Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21755/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n.3156/27/2015 depositata il 14 luglio 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, veniva accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Messina n.197/10/2007 che, a sua volta, aveva accolto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di rettifica IVA relativo all’anno d’imposta 1997 notificato a COGNOME quale titolare di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A seguito di verifica fiscale a carico della RAGIONE_SOCIALE di INDIRIZZO a Messina, con redazione di p.v.c., veniva constatato l’acquisto in nero di merce da parte della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con sede a Mistretta (ME) INDIRIZZO, esercente attività di vendita di articoli di cancelleria, cartolibreria, rivendita giornali, ricevitoria lotto e totocalcio oltre che bar, da cui scaturivano le riprese ai fini IVA per acquisti in nero e corrispettivi non dichiarati, e l’ irrogazione di sanzioni ex artt.16 e 17 d.lgs. n.472/1997.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, annullando l’atto impugnato, sotto il profilo preliminare del difetto di motivazione dell’atto impugnato in quanto l’avviso di accertamento a carico della ricorrente rinviava per relationem ad atti non allegati. La CTP riteneva che l’atto impugnato non contenesse tutti gli elementi essenziali che avrebbero
consentito di identificare in concreto il criterio attraverso il quale l’Amministrazione era addivenuta alla determinazione della percentuale di ricarico sugli acquisti della merce e del volume d’affari. Il giudice d’appello riformava tale decisione confermando in ogni parte l’atto impugnato.
Avverso la decisione del giudice d’appello propone ricorso la contribuente affidato a cinque motivi, che illustra con memoria, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ. la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ., per intervenuta decadenza dall’impugnazione in appello, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ. la ricorrente deduce la violazione degli artt. 12 e 40 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 Cedu, in relazione per violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 212/2000, erronea, apodittica ed insufficiente motivazione su un punto rilevante e decisivo della controversia.
Con il quarto motivo di ricorso viene censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 sexies del d.l. 30.8.1993, n. 331, degli artt. 54 e 55 d.p.r. 633/72, dell’art. 1 d.p.r. 570/96 e degli artt. 2700, 2727 e 2729 cod. civ. nonché l’ erronea, apodittica ed insufficiente motivazione su di un punto rilevante e decisivo della controversia.
Il quinto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 74 e 10 d.p.r. 633/72, e l’ omessa motivazione su di un punto rilevante e decisivo della controversia.
10. In relazione al primo motivo la controversia dev’essere rinviata a nuovo ruolo per acquisizione integrale del fascicolo di merito, non completo agli atti in quanto manca il fascicolo di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, cartaceo perché risalente al 2007.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione completa del fascicolo del merito.
Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024