Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17468 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4657/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5869/2021 depositata il 13/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. TF7030102113-2018, relativo all’anno di imposta 2013, notificato in data 10.10.2018 nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE la Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Controlli accertava maggiori importi dovuti ai fini Ires, Irap e Iva, a seguito del recupero a tassazione di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.
In particolare, l’Ufficio accertava una maggior imposta Iva pari ad euro 6.301,00, una maggior imposta Irap pari ad euro 1.491,00, nonché una maggior imposta Ires pari ad euro 8.251,00, con applicazione di sanzioni pari ad euro 12.376,00.
La società impugnava l’atto di accertamento dinanzi alla CTP di Caserta che, con sentenza n. 3634/02/2019 depositata in data 01/08/2019, rigettava il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società dinanzi alla CTR della Campania che, con sentenza n. 5869/14/2021 del 09/03/2021 e depositata il 13/07/2021, accoglieva l’appello della società e compensava le spese di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo , cui non v’è replica .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che l’esistenza dell’operazione potesse essere dimostrata con la semplice esibizione della fattura e della prova del pagamento, perdipiù violando il criterio di riparto dei carichi probatori.
Il ricorso è fondato.
La CTR ha accolto l’appello della contribuente in relazione ad un avviso teso al recupero di Iva afferente operazioni oggettivamente inesistenti, facendo sostanzialmente leva sull’esistenza di una
fattura, sull’esecuzione del collegato pagamento, ma soprattutto sull’unicità dell’acquisto, che evidenzierebbe la mancanza di adeguata consapevolezza dell’inesistenza della fornitrice.
In realtà, merita porre in evidenza che la CTR non mostra significativamente di dubitare della natura di ‘cartiera’ della fornitrice. Su queste basi, la consapevolezza del coinvolgimento nella frode chiaramente non rileva, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti. Men che meno rilevano l’esistenza della fattura e il pagamento correlato, trattandosi di mezzi mediante i quali tipicamente si realizzano dette operazioni. D’altro canto, nella delineata cornice, l’unicità dell’acquisto in luogo della pluralità degli acquisti -si risolve in una circostanza neutra.
Ancor più specificamente, giova considerare che la CTR ha valorizzato le seguenti circostanze: la produzione di documentazione contabile, l’esibizione di una fattura relativa all’operazione per cui è causa; la prova dell’avvenuto pagamento. Questi elementi, nell’ottica del giudice d’appello, imponevano, peraltro, all’Amministrazione di dimostrare la fittizietà del pagamento o la sua restituzione. In buona sostanza, anziché gravare il contribuente di provare a fronte della carenza di struttura imprenditoriale l’effettività dell’operazione, ad avviso della CTR sarebbe stata l’Amministrazione a dover provare la non effettività dell’operazione stessa.
La sentenza d’appello si pone in urto frontale con il principio espresso da questa Corte, a tenore del quale ‘ In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni
contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia ‘ (Cass. n. 9723 del 2024; Cass. n. 28628 del 2021).
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza dev’essere cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29/04/2025.