata utilizzata in detrazione dal cessionario ‘. Il motivo prosegue, con ampia analisi, denunciando l’illegittimità della sentenza impugnata, ‘ perché ‘, in estrema sintesi, ‘ la CTR ha considerato irrilevante l’accertata inesistenza dell’operazione e la sua natura d’illecito penale ‘:
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L’affermazione della CTR in ordine alla possibilità di prescindere dall’inesistenza dell’operazione (‘ a prescindere dalla fondatezza o meno della contestata inesistenza dell’operazione ‘) è, oltreché contraddittoria, priva di fondamento.
3.1. A termini dell’avviso di accertamento, riprodotto, ‘in parte qua’, nel motivo, per l’effetto integrante il requisito dell’autosufficienza, il recupero deduce ad oggetto ‘ proventi illeciti ‘ ex art. 14 l. n. 537 del 1993 derivanti ‘ da fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti ‘, fondando dunque sulla configurabilità, nella specie, del delitto p. e p dall’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, che punisce l” emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ‘ in relazione alla condotta di ‘ chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ‘
(comma 1): delitto da cui la contribuente, secondo la tesi agenziale obliata dalla CTR, avrebbe ritratto un’ingiusta remunerazione, quantificata in misura pari all’IVA dalla committente portata in detrazione.
3.1.1. In ragione di ciò, la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto affatto trascurare la ‘quaestio’ dell’inesistenza dell’operazione, costituente il fondamento stesso, sul duplice piano logico e giuridico, della ripresa, ai fini della verifica della quale avrebbe dovuto sottoporre a vaglio critico gli elementi indiziari addotti dall’RAGIONE_SOCIALE a sostegno della corrispondente contestazione, tra cui il mancato pagamento di tale fattura, e di altra relativa al medesimo cantiere, in uno alla falsità della dichiarazione sul punto resa dal legale rappresentante della contribuente.
3.2. Contraddittoriamente, d’altronde, la CTR, nella parte conclusiva della motivazione, parendo dare per scontata una qualificazione soggettiva, anziché oggettiva, dell’inesistenza, sostiene che alla sola inesistenza soggettiva si applichi l’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972, laddove invece questo pone ‘tout court’ il principio di cartolarità, secondo cui la mera indicazione dell’IVA in fattura, pur a fronte di un’operazione inesistente, determina l’insorgenza del rapporto tributario.
3.2.1. Ed invero – come già affermato da questa SRAGIONE_SOCIALE. – ‘ in caso di operazione inesistente, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente alla eliminazione del difetto di rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione ‘ (Cass. n. 28263 del 2020, cui ‘adde’ Cass. n. 4344 del 2019: ‘ In tema di IVA, la sovrafatturazione di operazioni commerciali
oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di ‘cartolarità’ sancito dall’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall’art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 158 del 2015), determina l’insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice ’emissione’ del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico, senza che ciò violi il principio di neutralità dell’IVA che informa la disciplina unionale, prevalendo la funzione ripristinatoria conseguente all’eliminazione dell’anomalia creata in difetto di rettifica od annullamento della fattura concernente dati difformi dalla realtà dell’operazione economica ‘).
Fermo quanto precede, l’avere la CTR ritenuto che esuli un reddito tassabile in capo alla contribuente, ‘ in quanto questa non ha incassato alcuna somma ‘ per esser rimasta la fattura impagata, cade in un confondimento di piani: a venire in rilievo, infatti, non è il rapporto documentato dalla fattura, che, nella prospettazione agenziale, è in radice inesistente, bensì il rapporto, illecito, comportante l’emissione della fattura da parte della contribuente a fronte d’una corresponsione remunerativa tassabile che in tale prospettazione si assume quantomeno pari all’IVA esposta in fattura, pari alla detrazione contabilizzata dal committente.
