Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13928 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
Oggetto: impugnazione di
estratto di ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11371/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5033/14/20 depositata in data 27/10/2020 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società contribuente impugnava l’estratto di ruolo e le ivi annotate 12 cartelle di pagamento contestando l ‘omessa notifica RAGIONE_SOCIALE ridette oltre che la notifica di alcuni ulteriori atti presupposti e ulteriori vizi;
-il giudice di primo grado riteneva difettosa la prova della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e annullava gli atti impugnati;
-appellava il Riscossore;
-con la pronuncia qui gravata la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’impugnazione;
-ricorre a questa Corte Agenzia RAGIONE_SOCIALE riscossione con atto affidato a quattro motivi di ricorso;
-la società contribuente è rimasta intimata;
Considerato che:
-va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283) hanno affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale «l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’art. 48 – bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
-pertanto, vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso gli estratti di ruolo, va dichiarata, d’ufficio, l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio , con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, terzo comma c.p.c.;
-le spese di lite sono compensate, stante la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio in epoca antecedente la sentenza a Sez. Unite di questa Corte alla quale si è fatto riferimento in precedenza;
p.q.m.
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente e cassa senza rinvio la sentenza impugnata poiché la presente causa non poteva essere proposta; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.