Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31337-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
Opposizione estratto di ruolo
R.G.N. 31337/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2025
CC
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 192/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 29/05/2020 R.G.N. 3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del giorno 29.5.2020 n. 192, la Corte d’appello di Torino respingeva l’appello principale proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale di Alessandria che in parziale accoglimento del ricorso -basato sulla richiesta all’AdER del l’estratto dei ruoli pendenti a suo carico, da cui è emersa l’esistenza di 11 cartelle esattoriali e 12 avvisi di addebito -aveva dichiarato l’inefficacia, per omessa notifica, di alcune cartelle e avvisi di addebito.
Il tribunale ha ritenuto, per tredici cartelle/avvisi che l’istanza di rateizzazione fosse idonea a interrompere la prescrizione, con conseguente infondatezza dell’eccezione di prescrizione quinquennale. Per cinque avvisi di addebito notificati via Pec, le relative ricevute, generate dal sistema informatico, di avvenuta consegna dell’atto all’indirizzo Pec del destinatario facevano presumere, ex art. 1335 c.c., che l’atto fosse stato conosciuto dal destinatario, con conseguente infondatezza delle eccezioni di omessa notificazione. Mentre, per due avvisi di addebito Inps, il tribunale ne aveva dichiarato l’inefficacia per omessa notifica,
non constando la riferibilità a tali avvisi delle relate di notifica prodotte dall’Inps.
La Corte d’appello, rigettando l’appello principale del contribuente ha confermato in parte qua la sentenza di primo grado, in quanto il disconoscimento dei documenti prodotti dagli enti appellati era stato tardivo e generico, inoltre, la mancanza della firma digitale e dell’attestazione di conformità all’originale dovevano ritenersi motivi non fondati, ai fini della regolare notifica a mezzo Pec, né era maturata alcuna prescrizione. La Corte d’appello ha, invece, accolto l’appello incidentale dell’Inps in riferimento agli avvisi di addebito dichiarati inefficaci dal tribunale, in quanto la documentazione relativa al buon esito della notifica di tre avvisi di addebito doveva considerarsi completa.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME Marco ricorre per cassazione, sulla base di otto motivi. L ‘Inps , l’Inail e l’Agenzia delle Entrate -riscossione hanno resistito con controricorso.
L’Inail ha depositato memoria.
Il Collegio al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello non si era pronunciata (art. 112 c.p.c.) sul disconoscimento, ex artt. 214, 215 e 216 c.p.c., della scrittura e della sottoscrizione dei referti di notifica prodotti in fotocopia dall’ AdER e dall’Inps e sul mancato procedimento di verificazione ad istanza dell’ AdER e dell’Inps, con violazione dell’art. 24 Cost.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabili e probanti tutti i referti di notifica, gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento e gli AvA, nonostante l’intervenuto disconoscimento giudiziale e in assenza di verificazione, solo perché non oggetto di formale querela di falso: siccome gli enti non avevano provato l’aute nticità delle sottoscrizioni e delle scritture dei referti di notifica, le notifiche stesse dovevano considerarsi inesistenti.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, delle norme sulla notifica diretta per posta, in relazione alla cd. irreperibilità relativa, perché la Corte d’appello aveva ritenuto provata la regolarit à delle notifiche delle cartelle di pagamento effettuate a mezzo del servizio postale, quando invece, la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, senza la prova né della spedizione né del ricevimento dell’avviso di ricevimento (C.A.D.).
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulla inesistenza delle notifiche effettuate via Pec da indirizzi diversi da quelli contenuti in pubblici registri.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/12, dell’art. 3 bis della legge n. 53 nonché dell’art. 6 del CAD, nonché inesistenza delle notifiche degli avvisi di addebito, in quanto effettuate tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in pubblici elenchi.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2944 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la domanda di rateizzaz ione fosse atto idonea a interrompere la prescrizione.
Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato la mancata prova della notifica del l’avviso di addebito sub 12 e dell’avviso sub 17.
Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 96 comma 3 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ravvisato gli estremi della lite temeraria.
In via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l’esistenza a ttraverso l’estratto di ruolo, di impugnarli immediatamente.
Va rilevato che sul punto è intervenuto il legislatore con l’art. 3bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21 che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, il quale ha aggiunto il comma 4bis all’art. 12 citato che ha stabilito, nella sua prima parte, che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», limitando l’accesso alla tutela immediata, configurata precedentemente dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 19704/15 che l’aveva rimessa alla facoltà della parte, rispetto alla tutela differita prevista dall’art. 19 comma 3, ultima parte del d.lgs. n. 546/92.
Il comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, nella sua seconda parte prevede anche che ‘Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione’.
Assodato, quindi, che l’estratto di ruolo, in linea generale non è più impugnabile, si è quindi aperta la questione se la nuova normativa si applichi o meno ai giudizi pendenti.
Con una recente pronuncia a sezioni unite (Cass. s.u. n. 26283 del 2022) questa Corte ha statuito, in primo luogo (e con riferimento alla prima parte del comma 4 bis), che ‘la disposizione del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n.602/73 è ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche
l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
14.1.- Quel che s’impugna è quindi l’atto impositivo o riscossivo menzionato nell’estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l’invalidità di un’intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l’omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 312 40/19).’
Le stesse sezioni unite, in secondo luogo e con riferimento alla seconda parte del comma 4 bis dell’art. 12 DPR 602 cit. hanno statuito che: ‘Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell’incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l’interesse ad agire.
17.1.- Questa condizione dell’azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell’ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell’impugnazione.’
D ovendosi fare applicazione al caso di specie dell’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previs te di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava
ab origine l’interesse ad un’opposizione che, in assenza di successivi atti di esecuzione, è volta direttamente contro detto estratto. Di conseguenza, la sentenza deve essere cassata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Le spese di lite dell’intero processo sono compensate, attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.
PQM
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire.
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.5.25.