Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 04/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3311/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’Avv. NOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO, con domicilio pec EMAIL e EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e
Oggetto: tributi – estratto di ruolo
difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, nella camera n. 2854/16/2022, depositata in data 21 giugno 2022 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato undici cartelle di pagamento, relative a tributi dei periodi di imposta 2009 -2015, deducendo -per quanto qui ancora rileva – vizi di notificazione.
La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.
La CTR del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che le notificazioni delle cartelle eseguite a mezzo PEC non sono andate a buon fine, essendo state eseguite verso un indirizzo PEC non valido o non attivo, per cui non sarebbe stato necessario, né utile procedere a un secondo tentativo di inoltro a termini dell’art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Quanto alle cartelle notificate a mezzo posta, la sentenza impugnata ha accertato che le stesse sono state notificato tramite messo notificatore nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario, per cui non sarebbe stata necessaria la seconda raccomandata di avvenuto deposito ex art. 140 cod. proc. civ. ma la sola affissione.
Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Agente della riscossione.
CONSIDERATO CHE
Con il primo m otivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nullità dei ruoli e delle cartelle
asseritamente notificate a mezzo PEC, per inesistenza della notifica, inesistenza giuridica delle cartelle da indirizzo PEC non registrato in pubblici elenchi (Reginde, IniPec) in violazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 16 -ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. , nonché in violazione degli artt. 21, 22, 23 d.lgs. 7 marzo 2005, nella parte in cui il giudice di appello, pur rilevando che le notificazioni eseguite a mezzo PEC non sono andate a buon fine per invalidità dell’indirizzo del destinatario , non ha ritenuto inesistente la notificazione. Osserva parte ricorrente che nel caso di specie farebbe difetto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato a mezzo EMAIL, con conseguente inesistenza della notificazione. Osserva, inoltre, che -diversamente previsto dall’art. 14 d. lgs. 24 settembre n. 159 a novella dell’art. 26, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – la notificazione non sarebbe stata depositata presso la Camera di Commercio, né sarebbe stata dimostrata la pubblicazione dell’avviso sul sito informatico. Deduce, inoltre, inesistenza della notifica a mezzo EMAIL in quanto inviata da indirizzo PEC del mittente non presente in pubblici elenchi.
Con il secondo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello non ha verificato l’invio della seconda raccomandata informativa , come previsto per i casi di irreperibilità relativa.
Deve darsi preliminarmente atto della cessazione della materia del contendere in relazione a cinque delle undici cartelle di pagamento impugnate (nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA) rientrando le stesse nel perimetro applicativo dell’art. 1, comma 222, della L. n. 197 del 2022, come pacificamente ammesso dalla stessa controricorrente.
Con riferimento alle altre cartelle di pagamento, va preliminarmente rilevato, come risulta dal ricorso di primo grado rinvenibile tra gli atti depositati sul PCT, nonché da quanto dedotto dal ricorrente nel proprio ricorso (pag. 2) che l’impugnazione prende le mosse dal rilascio dell’estratto di ruolo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Nel qual caso, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato per difetto di interesse ad agire quale questione preliminare all’esame del merito. L’es tratto di ruolo non è, difatti, impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3 -bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ove il ricorrente dimostri la sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casi insussistenti nel caso in esame.
La suddetta norma è applicabile ai giudizi in corso come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benché sopravvenuta. La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità del citato art. 3bis d.l. cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema in esso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipo tesi da essa previste, sono inammissibili (Corte Cost. n. 190/2023; conf. Corte cost. n. 81/2024).
Pertanto, posto che, la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agire in caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella non notificata o invalidamente notificata, che non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 3 -bis d.l. n. 146/2021, che non vi è interesse ad agire, che la mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del processo (Cass. Sez. U, n. 12637/2008), deve rilevarsi -previa cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. -l’insussistenza di una condizione dell’azione con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso. Tale questione assume ruolo pregiudiziale rispetto alle questioni prospettate dal ricorrente.
7. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, atteso che il giudizio, anche di legittimità, è stato incardinato in epoca precedente lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Deve ritenersi – analogamente alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per le quali non ricorrono le finalità sanzionatorie di cui all’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, I. n. 228/2012 (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. VI, 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass. Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 23175) – che non è dovuto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, posto che tale istituto è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ordinaria dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3542), non anche laddove l’esame del ricorso sia precluso e la pronuncia impugnata risulti caducata (Cass., Sez. V, 22 marzo 2021, n. 7963; Cass., Sez. V, 21 luglio 2023, n. 21853).
P. Q. M.
La Corte dà atto della cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA; pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara
inammissibile l’originario ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio. Così deciso in Roma il 28 giugno 2024