Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3920 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3920 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27985/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
–
RISCOSSIONE
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA n. 1326/2018 depositata il 28/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio ( hinc : CTR), con la sentenza n. 1326/2018 depositata in data 28/02/2018, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ( hinc : la società contribuente o la contribuente) contro la sentenza n. 18659/2015, con la quale la
Commissione tributaria provinciale di Roma aveva, in parte, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione e, in parte, respinto il ricorso contro diciannove cartelle di pagamento relative a ruoli di vario genere.
La CTR -con riferimento a dieci cartelle – ha ritenuto infondato il motivo di appello in relazione al difetto di giurisdizione dichiarato in ordine alle cartelle che non concernevano debiti tributari: il concessionario della riscossione è un semplice esecutore della volontà dell’ente impositore e i suoi atti seguono le stesse regole processuali proprie del soggetto che gli ha conferito l’incarico di riscuotere il credito di spettanza.
Le restanti nove cartelle di pagamento, relative a debiti tributari di vario genere (imposte, sanzioni, ecc….) , risultavano regolarmente notificate, come già dimostrato dalla documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni di RAGIONE_SOCIALE. La CTR ha evidenziato che il ricorso è stato depositato in data 09/09/2011 e, con riferimento alle cartelle indicate nel prospetto appositamente riportato in sentenza al punto 12, ha rilevato che erano ampiamente decorsi i termini per la loro impugnazione, così da consolidare la pretesa fiscale contenuta nelle stesse. La tardività dell’impugnazione preclude, quindi, ogni contestazione sul contenuto degli atti presupposti e sulla pretesa fiscale originaria, da considerare definitiva.
2.1. La CTR rileva, poi, che l’appellante ha fatto riferimento anche a ulteriori diciannove cartelle di pagamento, asseritamente mai notificate, che non risultano formalmente impugnate in primo grado, essendo la sentenza di prime cure silente sul punto. Tali cartelle non possono, quindi, essere oggetto del giudizio di secondo grado, considerato che non risulta specificato né il contenuto e né le ragioni del credito.
Contro la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione, desumibile direttamente dalla lettura della sentenza circa la notifica della cartella n. 09720060038719682 di Euro 37.917,99 (n. 9 del ricorso), considerato che, contrariamente a quanto affermato, il documento che proverebbe la data di notifica è illeggibile. È pertanto evidente come risulti accertato e dichiarato un fatto che non legittima in alcun modo la definizione di una notifica come avvenuta, né come valida e regolare. Tale elemento di fatto, ove considerato, non avrebbe legittimato una dichiarazione di intempestività del ricorso, considerata la totale incertezza della notifica.
1.1. Passando all’esame del motivo occorre rilevare che, secondo questa Corte, il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792).
1.2. Nel caso di specie occorre evidenziare che lo stesso testo della sentenza riporta, effettivamente, nello schema riprodotto al punto 12, in corrispondenza della cartella cui viene fatto riferimento al punto 9 del ricorso la dicitura «non leggibile», con la conseguenza che l’errore in cui è incorso il giudice di seconde cure attiene non al fatto probatorio in sé (che è stato correttamente riportato in sentenza), ma all’informazione che ne
ha tratto il giudice, i.e. la decadenza del contribuente dall’impugnazione del ricorso contro la cartella n. NUMERO_CARTA. Limitatamente alla cartella appena indicata il motivo di ricorso deve ritenersi fondato.
Con il secondo motivo è stato denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, specificamente, delle espresse indicazioni e richieste di primo grado e del conseguente secondo motivo di appello. Al riguardo, viene denunciata anche la motivazione apparente, l’ omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., con riferimento a quanto riportato a pag. 7-8, punto 13 della sentenza impugnata.
2.1. La ricorrente rileva di aver prodotto tutte le cartelle di cui era in possesso (pari a 19, indicate come «RAGIONE_SOCIALE 1»), mentre per le altre 19 (alle quali viene fatto riferimento come «RAGIONE_SOCIALE 2») ha indicato sin dal primo grado tutti gli elementi di cui era a conoscenza, cioè i dati che risultavano dall’elenco di RAGIONE_SOCIALE, riportandoli tutti per esteso alle pag. 7 e 8 del ricorso. Anche di tali cartelle è stata chiesta a RAGIONE_SOCIALE (che ne era in possesso, avendole indicate nell’elenco) la produzione.
Il valore delle cartelle del RAGIONE_SOCIALE 1 era pari a Euro 316.605,70, mentre quelle del RAGIONE_SOCIALE 2 era pari a Euro 109.758,18, per un totale di Euro 426.363,88. Sebbene nella sentenza di primo grado fosse dato atto del fatto che l’impugnativa riguardava l’importo da ultimo indicato, la commissione provinciale ha omesso del tutto la pronuncia sul punto. Di conseguenza, veniva proposto apposito motivo di appello con cui veniva censurata la « omessa considerazione della mancata produzione, da parte del concessionario, delle copie conformi delle cartelle indicate al punto 2) che precede, mai notificate né note alla RAGIONE_SOCIALE. »
RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, non ha prodotto copia delle cartelle indicate al punto 2 e si è limitata a produrre le notificazioni relative alle sole cartelle impugnate di cui al punto 1), cioè quelle notificate e note.
Ad avviso della ricorrente l’affermazione della CTR , secondo cui le cartelle del RAGIONE_SOCIALE 2 non sarebbero state formalmente impugnate, è frutto della mancata considerazione degli elementi di fatto richiamati dalla contribuente. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata incorre nel vizio di motivazione apparente nella parte in cui afferma che « essendo la sentenza contestata del tutto silente sul punto e che quindi non possono costituire oggetto di questo giudizio di secondo grado ». La CTR, inoltre, incorre sempre nel vizio di motivazione apparente, oltre che di omessa pronuncia, nella parte in cui afferma che di tali cartelle non sarebbe stato specificato il contenuto.
2.2. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata si legge: « L’appellante si è inoltre incidentalmente lamentato anche di altre non meglio precisate 19 cartelle di pagamento, asseritamente non notificate, che non risultano peraltro formalmente impugnate in primo grado, essendo la sentenza contestata del tutto silente sul punto, e che quindi non possono ovviamente costituire oggetto di questo giudizio di secondo grado, sia per ben note regole processuali, sia perché di esse non viene neppure specificato il contenuto (e, per conseguenza, la natura del debito). Su di esse, pertanto, non vi è luogo a decidere .»
2.3. Il motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire: nel ricorso davanti al giudice di prime cure prodotto agli atti (v. pag. 9), in esito all’elenco delle cartelle di cui il contribuente assume non avere la copia, si legge che: « L’estratto di ruolo è un atto di parte e come tale non può certificare né l’esistenza della cartella di pagamento né l’avvenuta notifica della cartella né la conseguente validità della stessa. Pertanto la produzione della copia conforme all’originale di tutte le cartelle è fondamentale per la verifica dell’esistenza del titolo esecutivo nonché per la verifica dell’importo dei crediti vantati .»
Deve essere, quindi, rilevata la carenza di interesse ad agire del contribuente in ordine all’impugnazione degli estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento.
2.4 . In proposito occorre richiamare l’art. 12, comma 4 -bis , d.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall’art. 3 -bis, comma 1, d.l. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215), il quale stabilisce che: « L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. »
2.5. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto applicabile la norma appena richiamata anche ai processi pendenti, evidenziando che in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4bis , d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Tale norma, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo
ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283).
2.6. Tale conclusione resta ferma anche alla luce delle modifiche apportate dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, considerato che l’incipit dell’art. 12, comma 4 -bis, d.P.R. n. 602 del 1973 è rimasto: « l’estratto di ruolo non è impugnabile», con le sole eccezioni tipizzate dal legislatore nelle lettere da a) a f) nelle quali il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.
2.7. Le Sezioni Unite di questa Corte -sulla scorta dell’intervento della Corte costituzionale (n. 190 del 2023) -hanno, poi, precisato che, in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell’estratto di ruolo, previsti dal comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla legge n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (Cass., Sez. U, 07/05/2024, n. 12459).
2.8. Occorre infine evidenziare che, secondo quanto precisato da questa Corte la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazione nel merito della domanda ( ex multis , Cass., 29/09/2016 n. 19268), per cui
l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamente preclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda (Cass. 26/10/2023, n. 29729).
Ulteriore profilo di inammissibilità del secondo motivo di ricorso attiene anche all’eterogeneità delle censure articolate dalla parte ricorrente. A tal proposito questa Corte ha precisato, anche recentemente, che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazione giuridica (Cass., 06/02/2025, n. 2961).
3.1. È stato, inoltre, precisato che, in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass., 23/10/2018, n. 26790).
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione, mentre il secondo motivo è, invece, inammissibile.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara inammissibile il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente
NOME COGNOME