Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22416 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22416 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
Oggetto: Tributi estratto di ruolo -difetto di interesse -rilevabilità
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 15982 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv.to NOME COGNOME in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, INDIRIZZO
contro
Agenzia delle entrate- Riscossione, in persona del Presidente pro tempore ;
-intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2428/09/2022, depositata in data 27 maggio 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in persona del Presidente pro tempore , avverso la sentenza n. 12357/33/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dalla suddetta società avverso estratti di ruolo relativi a diverse cartelle di pagamento l ‘omessa notifica delle quali veniva contestata da quest’ultimo.
In punto di diritto, la CTR ha accolto il gravame della società essendo applicabile alla fattispecie l’istituto della c.d. mediazione tributaria obbligatoria; peraltro, la notifica di tre cartelle era risultata irrituale in quanto effettuata a un soggetto dichiarato sconosciuto presso i pubblici registri della CCIA e, comunque, presso un indirizzo erroneo; attesa ‘la
peculiarità della questione’ veniva disposta la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
3. E’ rimasta intimata l’ Agenzia delle entrate- Riscossione.
La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/92 con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio non avendo il giudice di appello esplicitato- incorrendo anche in una motivazione del tutto apparente sul punto’le gravi ed eccezionali ragioni’ atte a giustificare tale decisione.
2 .All’esame del ricorso va premesso il rilievo di ufficio che la presente controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite la stessa, all’impugnazione degli atti a essi sottesi. Nel qual caso, vi è difetto di interesse ad agire, questio ne del tutto preliminare all’esame del merito del presente ricorso. L’estratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
3.La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare l’estratto nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3-
bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modifiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori dell e ipotesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
4.Posto che, pertanto, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), il ricorrente non ha interesse ad agire in giudizio. A fronte del difetto di interesse ad agire, benché sopravvenuto all’atto della decisione, viene meno una condizione dell’azione, a rilevarsi indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, con rigetto della stessa (Cass., Sez. VI, 30 giugno 2020, n. 12975; Cass., Sez. I,12 novembre 2019, n. 29252), attenendo la mancanza di interesse ad agire ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda (Cass., Sez. U., 14 gennaio 2015, n. 475).
5.Si è, inoltre, affermato che, in caso di interesse ad agire ovvero di difetto di legittimazione ad causam , la gravità del difetto processuale comporta che ove la generale controversia sul punto sia rimasta «viva», impugnandosi la causa nel merito o per altre questioni, è impedita la formazione del giudicato implicito, anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che si tratta di questione che attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale restando lesa, in radice, la validità del rapporto processuale (Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2009, n. 21703;
conf. Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2087; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2672; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9095; Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2014, n. 3491; Cass., Sez. VI, 5 agosto 2016, nn. 16388, 16389).
6.Diversamente, solo la formazione di un giudicato interno espresso sulla questione del difetto di interesse ad agire ovvero sulla legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez. V, 31 ottobre 2017, n. 25906; Cass. sez. 6-5, n. 33384 del 2022; v. anche, Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. V, 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. sez. 5, n. 26633 del 2024) e che deve essere, vieppiù, applicato in un caso come quello di specie, ove il giudizio, in assenza dell’interesse di agire del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, non poteva essere proposto per difetto di una condizione dell’azione.
7.Pertanto, posto che: 1) la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata; 2) non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3bis del d.l. n. 146/2021; 3) non vi è interesse ad agire; 4) la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (v. già Cass. 3330/2002; Cass. Sez. Un. n. 12637/2008; Cass. n. 19268/2016); 5) nella specie non sussiste un giudicato interno espresso sulla questione, deve ritenersi l’originario ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire.
8 . Attesa, pertanto, la pregiudizialità della questione dell’interesse ad agire rispetto al motivo di ricorso (attinente alla statuizione sulla
liquidazione delle spese di lite), questa Corte deve pronunciarsi sull’originario ricorso cassandosi la sentenza senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione e così dichiarando inammissibile l’originario ricorso, per difetto di interesse ad agire, avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle in questione.
10. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, essendo in corso di giudizio sopravvenuto lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
P.Q. M.
La Corte , pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e rigetta l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025