Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4261 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4261 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24821/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE Dello RAGIONE_SOCIALE -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n. 4648/2024 depositata il 12/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava l’estratto di ruolo riferito alla cartella di pagamento n. 097 20030312724833, del quale sosteneva di
essere venuto a conoscenza solo in data 08/09/2021, in seguito a verifiche effettuate presso gli sportelli dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, con sentenza n. 14687/34/22, depositata in data 20.12.2022, accoglieva il ricorso e condannava l’Ufficio alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio nella misura di 500,00, oltre oneri accessori.
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il contribuente, chiedendone la riforma parziale in relazione al solo capo concernente la condanna alle spese, liquidate, a suo dire, in misura inferiore ai parametri di cui al DM 55/14, così come successivamente modificato, nonché chiedendo il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese relative al predetto grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE depositando le proprie controdeduzioni e proponendo, contestualmente, appello incidentale. L’Ufficio, oltre ad evidenziare l’infondatezza dell’appello di parte in relazione alla richiesta di rideterminazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado, chiedeva, in via incidentale, la riforma integrale della sentenza, confermando la legittimità del proprio operato e di quello dell’Agente della riscossione e, comunque, dichiarare l’inammissibilità di ogni ista nza avente ad oggetto il c.d. estratto di ruolo, specie in considerazione della dimostrata corretta notifica della cartella di pagamento.
Con sentenza n. 4648/2024, depositata il 12.07.2024, la CGT-2 del Lazio, rigettava l’appello della parte contribuente ed accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Ufficio, rilevando l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dal contribuente.
Contro detta sentenza NOME COGNOME ha proposto, sulla base di un unico motivo, ricorso per cassazione cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE.
Formulata proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. il contribuente ha avanzato istanza di decisione, successivamente depositando memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che, sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024, non sussiste alcuna incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la presenza degli stessi quali componenti del collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Ciò premesso deve rilevarsi che, con l’unico motivo di ricorso, il contribuente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. violazione degli artt. 2354 d.lgs. 546/1992, assumendo che l’appello incidentale dell’Ufficio, diretto ad eccepire l’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo in primo grado, sarebbe stato tardivo, siccome depositato oltre il termine di ses santa giorni dalla notifica dell’appello principale prescritto dalla normativa applicabile, da tanto sarebbe con seguito un giudicato interno sull’ammissibilità del gravame di primo grado e l’impossibilità di esaminare il merito dell’appello incidentale.
Il ricorso è privo di fondamento.
3.1. Viene in rilievo il principio fissato dalle SS.UU. di questa Corte secondo cui in tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità – il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del
processo e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Cass. Sez. U., 29/08/2025, n. 24172).
Orbene, fra i vizi ‘fondanti’ che le SS.UU. hanno fatto salvi e che sono, quindi, rilevabili ex officio anche in difetto di impugnazione specifica senza che su di essi si formi il giudicato vi è proprio la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, che condiziona la stessa utile possibilità di adire l’autorità giudiziaria, secondo la norma fondante di cui all’art. 100 c.p.c., in forza della quale ‘per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse’.
Come si è rilevato in dottrina l’interesse ad agire riguarda il merito inteso come bisogno di tutela giurisdizionale che deve emergere dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto. Certamente, tale interesse si declina in modo peculiare nei giudizi che -come quello tributario -assumono una valenza specificamente impugnatoria e che, come già sopra si è osservato, non è dato ravvisare nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, atteso che in esso non si esprime alcuna pretesa impositiva. Proprio per tale motivo, anche il più recente legislatore del d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, ha preteso che il ricorrente debba indicare RAGIONE_SOCIALE specifiche situazioni che -ab externo -palesano l’interesse del ricorrente ad una domanda di giustizia che, altrimenti, si risolverebbe in un mero giudizio di accertamento negativo in quest’ambito, di natura sostanzialmente anticipatoria e privo di rilievo sotto il profilo della enucleazione di un concreto bene della vita minacciato o inciso dal solo estratto di ruolo.
3.2. Con specifico riferimento al caso di specie, nel silenzio della sentenza impugnata in grado di appello, non risulta che la questione della diretta impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata risolta dinanzi dal giudice
di primo con statuizione espressa suscettiva di evolvere in giudicato siccome non impugnata, con le logiche conseguenze che ne scaturiscono rimanendo sullo sfondo la questione eccepita relativa alla tardività dell’appello incidentale.
Le Sezioni Unite hanno, peraltro, chiarito che non si forma il giudicato interno (o implicito) in caso di omessa pronuncia del giudice di merito su vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, ‘in ogni stato e grado’, su vizi relativi a questioni ‘fondanti’, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata (vedi Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172 cit.).
Il ricorso deve essere, quindi, respinto.
4.1. Poiché la decisione del Collegio è difforme rispetto alla proposta di definizione accelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c. non trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sulla condanna della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma di denaro equitativamente determinata, ed in favore della RAGIONE_SOCIALE.
4.2. Conseguentemente parte ricorrente va condannata (solamente) al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore della parte controricorrente come da dispositivo ed al versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)