4.1. La Corte di cassazione – in una fattispecie identica alla presente, in cui ‘ il giudice dell’appello, a fronte della contestazione da parte dell’Ufficio della percezione di proventi illeciti pari al compenso ricevuto dal per le fatture emesse stimato dall’ufficio nel 20% degli imponibili fatturati per un totale di euro 22.000 a fronte di un imponibile di 110.000, qualificati redditi diversi, erroneamente mancato di riconoscere la tassabilità dei proventi illeciti nella categoria dei redditi diversi di cui all’art 67 tuir ‘, pur ‘ dopo aver ritenuto provata la falsità ideologica del fatturazioni realizzate al solo scopo di consentire a terzi l’evasione in forza della loro utilizzazione ‘ – ha già avuto modo di osservare [rilevando che ‘ in realtà ciò che l’Ufficio ha assoggettato ad
imposizione non è l’imponibile (apparentemente fatturato) ma solo il compenso di euro 22.000,00 effettivamente incassato quale ‘pretium sceleris’ ‘] che
– la CTR non ha considerato imponibile il corrispettivo illecitamente incassato dal contribuente a fronte della emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti, quale vero e proprio ‘prezzo’ RAGIONE_SOCIALE medesime; con ciò effettivamente violando le disposizioni invocate dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
-questa Corte, sul punto, da tempo ha chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27568 del 20/11/2008) qualora una società di capitali – o un soggetto contribuente esercente attività di impresa, arte o professione abbia apparentemente il solo scopo di creare false fatturazioni attive e passive per simulare un volume d’affari, in realtà inesistente, oggetto dell’imposizione diretta non sono i ricavi, pacificamente non esistenti, risultanti della contabilità riconosciuta fittizia, ma il reddito sinteticamente determinato, sulla base dei dati comunque venuti in possesso dell’ufficio e con l’uso di presunzioni, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non contemplando le norme sull’imposizione diretta, ispirate all’art. 53 Cost., ipotesi di responsabilità fiscale “oggettiva” sganciata dalla esistenza di un reddito effettivo, e non essendo consentito al giudice tributario, investito del ricorso contro l’accertamento analitico, di procedere di sua iniziativa alla determinazione induttiva dell’utile di gestione;
-specificamente, si è statuito sul punto che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7511 del 05/06/2000) «in tema di imposte sui redditi, l’art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove stabilisce che nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo,
costituisce non soltanto interpretazione autentica della normativa contenuta nel d.P.R. n. 917 del 1986, ma anche criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla previgente disciplina degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, attesa la sostanziale identità della disciplina in ordine alla determinazione dei presupposti della tassazione. Ne consegue che il c.d. “pretium sceleris” si deve considerare come reddito imponibile (anche nel vigore del d.P.R. n. 597 del 1973), e ciò pure se il contribuente sia stato condannato alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati»;
-e nel presente caso, invero, non sussisteva alcuna contraddizione tra la circostanza relativa alla inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate per 110.000 €, la cui esistenza solo contabile ha consentito a terzi l’evasione dei tributi connessi, e l’esistenza ed effettiva percezione da parte del della somma di euro 22.000 costituente corrispettivo illecito versato al contribuente per detta emissione di fatture (Cass. n. 2615 del 2023, in motiv., pp. 2 ss.).
4.2. A ciò si consente il Collegio solo di aggiungere che il superiore condiviso insegnamento è coerente con analoghi esiti attinti dalla giurisprudenza penale.
Rileva in particolare una precisazione compiuta, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativamente alla determinazione del reddito imponibile e quindi dell’imposta evasa ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 74 del 2000. Affermasi che, ‘ secondo i principi già in passato espressi da questa Corte, chi pone in essere la condotta prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 non ha maturato, in relazione alle somme portate dalle fatture relative a prestazioni inesistenti alcun debito tributario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2008, n. 3052), dovendosi presumere che tali
fatture, proprio perché fittiziamente emesse, non siano fonte di un debito in capo al soggetto destinatario di esse la cui ‘solutio’ costituisca fonte di reddito per l’emittente, potendo, semmai, discutersi ‘ – ed è questa l’affermazione che merita d’essere sottolineata nel presente giudizio -‘ della eventuale tassabilità del prezzo del reato conseguito dall’emittente le fatture false (quanto alla tassabilità dei redditi illeciti in generale si veda la previsione di cui all’art. 14, comma 4 -bis, della legge n. 537 del 1993) ‘ (Cass. pen., Sez. III, n. 29814 del 2023, in motiv., p. 4).
Alla luce di quanto precede, in accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame ed altresì, all’esito, per la definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, comprese quelle del grado.
P. Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 23 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME