Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8969 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Oggetto: Tributi
Sottoscrizione digitale
Extrapetizione
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 12669 del ruolo generale dell’anno 202 0, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore;
-intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8624/10/2019, depositata in data 15 novembre 2019, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
rilevato che:
-l’RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO pro tempore , propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, società fallita nel 2018, avverso la sentenza n. 1542/23/2018 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’ avviso di accertamento con cui l’Ufficio , previo p.v.c. della G.d.F., per il 2011, aveva recuperato l’Iva – oltre interessi e sanzioni- indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute soggettivamente fittizie emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE;
-in punto di diritto, la CTR ha annullato l’avviso di accertamento per carenza del potere di firma in capo al sottoscrittore ; in particolare, l’avviso sarebbe stato sottoscritto, in forma digitale, dal Capo AVV_NOTAIO Medie Dimensioni NOME COGNOME, su delega del AVV_NOTAIO Provinciale NOME COGNOME conferita con ‘disposizione di servizio’ n. 112874/2013 dell’11.8.2016, non allegata dall’Ufficio che ne avrebbe addirittura negato l’esistenza; in conseguenza dell’inerzia dell’Ufficio, non era possibile verificar e né l’esistenza e/o la validità della delega né i requisiti gerarchici del sottoscrittore come prescritto dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/73.
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato;
Considerato che
-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR ritenuto nullo l’avviso di accertamento in questione per carenza del potere
di firma in capo al sottoscrittore in forma digitale, Capo AVV_NOTAIO Medie Dimensioni NOME COGNOME, in mancanza di valida delega da parte del AVV_NOTAIO Provinciale, sebbene dagli atti difensivi dei gradi di merito si evincesse che il vizio denunciato si concretasse nella assunta nullità dell’atto firmato digitalmente e notificato in forma cartacea e non a mezzo EMAIL, con assenza sul cartaceo di firma autografa del Dirigente e sottoscrizione dello stesso soltanto da parte di un mero funzionario, privo di delega e funzione, attestante la conformità dell’atto all’originale digitale; con ciò, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione eccedendo il thema decidedum ;
-con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis , 23 e 40 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e 156 c.p.c per avere la CTR annullato l’avviso per difetto di sottoscrizione sebbene l’avviso in questione, sottoscritto con firma elettronica digitale, fosse stato inviato al destinatario , ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-bis, del CAD, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento e la conformità del documento informatico all’originale fosse stat a attestata da un pubblico ufficiale autorizzato, ai sensi dell’art. 23 del CAD; peraltro, ad avviso della ricorrente, un ‘ eventuale violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni del CAD poteva concretare un vizio procedimentale rilevante soltanto in caso di effettiva lesione del diritto di difesa e un’eventuale nullità della notifica doveva ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, allorché il contribuente fosse comunque venuto a conoscenza dell ‘ atto;
il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;
premesso che “E’ ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d’appello pronunci oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE richieste e RAGIONE_SOCIALE eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d’ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l’esercizio del poteredovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass.,
sez. 5°, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12 gennaio 2016, n. 296); nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi dei gradi di merito, allegati al ricorso: 1) la società contribuente aveva eccepito, in primo grado, tra l’altro, il vizio dell’avviso per invalida sottoscrizione, in modo digitale, non essendo stato notificato, mediante EMAIL, ma in modo cartaceo, senza firma autografa da parte del AVV_NOTAIO Provinciale, e con sottoscrizione da parte di un mero funzionario che avrebbe attestato la conformità dell’atto notificato all’originale digitale (‘ Tale procedura risulta illegittima poiché priva di una previsione normativa anche perché, nel caso di specie, la notifica dell’atto non è stata fatta in modo digitale bensì in modo cartaceo su cui manca evidentemente la sottoscrizione autografa da parte del Dirigente. (…) Nel caso di specie, non vi è la firma autografa del AVV_NOTAIO provinciale e l’unica sottoscrizione risulta essere del Funzionario tributario, privo di delega e di funzione, che avrebbe attestato -in assenza di apposita disposizionela conformità dell’avviso notificato all’originale informatico ‘ v. stralcio ricorso originario, pag. 6-7 del ricorso per cassazione;); 2) sul punto, l’RAGIONE_SOCIALE aveva controdedotto circa la validità della sottoscrizione digitale dell’atto ancorché notificato non digitalmente (v. stralcio RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in primo grado riprodotte in ricorso); 3) la CTP di Napoli, con sentenza n. 1542/23/2018, aveva respinto il ricorso nel merito, sul presupposto che l’Ufficio avesse provato la conoscibilità da parte della cessionaria RAGIONE_SOCIALE contestate operazioni soggettivamente inesistenti; 4) la società, fallita nel 2018, aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, l’omissione di pronuncia della CTP sull’eccepita nullità dell’avviso per essere stato sottoscritto, in modo digitale, pur essendo cartaceo e come tale notificato, da soggetto sprovvisto di valida delega (v. pag. 1 della sentenza impugnata); 5) aveva controdedotto l’Ufficio eccependo sul punto la validità della firma digitale sull’atto e il mancato conferimento di alcuna delega per la sottoscrizione dello stesso (v. pag. 4 della sentenza impugnata); 6) la CTR ha accolto l’appello della società contribuente stante la nullità dell’avviso per carenza di potere di firma in capo al sottoscrittore affermando che ‘ nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da Capo AVV_NOTAIO Medie Dimensioni AVV_NOTAIO,
su delega del AVV_NOTAIO Provinciale NOME COGNOME, con disposizione di servizio n. 112874/2013 dell’11.8.2016. (…) Accanto alla sottoscrizione digitale indubbiamente non del AVV_NOTAIO Provinciale ma del Capo Aerea COGNOME– il provvedimento impugnato riporta la disposizione di servizio n. 112874/2013 dell’11.8.2016 … ma nonostante la specifica contestazione, tale disposizione non era stata allegata negandosene addirittura l’esistenza . In conseguenza dell’inerzia probatoria dell’Ufficio, tale Collegio non era stato messo in grado di verificare né l’esistenza e/o la validità della delega né i requisiti gerarchici del sottoscrittore.. ‘ ; con ciò, il giudice di appello , nell’annullare l’avviso per carenza del potere di firma in capo al sottoscrittore in modo digitale non essendo stata prodotta in giudizio dall’Ufficio la ‘disposizione di servizio’ -addirittura negandone l’esistenza – con la quale sarebbe stata conferita la delega al sottoscrittore Capo AVV_NOTAIO Medie Dimensioni NOME COGNOME, ha pronunciato su questione non specificamente dedotta in giudizio, essendo stata, invece, denunciata, sin dal primo grado di giudizio l’ illegittimità dell ‘avviso, sottoscritto digitalmente, per violazione RAGIONE_SOCIALE norme del CAD, atteso che la notifica cartacea e, non via EMAIL, non avrebbe consentito di verificare la provenienza dell’atto dall’organo amministrativo titolare del potere di accertamento, mancando sul cartaceo la sottoscrizione autografa da parte del Dirigente e sussistendo soltanto la sottoscrizione da parte di un mero funzionario attestante la conformità dell’atto all’originale ;
– in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023