Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6763 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6763 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
Oggetto: Azienda agricola -Contributo -Estromissione del bene dalla sfera imprenditoriale -Art. 86 t.u.i.r. -Tassazione della plusvalenza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 283/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con la quale elettivamente domicilia in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 266/2/2016, depositata in data 23 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate notificava a NOME COGNOME esercente l’attività di ‘coltivazioni miste di cereali, legumi da granella, semi
oleosi’, l’avviso di accertamento n. TR401T200676/2013, attinente ad IRPEF, IVA ed IRES per l’anno 200 8, per complessivi Euro 409.886,75. Il contribuente aveva ricevuto contributi regionali (per complessivi Euro 218.128,44) da destinare ad ampliamento dell’azienda agricola, invece utilizzati per la costruzione di una civile abitazione. Di qui, la tassazione, da un lato, della plusvalenza per effetto della mancata inerenza dei beni all’esercizio dell’impresa, ed il recupero, dall’altro, dell’IVA indebitament e detratta.
Il contribuente impugnava l’avviso innanzi alla C ommissione tributaria provinciale di Isernia deducendo: a) la sottoscrizione dell’atto ad opera di soggetto non abilitato; b) l’inesistenza della notifica; c) la nullità dell’atto per omessa specificazione dell’aliquota e d) per omessa motivazione; e) la violazione dell’art. 2729 cod. civ. per difetto di prova presuntiva e f) per l’illegittimo utilizzo delle presunzioni; g) l’illegittimo calcolo delle sanzioni.
La CTP rigettava il ricorso.
Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado di giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise. Deduceva la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per l’omessa declaratoria della nullità dell’avviso per tutti i profili dedotti in primo grado.
La CTR confermava la sentenza di prime cure; in primo luogo, richiamava il contenuto del PVC redatto dalla Polizia tributaria di Isernia il 29 agosto 2012, dal quale emergeva l’utilizzo, a fini abitativi, dell’immobile oggetto dei contributi regionali; per l’effe tto, condivideva la tesi dell’Ufficio considerando non inerenti gli acquisti ed indebitamente detratta l’IVA. L’estromissione dell’immobile dalla sfera imprenditoriale integrava un evento fiscalmente rilevante ex art. 86, comma 1, lett. c), e 3 t.u.i.r. con la conseguente tassazione della plusvalenza pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile all’atto dell’estromissione ed il costo non ammortizzato dello stesso. La CTR confermava, infine, la decisione della CTP in
punto di rigetto delle eccezioni relative ad asseriti vizi di notifica dell’avviso di accertamento o di contenuto dello stesso.
Per la cassazione della citata sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l ‘adunanza camerale del 20/12/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione al principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) ed ai requisiti necessari per l’applicazione della prova per presunzioni (art. 2729 c.p.c.)». Deduce, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di considerare le proprie difese, senza dubbio idonee a togliere alle acquisizioni dell’Ufficio i requisiti di gravità precisione e concordanza.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascuna idonea ex se a fondarne la relativa declaratoria.
1.1. Sotto un primo profilo, il motivo si sostanzia nella mera riproduzione dell’atto di appello, riportato in larghi tratti da pagina 4 a pagina 11 del ricorso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, il giudizio di cassazione riguarda solo la sentenza di appello, che i motivi di gravame avrebbe dovuto esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (Cass. 29/01/2016, n. 1755).
Nella specie, difetta, nel corpo del ricorso per cassazione, qualsiasi censura alla decisione di secondo grado, essendosi limitato il ricorrente ad affermare apoditticamente che le proprie difese non erano state considerate.
Inoltre, la CTR, per quanto condivida la decisione dei giudici di prossimità, rende una autonoma motivazione a fondamento del proprio decisum .
1.2. Il motivo è, poi, inammissibile sotto il profilo della asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ.; la disamina operata dalla C.T.R. esclude la fondatezza della doglianza del contribuente, la quale, ancorché proposta in termini di violazione di legge, si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, certamente estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. U., 25/10/2013, n. 24148).
1.2.1. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass., 21/3/2022, n. 9055).
1.2.2. Peraltro, anche la selezione, tra gli indizi offerti dall’Amministrazione a dimostrazione delle pretese fiscali, di quelli reputati rilevanti rientra a pieno titolo nel meccanismo di operatività dell’art. 2729 cod. civ., il quale, nel prescrivere che le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla “prudenza del giudice” (secondo una formula analoga a quella che si rinviene nell’art. 116 cod. proc. civ. a proposito della valutazione delle prove dirette), si articola nei due momenti valutativi della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, volta a scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e a conservare viceversa quelli che, presi singolarmente, rivestono i caratteri della precisione e gravità, e della successiva valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi così isolati, oltreché dell’accertamento della loro idoneità alla prova presuntiva se considerati in combinazione tra loro (c.d. convergenza del molteplice), essendo erroneo l’operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi
assurga a dignità di prova (da ultimo Cass., 21/03/2022, n. 9054; Cass. 05/04/2023, n. 9336; v. anche Cass., 09/03/2012 n. 3703).
1.2.3. Pertanto, come affermato da questa Corte, intanto può denunciarsi la violazione o falsa applicazione del ridetto art. 2729 cod. civ., in quanto il giudice di merito ne abbia contraddetto il disposto, affermando che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni ( rectius : fatti), che non siano gravi, precisi e concordanti, ovvero abbia fondato la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e abbia dunque sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non siano, invece, rispondenti a quei caratteri, competendo soltanto in tal caso alla Corte di cassazione controllare se la norma in esame sia stata applicata a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta o il giudice non sia incorso in errore nel considerare grave una presunzione che non lo sia sotto il profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi, al pari di quanto può accadere con riguardo al controllo della precisione e della concordanza (in questi termini, v. ex multis Cass., 21/03/2022, n. 9054).
1.2.4. Se questo è il presupposto della violazione o errata applicazione dell’art. 2729 cod. civ., la deduzione del vizio, come già sostenuto da questa Corte, non può che estrinsecarsi nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione dei motivi per i quali il ragionamento del giudice di merito sia irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, risolvendosi altrimenti la critica al ragionamento presuntivo svolto, che si sostanzi nell’enunciazione di una diversa modalità della sua ricostruzione, nel suggerimento di un diverso apprezzamento della questio facti che si pone al di là della fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., atteso che il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., 02/08/2016, n. 16056), e che la valutazione del compendio probatorio è preclusa a questa Corte, essendo riservata al giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass., 13/01/2020, n. 331; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013, n. 24679; Cass., 16/12/2011, n. 27197; Cass., 07/02/2004 n. 2357).
1.2.5. Nella specie il ricorrente in luogo di una puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione dei motivi per i quali il ragionamento del giudice di merito sia irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, si limita ad una pedissequa esposizione del proprio atto di appello.
1.3. Il motivo è, comunque, infondato poiché la CTR espone diffusamente gli elementi che ritiene di valorizzare ai fini della sussistenza della presunzione ed il ricorrente non dimostra in quale errore sarebbe incorso il giudice di secondo grado.
Con il secondo motivo, che ‘discende dalla premessa più sopra riportata per intero (pp. 12-15 del ricorso in appello) ‘ (pag. 11 del ricorso), il contribuente deduce l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.». Riporta il quinto motivo di appello e l’iter motivazionale della sentenza gravata per dolersi dell’omesso esame delle censure proposte con il quarto ed il quinto
motivo di gravame. Afferma la decisività dei ‘fatti complessivamente considerati’ (pag. 15 del ricorso), ovvero, dall’altro, la sospensione dell’attività dell’impresa all’atto del sopralluogo (avvenuto il 29 agosto) in attesa della raccolta che sarebbe avvenuta nel periodo autunnale, dall’altro, la presenza di alcuni beni di carattere aziendale (in primo luogo la cella frigorifero) onde contestare la ripresa a tassazione dell’IVA .
Anche questo motivo è inammissibile sotto plurimi profili, ciascuno idoneo ex se a fondare la relativa dichiarazione.
2.1. In primo luogo, il motivo sovrappone inestricabilmente nell’esposizione la violazione di legge e l’omesso esame di fatti decisivi; integra, in altri termini, un motivo cd. coacervato, senza possibilità di distinguere (salvo quanto a breve si dirà infra ) i vari vizi sostanzialmente denunciati, anche in contrasto logico tra loro, che danno luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass, 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793) o a pretesi vizi processuali.
2.2. Inoltre, il motivo è inammissibile nella parte in cui viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo.
L’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabile ratione temporis , prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti .
Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da un lato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione, dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazione della norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerose questioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitare l’ambito di applicazione del motivo de quo .
In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella « mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico », nella « motivazione apparente », nel « contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili » e nella « motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile », esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass. n. 12111/2019).
Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi del n. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso , che sia stato oggetto di discussione e che sia decisivo ; di contro, non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. n. 2474/2017).
Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli
atti processuali e se preso in considerazione avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. n. 9637/2017).
Pertanto, non costituiscono ‘fatti’ suscettibili di fondare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. n. 9637/2021), né costituiscono ‘fatti storici’ le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass. n. 10525/2022).
Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.
Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processo tributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delle dichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte della contribuente, di fatture per operazioni inesistenti).
2.2.1 Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto del ricorso dello Zullo) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, il contribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua , una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base delle medesime; di qui l’inammissibilità del motivo.
2.2.2. Inoltre, alla luce della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata deve osservarsi che nella specie le circostanze delle quali sarebbe stato omesso l’esame da parte della CTR integrano non già meri fatti ma valutazioni e, comunque, né l’una ( la sospensione
dell’attività dell’impresa all’atto del sopralluogo in attesa della raccolta che sarebbe avvenuta nel periodo autunnale), né l’altra (la presenza di alcuni beni di carattere aziendale) appaiono decisive al fine di sovvertire la decisione della CTR, in quanto non escludono che l’immobile sia stato adibito ad abitazione.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.