Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17653 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO CONOSCIUTA A MEZZO ESTRATTO DI RUOLO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16106/2023 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ Avv. NOME COGNOME ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 244/2023 della CORTE DI APPELLO DI LECCE, depositata il 14 marzo 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 14 maggio 2025 dal Consigliere COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME propose opposizione avverso una cartella di pagamento dell’importo di euro 117.877 , causalmente ascritto a sanzione amministrativa, asseritamente conosciuta mediante un
estratto di ruolo motu proprio acquisito, adducendo l’omessa notifica della cartella e l’estinzione della pretesa creditoria per decorso del termine di prescrizione;
nell’attiva resistenza dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’adito Tribunale di Lecce, all’esito del giudizio di prime cure, annullò la cartella sul rilievo della fondatezza della eccezione di prescrizione;
la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello interposto dall’ente di riscossione e rigettata l’originaria opposizione, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di merito;
ricorre per cassazione NOME COGNOME per quattro motivi; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate Riscossione; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
Considerato che
il ricorso è articolato in quattro motivi;
il primo, per omesso esame di un fatto decisivo « in ragione del travisamento dell’oggetto del giudizio » e per violazione dell’art. 615 cod. proc. civ., imputa alla sentenza impugnata di aver tralasciato di « considerare come l’atto introduttivo fosse una impugnazione avverso estratto di ruolo » proposta per inesistenza o nullità della notificazione della cartella di pagamento;
il secondo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., assume la nullità della gravata sentenza per aver omesso di indicare gli elementi istruttori in base ai quali il giudice territoriale abbia ritenuto notificata la cartella, evidenziando altresì come il vizio di inesistenza o nullità di detta notifica sia insuscettibile di sanatoria e rilevabile ex officio anche dal giudice di legittimità;
il terzo, per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., denuncia la nullità della sentenza impugnata poiché affetta da motivazione meramente apparente;
il quarto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., imputa alla Corte territoriale di non aver dichiarato la decadenza dell’ente impositore dal diritto alla riscossione e l’estinzione del credito preteso per decorso del termine di prescrizione;
le doglianze, denunciando (anche) errores in procedendo , abilitano questa Corte alla lettura degli atti di causa richiamati onde addivenire alla corretta sussunzione sub specie iuris dell’azione proposta;
in conformità alla narrativa del fatto operata dallo stesso ricorrente, si palesa, in maniera certa ed inequivoca, la natura della domanda spiegata: un’impugnativa di una cartella esattoriale, di cui si è asserita la conoscenza acquisita motu proprio mediante il rilascio di un estratto di ruolo ad opera dell’agente della riscossione e di cui, sull’assunto della inesistenza o nullità della notificazione, si è invocato l’annullamento, in uno alla sottostante iscrizione a ruolo, in difetto di valida o univoca allegazione di qualsiasi concreto atto di minaccia o avvio dell’esecuzione in base ad uno di quegli atti ;
tanto chiarito, su tale premessa va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., per inammissibilità dell’azione per carenza di interesse;
dirimente, ai fini della illustrata conclusione, si profila il principio di diritto enunciato, in funzione dichiaratamente nomofilattica, da Cass., Sez. U, 06/09/2022, n. 26283, secondo cui « in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata »;
il trascritto dictum è il portato di un percorso argomentativo così, nelle sue articolazioni essenziali, sintetizzabile:
-) l’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
-) l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento della decisione;
-) la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire : in particolare, « l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio »;
nella specie, parte ricorrente, originaria opponente, non ha dimostrato (invero, nemmeno allegato, se non altro in modo univoco e chiaro, neppure in relazione ad altre successive manifestazioni di volontà dell’ente già creditore di azionare il credito) la sussistenza di un interesse di tal fatta, né nel corso del giudizio di merito, né in questa sede;
né un interesse ad agire di tal fatta può scorgersi – diversamente da quanto opinato da parte ricorrente nella memoria illustrativa – nella formulazione di un’eccezione di prescrizione del credito portato dalla cartella opposta;
come questa Corte ha già reiteratamente precisato, ben prima della menzionata sopravvenienza normativa e della esegesi offertane dalle Sezioni Unite, l’impugnazione della cartella conosciuta a mezzo estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, e non anche per dedurre fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all’azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall’amministrazione (in tal senso, Cass. 13/10/2016, n. 20618; Cass. 10/11/2016, n. 22946; Cass. 13/09/2019, n. 22925; indirizzo poi ribadito, sino a potersi oggi considerare consolidato, da Cass. 07/03/2022, n. 7353, da Cass. 12/09/2024, n. 24552, nonché da Cass. 06/12/2024, n. 31430);
in definitiva, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta: e tanto giustifica la cassazione senza rinvio della gravata sentenza e di quella di primo grado (in tali espressi termini, tra le prime: Cass. 06/07/2023, n. 19165; Cass. 20/07/2023, nn. 21729, 21812 e 21816);
le spese dei gradi di merito, in ragione della sopravvenienza in corso di causa della novella normativa e della sua specifica lettura euristica di nomofilachia, possono essere integralmente compensate, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, intrapreso ben dopo la pronuncia a Sezioni Unite del settembre 2022, vanno regolate secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo;
il tenore della presente pronunzia – che è di cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché la causa non poteva essere proposta;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito;
condanna parte ricorrente alla refusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura di euro 5.900 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione