Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6890 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6890 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
Oggetto: Estratto di ruolo -Impugnabilità -Condizioni -Insussistenza – Inammissibilità del ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5672/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato;
-resistente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 6934/08/2023, depositata in data 21 agosto 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento l’e stratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, riguardante l’IRPEF 2013,
deducendo l’inesistenza della notificazione dell’uno e dell’altra e la nullità della cartella per carenza di motivazione e di indicazione del responsabile del procedimento.
La CTP accoglieva il ricorso stante l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la CAN era stata spedita da un messo postale privato.
Interposto gravame dal l’agente della riscossione , la Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia riformava la decisione di prime cure, ritenendo valida la notifica della cartella di pagamento e respingendo le ulteriori censure mosse dal contribuente.
Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso il contribuente, affidandosi a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23 gennaio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione art. 77 e 100 c.p.c. (in riferimento art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.)» per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile l’appello proposto dall’agente della riscossione, nonostante il difetto di legitimatio ad processum ; sostiene, in particolare, che l’ufficio non aveva allegato agli atti la procura notarile con la quale erano stati conferiti i poteri di rappresentanza dell’ente al soggetto (NOME COGNOME) che aveva rilasciato la procura ad litem all’AVV_NOTAIO COGNOME.
Con il secondo strumento di impugnazione deduce la «violazione e falsa applicazione art. 7 della legge 212/2000 e art. 36, comma 4-ter del d.l. 248/2007 (in riferimento art. 360 comma 1, n. 4)»; il giudice del gravame avrebbe errato nel ritenere che il difensore del ricorrente avrebbe riconosciuto l’esistenza dell’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella;
evidenzia, di contro, che proprio la mancanza della detta indicazione era stata censurata dal contribuente.
In via preliminare occorre dare atto che la causa ha oggetto impugnativa di ruolo e de ll’ atto presupposto non notificato.
Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis , successivamente modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall’8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito non soltanto che «L’estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha affermato, ex art. 363 c.p.c., i seguenti principi di diritto:
– in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3bis del d.l. 21/10/2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17/12/2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis , si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione;
– in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura dinamica che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
A tale arresto hanno fatto seguito tra le tante: Cass. 3/02/2023, nn. 3400 e 3425; Cass. 23/03/2023, nn. 8330, 8374 e 8377; Cass. 12/04/2023, n. 9765; Corte Cost. n. 190 del 2023 ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
sollevate sull’art. 12, comma 4 -bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3 -bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Nel caso di specie la ricorrenza di uno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire non risulta dagli atti né alcunché ha dedotto il contribuente, per cui, decidendo sul ricorso, la sentenza va cassata senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso.
Il sopravvenuto (rispetto alla proposizione del ricorso di primo grado) intervento normativo e della suindicata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione giustificano l’integrale compensazione delle spese del l’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso lo dichiara inammissibile; compensa le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME