Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11466 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 668/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME COGNOME in qualità di erede legittimo della defunta NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ Avv. NOME COGNOME con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
NONCHÈ
COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONI
RAGIONE_SOCIALE (già ‘ RAGIONE_SOCIALE), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 29 maggio 2021, n. 5271/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 aprile 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME nella qualità di erede legittimo della defunta NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 29 maggio 2021, n. 5271/02/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo del l’8 giugno 2012, c on riguardo a cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA
NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA emesse dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , in qualità di concessionaria per la riscossione, su richiesta dell’Agenzia delle Entrat e, rispettivamente, per l’IRPEF relativa all’anno 2005 e per l’ IVA relativa all’anno 2005, per l’IVA relativa agli anni 1998, 2003, 2004 e 2008, e per le tasse automobilistiche relative all’anno 2006, pronunciandosi sull’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e della ‘ Riscossione Sicilia RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE in relazione alla compensazione delle spese giudiziali, ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, trattandosi di crediti di importo inferiore ad € 1.000,00, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure -che aveva accolto il ricorso originario ed aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali -nel senso di dichiarare l’estinzione ex lege del procedimento per la rottamazione ter e compensare le spese giudiziali.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre la ‘ RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo, violazione degli artt. 15 e 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, violazione del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 cod. civ. , violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con carente, insufficiente o illogica motivazione in ordine alle spese giudiziali.
Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione del l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese giudiziali.
A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione
dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ” dinamica ” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283).
3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione – chiamata a decidere, su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali – ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese
giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d’ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, n el caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l’interessato sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini: Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).
4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa -la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento – circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di
impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925).
Peraltro, proprio con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo che è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885).
N e consegue l’imprescindibilità, per l’ inevitabile incidenza sullo scrutinio del ricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile