Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33879 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33879 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5063/2023 R.G., proposto
DA
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Pagani (INDIRIZZO), ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RESISTENTE
avverso la sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale per la Campania il 20 luglio 2022, n. 5526/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
IMPUGNAZIONE DI ESTRATTO DI RUOLO INAMMISSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DEL RICORSO
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale per la Campania il 20 luglio 2022, n. 5526/8/2022, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d ell’ estratto di ruolo attestante l’emanazione in suo danno da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento: 1) n. NUMERO_CARTA, di cui risulta creditore l’RAGIONE_SOCIALE per un importo pari ad € 8.031,46, che sarebbe stata notificata il 15 maggio 2017, relativa ad imposta sostitutiva su locazione di immobili per l’anno 2013; 2) n. 02820150024182917000 , di cui risulta creditrice l’RAGIONE_SOCIALE per un importo pari ad € 693,73, che sarebbe stata notificata il 30 novembre 2015, relativa ad imposta di registro per l’anno 2011, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 15 gennaio 2021, n. 1994/3/2021, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente – sul presupposto che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate, con la conseguente « inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, come correttamente affermata in primo grado, in applicazione del condivisibile principio in base al quale ‘ l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell’RAGIONE_SOCIALE in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano
state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della RAGIONE_SOCIALE, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del cre dito in autotutela mediante il c.d. sgravio’ (cfr. Cass., SS.UU., n. 19704/2015; Cass. nn. 22184/2017, 22946/2016,16055/2014, 6610/2013). In altri termini, ‘il contribuente non può, mediante l’impugnazione dell’estratto del ruolo, formulare l’eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest’ultime, decorso il quale, divengono definitive ‘ (cfr. Cass. ex multis n. 19010/2019; 21289/2020 )». 3. L’RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 11 , comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non essere stata rilevata dal giudice di appello l’ inesistenza e/o l’inammissibilità della costituzione dell’ RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di secondo grado, con la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., i n relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento fosse stata provata in assenza del loro deposito, nonostante l’avvenuto disconoscimento e l’omessa attestazione di
conformità (tramite un pubblico ufficiale) agli originali RAGIONE_SOCIALE copie dei documenti (relate di notifica ed avvisi di ricevimento) che erano state prodotte da ll’RAGIONE_SOCIALE.
I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati.
2.1 Anzitutto, è pacifico che le società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ potevano costituirsi nei giudizi tributari mediante conferimento di mandato a difensori del libero foro, non essendo obbligate ad avvalersi dei propri funzionari (da ultima: Cass., 5 novembre 2025, n. 29293).
Invero, l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l’agente della riscossione « sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata ». Tale disposizione si riferisce alla legitimatio ad processum .
Lo ius postulandi è, invece, disciplinato dal successivo art. 12, comma 1, il quale, prevedendo che: « Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato », dispone a contrario e per implicito che gli enti impositori e gli agenti della riscossione, ove lo ritengano, « possono essere assistiti da un difensore abilitato ». 2.2 Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE (succeduta a titolo universale alle società del gruppo ‘ RAGIONE_SOCIALE, che sono state cancellate d’ufficio dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese senza alcuna procedura di liquidazione, a norma dell’art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.
225), affermandosi (da ultima: Cass., Sez. Trib., 7 settembre 2025, n. 24718) che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale: 1) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato 43, comma 4, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di avvocati del libero foro – nel rispetto degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Cass., Sez. Un., 19 novembre 2019 -si vedano anche: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, con l’istituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, si è passati dalla previsione dell’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo-istituita RAGIONE_SOCIALE, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’RAGIONE_SOCIALE anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai tribunali, ai giudici di pace ed alle commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE su base convenzionale, è consentito all’RAGIONE_SOCIALE di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo dell’RAGIONE_SOCIALE, ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità. L’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dall’art. 4 -nonies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE; detta norma ha fornito, invero, un’interp retazione autentica dell’art. 1, comma 8, del citato d.l. 28 giugno 2019, n. 58, recante norme in materia di soppressione di RAGIONE_SOCIALE e di patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiarendo appunto che il rapporto fra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30252). Alla luce dei predetti principi, questa Corte ha
ulteriormente osservato che « il Protocollo d’intesa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di “Contenzioso afferente l’attività di riscossione”, al punto 3.4.2, che “L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni Tributarie » (Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30432; si vedano anche: Cass., Sez. 6^-5, 6 luglio 2020, n. 13804; Cass., Sez. 6^-5, 8 ottobre 2020, n. 21660). 2.3 Per il resto, la sentenza impugnata deve essere confermata (in relazione all’inammissibilità del ricorso originario), ancorché la correttezza in diritto del dispositivo non esima il collegio dalla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.
Difatti, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a tenore del quale: « 1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4bis . L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo
stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e RAGIONE_SOCIALE finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto RAGIONE_SOCIALE verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione »), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ” dinamica ” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2022, n. 26283; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2024, n. 12459 -vedansi anche: Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n. 20350; Cass., Sez. Trib., 6 settembre 2025, n. 24698; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2025, n. 25142).
Per cui la riconosciuta applicabilità ai procedimenti pendenti RAGIONE_SOCIALE ius superveniens determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente al di fuori RAGIONE_SOCIALE tassative ipotesi -che non ricorrono nella fattispecie – di pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da amministrazioni pubbliche o società a
totale partecipazione pubblica ovvero per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Né il rilievo d’ufficio in sede di legittimità è precluso dalla eventuale formazione di un giudicato interno (nella specie, peraltro, inconfigurabile).
Difatti, investite della questione controversa circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925), le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che non si forma il giudicato interno (o implicito) in caso di omessa pronuncia del giudice di merito su vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, ‘ in ogni stato e grado ‘ su vizi relativi a questioni ‘ fondanti ‘, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data , ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172).
2.4 Questa decisione è palesemente rilevante nella disamina della fattispecie controversa, consentendo al giudice di legittimità di riesaminare (e cassare) anche le statuizioni principali sul merito per l’incidenza tranciante della questione rilevabile d’uffi cio in ogni stato e grado del processo.
Pertanto, posto che, in tema di contenzioso tributario, l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può essere sollevata per la prima volta anche dinanzi al giudice di legittimità allorché il suo
esame escluda un accertamento in fatto, che sarebbe consentito soltanto al giudice di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7410; Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n. 17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14727; Cass., Sez. 6^-5, 14 gennaio 2022, n. 587; Cass., Sez. Trib., 9 maggio 2024, n. 12749; Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2025, n. 10732; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15565), integrando una tipica fattispecie di ‘ questione fondante ‘ alla luce del principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite, sulla scia di un recentissimo arresto della Sezione (Cass., Sez. Trib., 3 ottobre 2025, n. 26679), il collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento per cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte di Cassazione ha sempre il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sulla questione dell’impugnabilità dell’estratto di r uolo, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dall’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che non vi osta alcun inesistente giudicato interno sull’ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione (in termini: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952; Cass., Sez. Trib., 4 agosto 2025, n. 22416; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, nn. 26159, 26162 e 26184).
3 . Nella specie, l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario si era determinata -con l’entrata in vigore dell’art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) -in
concomitanza con l’instaurazione del giudizio di secondo grado, per cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale ben avrebbe potuto (e dovuto) rilevarla d’ufficio prima della decisione dell’appello, tenendo conto che il contribuente non aveva evidenziato in tale sede ragioni idonee a giustificare l’esigenza di una tutela anticipata.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza de i motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.
Si deve, altresì, escludere la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, essendone stata rilevata l’inammissibilità per causa sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME