Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22009 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/08/2024
ICI IMU Accertamento
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6690/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t ., con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ( c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL);
-ricorrente – contro
Comune di Tizzano Val Parma (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del suo Sindaco p.t ., con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE;pec: EMAIL)
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-controricorrente – e sul ricorso proposto da
Comune di Tizzano Val Parma (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del suo Sindaco p.t ., con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE;pec: EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-ricorrente in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t ., con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c .f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL);
-controricorrente al ricorso incidentale -avverso la sentenza n. 879, depositata il 9 settembre 2020, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;
e
sul ricorso iscritto al n. 16586/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t ., con
domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME ( c.f.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL), rappresentata e difesa dall’avv ocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE, pec: EMAIL);
Comune di Tizzano Val Parma (c.f. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del suo Sindaco p.t ., con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE;pec: EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1549, depositata il 22 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE cause svolta, nella pubblica udienza del 28 giugno 2024, dal AVV_NOTAIO;
uditi l’avvocato NOME COGNOME, per la RAGIONE_SOCIALE, e l’avvocato NOME COGNOME, per il Comune di Tizzano Val Parma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo, quanto al ricorso R.G.N. 6690/2021, il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale e con conseguente conferma dell’impugnata sentenza e, quanto al ricorso R.G.N. 16586/2022, il rigetto dei motivi di ricorso.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 879, depositata il 9 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2009.
1.1 -A fondamento del decisum , il Giudice del gravame ha ritenuto che:
-l’avviso di accertamento aveva ad oggetto le unità immobiliari identificate in catasto «al fg. 1, map. 394, sub 1 e 2, cat. D/1, nonché al map. 207, sub 3, cat. D/7»;
-come già rilevato dal giudice di prime cure, l’avviso di accertamento risultava compiutamente motivato, tanto che aveva consentito lo svolgimento di un articolato ricorso introduttivo del giudizio;
secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione ICI si correlava al dato oggettivo della iscrizione catastale, dovendosi considerare rurali le unità immobiliari risultanti in catasto nella pertinente categoria (A/6 o D/10);
-nella fattispecie la contribuente aveva presentato due dichiarazioni di variazione catastale e risultava che:
-quella presentata in data 29 settembre 2011 – con riferimento alle unità immobiliari di cui al fg. 1, map. 182, sub 6, cat. D/7 e map. 394 sub. 1 e 2, cat. D/2 – non era stata corredata «della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i requisiti per il riconoscimento della ruralità sussistevano a decorrere dal quinquennio antecedente la data dell’istanza stessa»;
-quella successiva – che aveva riguardo alla unità immobiliare di cui al fg. 1, map. 182 sub 7 ( ex sub. 6), cat. D/1, e che era corredata
della cennata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la quale «l’immobile a far data dal 29/12/2001 “svolge funzioni produttive connesse alle attività agricole della società RAGIONE_SOCIALE“» – era stata (tardivamente) acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 2 ottobre 2012 (seppur inviata il 25 settembre 2012), oltre il termine (del 30 settembre 2012) previsto dal d.l. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2012;
in ragione di tanto, alle due dichiarazioni non potevano ascriversi effetti retroattivi quanto alla ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari il cui classamento non era stato variato (nella categoria D/10) in relazione al periodo di imposta in contestazione (2009);
-il requisito della ruralità sussisteva (così) solo per l’unità immobiliare riportata in catasto «al fg. 1 map. 182 sub 7 ( ex sub 6 e di poi, a seguito di ampliamento, sub 8) dal 3/10/2012 sino al 24/12/2014, ossia in un arco temporale successivo all’anno che qui interessa».
1.2 -La RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed ha depositato memoria.
Il Comune di Tizzano Val Parma resiste con controricorso che espone l’articolazione di un motivo di ricorso incidentale cui la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– Con sentenza n. 1549, depositata il 22 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la (sopra citata) sentenza n. 879, depositata il 9 settembre 2020, della stessa Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna , rilevando, in sintesi, che all’erroneità del dato fattuale assunto dal giudice del gravame che aveva, per l’appunto, rilevato l’omessa alle gazione, alla dichiarazione
di variazione catastale (del 29 settembre 2011), «della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i requisiti per il riconoscimento della ruralità sussistevano a decorrere dal quinquennio antecedente la data dell’istanza stessa» – non poteva correlarsi la sua decisività in quanto la ratio decidendi della pronuncia si incentrava, ad ogni modo, sul difetto di una variazione catastale conforme alla richiesta di parte.
2.1 – La RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi.
Il Comune di Tizzano Val Parma resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-I due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna , vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.
Come, difatti, statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie (v., ex plurimis , Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405).
In particolare si è, al riguardo, rimarcato che «l’istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche
in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria RAGIONE_SOCIALE situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18125; conf. Cass. 14 ottobre 2005. n. 19978; 31 ottobre 2005, n. 21109; 20 dicembre 2005, n. 28227; 28 settembre 2006, n. 21032).» (così Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050, cit.).
Per di più, la Corte in più occasioni ha rilevato, in applicazione (analogica) della disposizione di cui all’art. 335 cod. proc. civ., la ricorrenza di una connessione dei ricorsi proposti contro la sentenza d’appello e contro quella che decide sull’impugnazione per revocazione della prima, in quanto sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello può risultare determinante la pronuncia riguardante la sentenza resa in sede di revocazione (così Cass., 16 marzo 1996, n. 2227 cui adde , ex plurimis , Cass., 18 settembre 2023, n. 26725; Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 22 maggio 2015, n. 10534; Cass., 29 novembre 2006, n. 25376; Cass., 11 giugno 1998, n. 5850; Cass. Sez. U., 7 novembre 1997, n. 10933).
-Tanto premesso, il ricorso iscritto al n. 16586/2022 di COGNOME.G. espone i seguenti motivi:
2.1 -col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater , conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, al
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, al d.m. 26 luglio 2012, artt. 1, 2 e 4, ed al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124;
si assume, in sintesi, che la gravata sentenza, «nel rinnovare il percorso decisionale» della pronuncia impugnata per revocazione -che «faceva applicazione del principio dettato da questa Corte, riconoscendo valore dirimente all’annotazione di ruralità » – escludeva « la rilevanza all’errore dedotto (pure riconosciuto esistente) poichè non riproponeva il percorso logico giuridico della motivazione della sentenza N. 879/09/2020 impugnata per revocazione»; e, « nell’effettuare il proprio percorso decisionale », perveniva a conclusioni errate ritenendo essenziale il classamento (in D/10) RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari strumentali, così «senza cogliere che le norme del c.d. ‘ius superveniens’ prevedono, ai fini dell’acquisizione di detta qualifica, il mantenimento dell’originario classamento catastale (diverso da D/10) e l’annotazione inserita negli atti catastali dell’istanze presentate per il riconoscimento del carattere rurale.»;
2.2 -il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e, in subordine, per violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2 , e dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, la ricorrente che la gravata sentenza -pronunciando, ad ogni modo, con motivazione apparente -aveva omesso di esaminare il secondo motivo di ricorso per revocazione alla cui stregua si era dedotto che l’ Ente impositore non aveva mai contestato la presentazione RAGIONE_SOCIALE domande in questione, e la relativa regolarità formale, piuttosto contestandone gli effetti quali inidonei ai fini perseguiti (in difetto di una variazione catastale).
– Nel giudizio iscritto al n. 6690/2021 di R.G., il ricorso principale risulta articolato sui seguenti motivi:
3.1 -il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 162, ed alla l. l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, sull’assunto che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice del gravame, l’avviso di accertamento non recava una compiuta motivazione in quanto essendo a conoscenza dell’Ente impositore la nota dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (comunicata il 10 settembre 2014) che, per le unità immobiliari oggetto di contestazione, comunicava la sussistenza in catasto dell’annotazione circa la loro ruralità (ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , conv. in l. n. 106 del 2011) – non dava conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali veniva disconosciuta l’esenzione, a fini ICI, e, dunque, pretermessa detta annotazione di ruralità; né, soggiunge la ricorrente, un siffatto difetto di motivazione avrebbe potuto essere integrato in corso di causa;
3.2 -col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater , conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, ed al d.m. 26 luglio 2012, art. 4, deducendo, in sintesi, che erroneamente era stata esclusa la ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari in contestazione sulla base del rilievo che difettava l ‘autocertificazione di parte, al fine perseguito rilevando (solo) l’annotazione di ruralità che, in effetti, era stata apposta e che conseguiva al controllo ed alla verifica della domanda, attività queste riservate all’RAGIONE_SOCIALE; ne risultava, allora, che la ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari per le quali era stata presentata la domanda del 29 settem bre 2011 era stata esclusa senza considerare che v’era stata l’annotazione di ruralità;
3.3 -il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, sull’assunto che -pronunciando nei termini sopra esposti e, dunque, su profili formali RAGIONE_SOCIALE domande presentate ai fini del riconoscimento della ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari oggetto di tassazione – il giudice del gravame aveva rilevato di ufficio questioni che le parti non avevano proposto, nello specifico le difese dello stesso Ente impositore non disconoscendo la presentazione RAGIONE_SOCIALE domande in questione, e la relativa regolarità formale, piuttosto contestandone gli effetti quali inidonei ai fini perseguiti;
3.4 -col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14bis , conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, ed al d.m. 26 luglio 2012, art. 2, deducendo che erroneamente il giudice del gravame aveva considerato tardiva la domanda inviata da essa esponente in data 25 settembre 2012, ed acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 2 ottobre 2012 , in quanto, ai sensi dell’art. 2, c omma 2, del d.m. 26 luglio 2012 – che rinviava ad apposito comunicato emesso il successivo 7 agosto 2012 – la domanda presentata a mezzo di posta raccomandata avrebbe dovuto considerarsi tempestiva con riferimento alla data di spedizione, così come confermato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE nella circolare n. 2/2012;
3.5 -col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , conv. in l. n. 106 del 2011, cit., al d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , conv. in l. n. 214 del 2011, cit., al d.m. 26 luglio 2012, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124,
deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame, con le ragioni poste a fondamento del rigetto del gravame, aveva pretermesso il rilievo RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative cui si correla la specifica procedura volta al riconoscimento della ruralità, in particolare non considerando che la prevista annotazione di ruralità «certifica la regolarità del procedimento disciplinato dalla citata normativa»;
3.6 -il sesto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, assumendo la ricorrente che risultando incentrata l’impugnazione dell’avviso di accertamento sulla causa petendi costituita dal conseguimento dell’annotazione di ruralità, ai sensi del d.m. 26 luglio 2012, e, quindi, sull’esenzione prevista in relazione alle unità immobiliari rurali – il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare su di una siffatta domanda qual correlata alle annotazioni risultanti agli atti catastali che nemmeno controparte aveva contestato.
4. -Con un solo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente incidentale denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’eccezione che – svolta da essa esponente con le controdeduzioni di primo grado, e riproposta nel giudizio di appello, involgeva l’insussistenza del requisito soggettivo ri levante ai fini della ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari, venendo, difatti, in considerazione una società cooperativa molti dei cui soci erano società che non recavano «nella ragione sociale l’indicazione di società agricola»; né controparte aveva dato prova dell’allegazione relativa alla prevalente provenienza della materia prima lavorata da soci allevatori.
5. -Il ricorso (iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di R.G.) proposto avverso la sentenza che ha pronunciato sul ricorso per revocazione -e che pur prospetta profili di inammissibilità -è senz’altro destituito di fondamento.
5.1 -Come ben rilevato dal giudice del gravame, il giudice, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, una volta verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; difatti, l’errore di fatto ha carattere revocatorio laddove decisivo e, per tale, deve intendersi l’errore che sia in nesso di causalità con la decisione resa, nesso, questo, a sua volta rilevante in senso logico-giuridico in quanto si tratta di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (v. Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 23 aprile 2020, n. 8051; Cass., 29 marzo 2016, n. 6038; Cass., 24 marzo 2014, n. 6881; Cass., 18 febbraio 2009, n. 3935; Cass. Sez. U., 23 gennaio 1999, n. 1666).
Il primo motivo -che, per vero, disarticola il contenuto decisorio oggetto di impugnazione per revocazione, ascrivendo l’errore denunciato ad una (insussistente) ratio decidendi in tesi incentrata sulla rilevanza dell’annotazione di ruralità apposta in atti non coglie, pertanto, la corretta ragione decisoria che quell’errore confina in una sorta di superfetazione argomentativa, ed atteso che, come meglio in prosieguo si dirà, la pronuncia impugnata per revocazione finiva per l’escludere il diritto all’ag evolazione prevista per i fabbricati rurali in ragione del difetto di una variazione catastale del relativo classamento (significativamente concludendo nel senso che, nell’anno 2009, le
emergenze documentali «indicavano che gli immobili erano sussunti in categoria diversa dalla D/10 tipizzante il bene rurale»).
5.2 -Il secondo motivo è, poi, inammissibile in quanto censura una (insussistente) omessa pronuncia suscettibile di prospettarsi (solo) nella fase cd. rescissoria cui il giudice del gravame (correttamente) non è pervenuto una volta ben esclusa la decisivi tà dell’errore revocatorio denunciato.
-Passando (ora) all’esame dei ricorsi proposti nel giudizio iscritto al n. 6690/2021 di COGNOME, e principiando dal ricorso principale, il primo motivo è destituito di fondamento.
6.1 -Come, difatti, rende esplicito il relativo tenore, la censura si incentra sul requisito (catastale) di ruralità che (in tesi) noto all’Ente impositore sarebbe stato disconosciuto senz’alcuna motivazione laddove, peraltro, la stessa ricorrente espone – sia pur in un più AVV_NOTAIO contesto connotato da anomia di riferimenti contenutistici che l’atto impugnato recava l’indicazione di «dati catastali degli immobili … aliquota e … ammontare dell’imposta».
In disparte, ora, che la censura viene riproposta a fronte di una conforme valutazione di adeguatezza della motivazione, qual operata dai giudici di merito, – e, come detto, senza riprodurre, nemmeno in sintesi, l’effettivo contenuto dell’atto, – la Corte ha ripetutamente statuito che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficac emente l’ an ed il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi,
affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Né, si è soggiunto, detto onere di motivazione comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di esenzioni poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 24 gennaio 2018, 1694; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094).
-Sono, per converso, fondati, e vanno accolti, il secondo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso dal cui congiunto esame – dettato dalla ricorrenza di una comune quaestio iuris di fondo – consegue l’assorbimento dei residui motivi.
7.1 -In relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1bis , conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14, alla cui stregua «… l’articolo 2, comma 1, lettera a ), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.», – e secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che l’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo RAGIONE_SOCIALE emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto
all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c omma 1, lett. a ), cit.; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, così come, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretender e l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (così Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde , ex plurimis , Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737).
7.2 – La rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale – è stata, poi, ribadita dalla Corte (anche) a riguardo dello jus superveniens in tema di emersione catastale dei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, c omma 2bis , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, all’art. 13, c omma 14bis , del d.l. n. 201 del 2011, cit. (ed al relativo d.m. 26 luglio 2012 di attuazione), a ll’art. 2, c omma 5ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124.
Disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che «rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.»
(così, ex plurimis , Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930).
E, in particolare, si è rimarcato che – ai fini della variazione catastale dei fabbricati disciplinata dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2bis , cit., e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , cit., con gli effetti retroattivi di cui al d.l. n. 102 del 2013, all’art. 2, comma 5ter , cit., – la relativa domanda di variazione, presentata dall’interessato , con la prevista autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, a tal fine essendo necessaria l’annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, c omma 2, del d.m. 26 luglio 2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, Corte Cost., 18 giugno 2015, n. 115).
7.3 -Come, poi, rendono esplicito le difese svolte (anche) in controricorso, e gli stessi rilievi articolati nella gravata sentenza, l’annotazione di ruralità di cui sopra s’è detto non risulterebbe dirimente ai fini in contestazione, risultando altresì necessaria la variazione di classamento della unità immobiliare (nella categoria D/10) e (secondo il tenore del ricorso incidentale) la ricorrenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale (qui riferito ad una società cooperativa).
7.4 -L’assetto normativo oggetto di disamina – e che, dunque, rileva ai fini della definizione RAGIONE_SOCIALE questioni controverse – deve, allora, essere riassunto nei seguenti termini:
il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater , cit., – nel prevedere che ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994) gli interessati avrebbero dovuto presentare «una
domanda di variazione della categoria catastale» (per «l’attribuzione» della categoria «A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o … D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale») nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalidata dall’RAGIONE_SOCIALE dietro «attribuzione della categoria catastale richiesta» – trovava attuazione nel d.m. 14 settembre 2011 che, per l’appunto, disciplinava espressamente – oltre alla istituzione di una classe «R», senza determinazione della rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categoria A/6 (art. 1, comma 2) – le modalità di presentazione di una «domanda di variazione della categoria catastale» (con allegata autocertificazione; art. 2, comma 1) e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) «attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all’attività agricola.» (art. 5);
– il d.l. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però («a decorrere dal 1º gennaio 2012»), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater (comma 14) e disponeva (al comma 14bis ) che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2 -bis , cit. («anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; e (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina RAGIONE_SOCIALE «modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.»;
– ne conseguiva, quindi, il d.m. 26 luglio 2012, cit., che – nel disporre che, ai fini dell’iscrizione in catasto del requisito della ruralità di fabbricati («diversi da quelli censibili nella categoria D/10») doveva essere «apposta una specifica annotazione» (art. 1, comma 2) – per quel che qui rileva ha previsto che: a) – la domanda volta al riconoscimento della ruralità -e, dunque, alla relativa «specifica annotazione» -andava presentata con riferimento «alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (art. 2, comma 3); b) – per le unità immobiliari, che («acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita» rimaneva fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, e del d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura Docfa) mentre «ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata «apposita richiesta» (art. 2, comma 6); c) – anche il mancato riconoscimento della ruralità si risolveva nella registrazione («mediante specifica annotazione») del relativo «provvedimento motivato del direttore dell’Ufficio provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio»;
– da ultimo il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit., ha disposto nei seguenti termini: «Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.».
7.5 -Come, allora, reso esplicito dalla (convulsa) sequenza normativa, sopra ripercorsa, – e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s’è dato riassuntivamente conto, – a fronte dell’originaria previsione di «una domanda di variazione della categoria catastale», e della conseguente «attribuzione della categoria catastale richiesta» (d.l. n. 70, cit., art. 7, comma 2bis , e d.m. 14 settembre 2011), – la successiva evoluzione normativa della materia ha portato alla emersione – ai fini del riconoscimento della ruralità, e «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo», dunque con soppressione della nuova categoria catastale (classe «R»), che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6), – di una «specifica annotazione» quale modalità di «inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità» (d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14bis , e d.m. 26 luglio 2012, cit.); annotazione della quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta dell’interessato) nei casi di « iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità», fermo restando l’obbligo dichiarativo (secondo procedura docfa) nelle diverse ipotesi di «un nuovo classamento e rendita» (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità).
E’, dunque, destituita di ogni fondamento normativo la ricostruzione in diritto prospettata dal controricorrente quanto alla insussistenza del requisito di ruralità, tra le parti in contestazione, a ragione del difetto di una variazione nel classamento RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari (in tesi nella categoria D/10).
Per siffatte unità immobiliari – che non fossero già censibili in detta categoria era sufficiente l’annotazione specifica di cui sopra s’è dato conto, atto questo che -anche nella inversa ipotesi di un provvedimento motivato di diniego dei requisiti di ruralità – definiva il procedimento in questione e che, come già rilevato dalla Corte, integrava il requisito utile -oggettivamente ed esclusivamente correlato al dato catastale – ai fini del riconoscimento della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit.; v. Cass., 13 maggio 2024, n. 13110).
7.5.1 – Va, pertanto, posto il seguente principio di diritto: «In tema di fabbricati rurali, ed in ragione della sequenza normativa costituita dall’art. 7, commi 2bis , 2ter e 2quater , del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, dall’art. 13, commi 14 e 14bis , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, e dal d.m. 26 luglio 2012, gli effetti retroattivi del riconoscimento di ruralità, così come previsti dal d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5ter , conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124, presuppongono l’apposizione di una specifica annotazione in atti che costituisce l’unico dato rilevante ai fini del riconoscimento della ruralità, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano un siffatto effetto ad una variazione del classamento catastale.».
7.6 -Come, allora, ben deduce la ricorrente, il giudice del gravame ha risolto la lite contestata incorrendo in plurime violazioni della disciplina sopra ripercorsa, in quanto:
– pur richiamando il (sopra ripercorso) orientamento della Corte -identificativo della ruralità rilevante a fini impositivi col dato catastale -ne ha contraddittoriamente escluso l’applicazione a riguardo della disciplina posta con riferimento all’annotazi one di ruralità (v., altresì, Corte Cost., 2 febbraio 2023, n. 12 che -nel rilevare che la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizioni in esame «è duplice e va rinvenuta, da un lato, nella finalità
di semplificazione procedimentale dell’accertamento della ruralità ai fini dell’esenzione dall’ICI e, dall’altro, nelle esigenze di certezza giuridica e di deflazione del contenzioso sorto a causa della disorganicità del previgente quadro normativo risultante dalla stratificazione di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali» ha, per l’appunto, rimarcato il rilievo della prevista annotazione di ruralità sinanche a riguardo della variazioni conseguenti al «frazionamento da cui derivi la soppressione della particella oggetto di ripartizione e l’assunzione, da parte dell’unità immobiliare derivata, di un nuovo identificativo», ove, dunque, «le annotazioni storicamente afferenti alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, sia pure con espresso riferimento al precedente identificativo catastale.»);
-risolvendo l’oggetto del suo accertamento nella autocertificazione che andava allegata alla domanda volta al conseguimento della annotazione in atti della ruralità, ha omesso di verificare lo stesso esito del procedimento e, dunque, se una siffatta annotazione fosse stata o meno apposta; accertamento, questo, che deve ritenersi specificamente rilevante ai fini della ricostruzione della fattispecie concreta in quanto, qualora l’annotazione apposta, l’esito del procedimento non avrebbe potuto formare oggetto di (mera) disapplicazione per l’insussistenza dell’adempimento posto a carico dell’interessato (la ridetta autocertificazione) -venendo in considerazione un provvedimento amministrativo (l’annotazione di ruralità) che andava specificamente impugnato;
rilevando la tardività di una domanda di annotazione della ruralità, ha omesso di considerare le specifiche modalità di presentazione della domanda in questione (che ha pur riscontrato come inviata il 25 settembre 2012) e, dunque, la riconosciuta scissione degli effetti della domanda (per il mittente e per il destinatario dell’atto) correlata alla modalità della relativa presentazione, quale costituita
d all’invio di una raccomandata postale (d.m. 26 luglio 2012, art. 2, comma 2, e comunicato dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio del 7 agosto 2012, alla cui stregua «Se la domanda è spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all’attestato di trasmissione elettronica.»).
7.7 -E’, da ultimo, destituito di fondamento il motivo di ricorso incidentale.
Per quanto venga in considerazione una censura di omesso esame, -e, dunque, di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – si è rilevato, secondo un consolidato orientamento, che la Corte può procedere alla decisione sostitutiva di merito, con correzione della motivazione della gravata sentenza, anche a fronte di un error in procedendo , in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, comma 2, Cost. (v., ex plurimis , Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass., 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 25 novembre 2011, n. 24914; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), purché la correzione (solo in diritto) non implichi accertamenti e valutazioni di fatto (v., ex plurimis , Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939).
Come anticipato, difatti, la questione relativa alla ruralità RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari pur dopo l’abrogazione del d.l. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1bis – deve essere risolta (solo) sulla base del dato
oggettivo catastale che esclusivamente rileva ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità di cui al d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., e, dunque, in relazione alla presentazione RAGIONE_SOCIALE domande per il riconoscimento del requisito di ruralità ed al conseguente «inserimento dell’annotazione negli atti catastali» (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5ter , cit.); dato, questo, la cui ricorrenza determina la disciplina dettata dall’ordinamento ai fini dell’applicazione dei tributi locali sulle unità immobiliari rurali (ICI e IMU) e i cui effetti debbono, dunque, ritenersi vincolanti per le parti salva l’impugnazione, secondo l’interesse conseguente allo specifico esito del procedimento, del provvedimento determinativo, o meno, della ruralità.
7.8 L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
Nei confronti del ricorrente incidentale, sussistono, quindi, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lo stesso ricorso incidentale proposto, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
8. – Le spese del giudizio di legittimità iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO di R.G., liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi di cui ai nn. di R.G. 6690/2021 e 16586/2022;
rigetta il ricorso iscritto al n. 16586/2022 di R.G.; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lo stesso ricorso proposto, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto; nel giudizio iscritto al n. di R.G. 6690/NUMERO_DOCUMENTO accoglie il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo, assorbiti i residui motivi; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata (n. 879, depositata il 9 settembre 2020) in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione; ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lo stesso ricorso incidentale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.