Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29047 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25617/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO–AVV_NOTAIO in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore ;
ESTRATTO DI RUOLO
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA n. 211/2017, depositata in data 27/6/2017; Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Fatti di causa
NOME COGNOME (anche ‘il contribuente’ ) , presa conoscenza dell’estratto di ruolo rilasciato in data 29/6/2011 da RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione’ ), contenente il riferimento alla cartella di pagamento n. 02520110019809448 emessa in forza di iscrizione a ruolo n. NUMERO_DOCUMENTO, per un debito residuo di 61261,90, propose ricorso alla C.T.P. di Cagliari per sentir dichiarare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE pretesa a causa dell’inesistenza o nullità degli atti presupposti.
Nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE e con l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, la RAGIONE_SOCIALE dichiarò inammissibile il ricorso dopo aver accertato la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche degli atti presupposti.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALE confermò -con la sentenza indicata in epigrafe – la pronuncia di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. L ‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
1.La Corte deve rilevare, d’ufficio, l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente in primo grado contro l’estratto di ruolo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022; in senso conforme v., di seguito, Cass., Sez, V, ordinanza n. 6857 del 7/03/2023).
In seguito all’introduzione, nell’ordinamento, dell’ art. 12, comma 4bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, ad opera del d.l. n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 215 del 2021, comma poi sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 110 del 2024, l’estratto di ruolo non è impugnabile, a parte i casi eccezionali previsti nello stesso citato comma, di cui il contribuente non ha dedotto l’esistenza.
Questa sezione, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024), ha recentemente affermato che qualora non si sia formato un giudicato interno esplicito sulla autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo , la Corte di Cassazione ha il poteredovere di rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza dell’interesse a ricorrere quale condizione dell’azione, sulla scorta dell’insegnamento a sezioni unite, citato, del 2022.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata senza rinvio -ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. – perché la causa non poteva essere proposta.
I motivi del ricorso incidentale condizionato restano assorbiti.
Essendo stata presa la presente decisione sulla base di uno ius superveniens rispetto al tempo di proposizione del ricorso per cassazione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. Il Presidente
NOME COGNOME