Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4313 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4313 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27066/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Mazza;
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , entrambe rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 2561/10/2021 depositata il 22 marzo 2021;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli l’estratto di ruolo rilasciatogli, dietro sua richiesta, dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché la cartella di pagamento ivi indicata, relativa a tributi vari, di cui assumeva di
essere venuto a conoscenza soltanto a sèguito dell’acquisizione di quel documento.
La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’agente della riscossione e dell’ente impositore, chiamato in causa dal primo, accoglieva il ricorso, ritenendo irregolare la notifica della cartella impugnata.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con sentenza n. 2561/10/2021 del 22 marzo 2021, in accoglimento dell’appello RAGIONE_SOCIALE parti pubbliche.
Argomentavano i giudici regionali che, essendo stata offerta in grado di appello la prova dell’avvenuta regolare notificazione al contribuente di un atto di recupero, consegnato nel novembre 2018 a un familiare convivente, l’estratto di ruolo non costituiva il primo atto con il quale egli era venuto a conoscenza della pretesa erariale, onde il suo originario ricorso andava ritenuto inammissibile.
Contro questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con unico ricorso congiunto, contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In limine litis va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse, sollevata dalle controricorrenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Invero, l’interesse del contribuente ad impugnare l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento in esso indicata è stato espressamente ritenuto
sussistente dalla CTR, onde la statuizione resa sul punto dai giudici di seconde cure andava censurata con apposito motivo di ricorso incidentale.
Peraltro, pur volendo riqualificare l’eccezione come ulteriore motivo del ricorso incidentale effettivamente proposto dalle parti pubbliche, essa comunque seguirebbe le sorti di tale ricorso, che verranno illustrate infra .
1.2 Nemmeno può ritenersi che difetti in capo al ricorrente l’interesse ad impugnare la sentenza d’appello, avendone egli richiesto la cassazione senza rinvio, comportante il passaggio in giudicato della decisione di primo grado a sé favorevole.
1.3 Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione dell’art. 325 c.p.c. e dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.
1.4 Si sostiene che l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE dovesse essere dichiarato inammissibile perchè proposto con «atto di intervento volontario» depositato in data 9 novembre 2020, ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta l’8 settembre dello stesso anno.
1.5 Il motivo è infondato.
1.6 Va anzitutto notato che non si attaglia al caso di specie la norma di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 546 del 1992, invocata dalla ricorrente, secondo cui «le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza».
Come, infatti, è agevolmente evincibile dal suo chiaro tenore letterale, detta norma si riferisce all’impugnazione dell’atto tributario oggetto di contenzioso, e non certo all’impugnazione della sentenza emessa a definizione del relativo giudizio.
Nella fattispecie in esame, come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione, l’RAGIONE_SOCIALE era stata chiamata in causa dall’RAGIONE_SOCIALE nel procedimento di primo
grado e aveva in sèguito ricevuto la notifica della sentenza pronunciata dalla CTP di Napoli a definizione del giudizio.
Conseguentemente, essa era pienamente legittimata a impugnare in via incidentale detta sentenza, avverso la quale era già stato proposto appello (principale) da parte dell’agente della riscossione.
Tale impugnazione andava proposta non già nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, stabilito dal combinato disposto degli artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, c.p.c., bensì in quello di sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 54.
1.7 Chiarito ciò, nessun dubbio può sussistere circa la tempestività dell’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, emergendo dalle stesse allegazioni della parte ricorrente (pag. 13 del ricorso, righi 12-18):
che la sentenza di primo grado era stata notificata alla prefata agenzia fiscale l’8 settembre 2020;
-che l’appello principale era stato proposto il 23 settembre 2020;
-che l’atto contenente l’appello incidentale era stato depositato in data 9 novembre 2020, e quindi entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo.
Si aggiunga che tale appello nemmeno risultava tardivo rispetto al termine breve di impugnazione, in quanto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 -norma speciale prevalente su quella contenuta nell’art. 325, primo comma, c.p.c. (come evincibile dall’inciso finale del precedente art. 49, il quale rende applicabili alle impugnazioni RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie, ora Corti di giustizia tributaria, le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, «fatto salvo quanto disposto nel presente decreto»)-, detto termine era quello di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
Nel caso di specie, il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza era il 7 novembre 2020, che cadeva di sabato, sicchè la scadenza del termine doveva intendersi prorogata di diritto, ex art. 155, quarto e quinto, comma, c.p.c., al primo giorno seguente non festivo, ovvero a lunedì 9 novembre 2020.
1.8 Si impone, pertanto, la reiezione del motivo.
Con il secondo mezzo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 5, c.p.c., dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, dei princìpi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 346 del 1998 e dell’art. 24 Cost..
2.1 Si deduce che la notifica del prodromico atto di recupero, eseguita a mezzo del servizio postale secondo la disciplina dettata dalla legge n. 890 del 1982, risultava affetta da nullità, in quanto, essendo la consegna del piego avvenuta nelle mani del fratello del destinatario, occorreva inviare a quest’ultimo la raccomandata informativa prevista dall’art. 7, comma 3, secondo periodo, della menzionata legge.
2.2 Il motivo è infondato.
2.3 Stando a quanto allegato dallo stesso ricorrente, la notifica dell’atto in parola era avvenuta il 26 novembre 2018.
2.4 Orbene, l’art. 7 della legge n. 890 del 1982, come sostituito dall’art. 1, comma 461, della legge n. 205 del 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018 e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non prevedeva la spedizione di una raccomandata informativa nell’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario.
Il citato articolo, infatti, così disponeva:
« 1. L’operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con
lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza RAGIONE_SOCIALE persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
L’avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguìta, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo.
Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l’avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l’operatore postale ne fa menzione sull’avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità, appone la data e la propria firma sull’avviso di ricevimento che è sùbito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall’addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione».
2.5 Soltanto a sèguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dall’art. 1, comma 813, lett. c) , della legge n. 145 del 2018, entrate in vigore il 1° gennaio 2019, è stato inserito nel comma 3 dell’articolo in commento un periodo che così recita:
«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell’atto, l’operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata ».
È stata in tal modo ripristinata, ma soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2019, la previsione precedentemente contenuta nell’ultimo comma dello stesso articolo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni fin qui svolte, risultando privo di pregio anche il secondo motivo, il ricorso principale deve essere respinto.
3.1 Resta solo da precisare che vanno ritenute inammissibili le ulteriori questioni prospettate dall’impugnante nella memoria illustrativa ex art. 380bis .1, primo comma, c.p.c., segnatamente nell’àmbito del paragrafo dedicato al primo motivo di impugnazione, non potendo tale scritto difensivo veicolare censure non proposte tempestivamente con il ricorso (cfr. Cass. n. 15668/2024, Cass. n. 16014/2025, Cass. n. 30933/2025).
Deve, a questo punto, prendersi in esame il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, articolato in tre motivi.
4.1 Con il primo, prospettante ex art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, viene rimproverato alla CTR di aver a torto ritenuto irregolare la notifica della prodromica cartella di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo di posta elettronica dell’agente della riscossione non risultante dai pubblici elenchi.
4.2 Con il secondo, denunciante ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nel prendere in esame le censure del contribuente relative alla notifica della cartella, giacchè le stesse avrebbero dovuto costituire oggetto di motivi aggiunti di ricorso da proporre in primo grado.
4.3 Con il terzo, deducente ex art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 del medesimo codice, si
assume che l’impugnata sarebbe affetta da nullità per motivazione apparente, nella parte in cui apoditticamente afferma che la documentazione comprovante l’avvenuta notifica della cartella era stata prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE soltanto nel giudizio di secondo grado.
4.4 Così riassunti i mezzi di gravame articolati dalle parti pubbliche, va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento di quello principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione in tal senso.
Ne consegue che, laddove le cennate questioni abbiano formato oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità esclusivamente in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero nella sola ipotesi di accertata fondatezza del ricorso principale (cfr. Cass. n. 4619/2015, Cass. n. 6138/2018, Cass. n. 22055/2020, Cass. n. 25694/2024), a meno che sia volto a far valere una questione di difetto assoluto di giurisdizione, la quale deve essere vagliata prioritariamente, riguardando la stessa giustiziabilità dell’interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda (cfr. Cass. Sez. U. n. 5992/2025).
4.5 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, essendo l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE risultate totalmente vittoriose all’esito del giudizio di secondo grado, in cui è stata accertata l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, l’impugnazione incidentale da loro esperita, concernente questioni preliminari di merito e pregiudiziali di rito espressamente o implicitamente decise dalla CTR, rimane assorbita dal rigetto di quella principale.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione da lui proposta, viene resa nei
confronti del ricorrente principale l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna il ricorrente principale a rifondere all ‘RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 12.000 euro, oltre a eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME