Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10103/2022 R.G., proposto
DA
Comune di Pontassieve (FI), in persona del Sindaco pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 25 novembre 2021, n. 177, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Firenze, elettivamente domiciliato presso il Prof. Avv. NOME COGNOME con studio in Roma (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv . NOME COGNOME con studio in Firenze, e dall’Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL
I.C.I. IMU ACCERTAMENTO FABBRICATI RURALI ESENZIONE
avvocatiroma.org ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 2 novembre 2021, n. 1255/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. Il Comune di Pontassieve (FI) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana il 2 novembre 2021, n. 1255/01/2021, la quale, in controversia sull ‘ impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 3609 del 4 febbraio 2015, 21920 del 26 agosto 2015, 12632 dell’11 maggio 2016, 7993 del 28 marzo 2017 e 16135 del 21 giugno 2017 da parte del Comune di Pontassieve (FI) nei confronti di NOME COGNOME per omessa dichiarazione ed omesso versamento dell’ICI relativa a gli anni 2009, 2010 e 2011, nonché dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, con riguardo ad immobili siti nel medesimo Comune alla INDIRIZZO e censiti in catasto con le particelle 73 sub. 1, 73 sub. 2, 73 sub. 3 e 73 sub. 4 del folio 55, tutti accatastati come fabbricati rurali in base a denuncia di variazione del 29 novembre 2013 con decorrenza dal 2 dicembre 2013, ha rigettato -dopo la riunione per connessione – gli appelli proposti dal Comune di Pontassieve (FI) e da NOME COGNOME avverso le sentenze depositate dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 22 gennaio 2018, n. 102/01/2018, ed il 27 luglio 2018, n. 689/01/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato le decisioni di prime cure -che avevano, rispettivamente, per l’ICI relativa all’anno 2011 e per l’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, accolto e, per l’ICI relativa agli anni 2009 e 2010, respinto i ricorsi originari del contribuente -nel senso di riconoscere la ruralità anche per l’ICI relativa agli anni 2009 e 2010 .
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione apparente.
2.1 Il predetto motivo è infondato.
2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro
logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214,
13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.3 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, essendo stata adeguatamente argomentata la retroattività dell ‘annotazione di ruralità dei fabbricati, a prescindere dall’eventuale tardività .
Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, 23, comma 1bis , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, 7, comma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, 13, commi 14bis e 14ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 2, comma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 1 del d.m. 26 luglio 2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che ‘la qualificazione di un fabbricato come ‘rurale’ sarebbe un dato esclusivamente ‘oggettivo’ dipendente dalla destinazione effettiva dell’immobile ad attività agricole e non dalla classificazione catastale ad esso attribuita’ Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, 23, comma 1bis , del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, 7, comma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, 13, commi 14bis e 14ter , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 2, comma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 1 del d.m. 26 luglio 2012, in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la tardiva presentazione della domanda di annotazione in catasto della ruralità fosse irrilevante.
3.1 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comunanza dei parametri normativi -sono fondati.
3.2 Come è stato ribadito da un recente arresto di questa Corte (in termini: Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 726), in tema di esenzione da IMU (ma anche da ICI) per le abitazioni e i fabbricati strumentali all’attività agricola, non iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10, l’annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall’art. 5 del d.m. 26 luglio 2016, equivale all’attribuzione del requisito predetto, con applicazione degli effetti retroattivi disciplinati dall’art. 2, comma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
L’art . 7, comma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante la presenza nell’immobile dei requisiti di ruralità di cui all’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 133, e modificato dall’art. 42bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, « in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda ».
In seguito, l’art. 13, comma 14bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero « gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo ».
Ancora, l’art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto che: « Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 ».
Da ultimo, l ‘art. 2, comma 5 -ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ha stabilito che: « Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve
intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda ».
Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc , che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18 ottobre 2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib., 12 agosto 2024, n. 22674; Cass., Sez. Trib., 1 marzo 2025, n. 5458).
Pertanto, le richiamate disposizioni rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2009, n. 18565), in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion
d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10283; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34764; Cass., Sez. Trib., 10 ottobre 2023, n. 28851; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2919; Cass., Sez. Trib., 11 gennaio 2025, n. 726).
Ciò posto, considerando che la domanda ex art. 7, comma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, quanto la data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201), il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 10 gennaio 2014, n. 422; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2015, nn. 24019 e 24020; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2016, n. 13763; Cass., Sez. 5^, 3 agosto 2016, nn. 16178, 16179, 16180, 16181 e 16182; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2017, n. 30815; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2019, nn. 16711, 16714 e 16715; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10009; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2023, n. 13710; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864).
Ne consegue che un’eventuale domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 nell’anno
2013, non poteva valere per il quinquennio antecedente (cioè, dall’anno 20 08 all’anno 201 2 ), dovendo escludersi l’efficacia retroattiva dello ius superveniens per le domande presentate dopo il 30 settembre 2012 (termine ultimo per la domanda di annotazione) (Cass., Sez. 5^, 19 maggio 2017, n. 12663; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, nn. 19196 e 19197; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19814; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10009; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894; Cass., Sez. Trib., 18 maggio 2023, n. 13710; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2024, n. 2864).
4. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’in fondatezza del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo ed il terzo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.