Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36336 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36336 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27055-2021 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 2475/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/3/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2023 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in rigetto del ricorso proposto avverso estratto di ruolo e relative cartelle esattoriali, ed ha infine depositato memoria difensiva;
RAGIONE_SOCIALE delle entrate riscossione è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione art. 140 cod. proc. civ. e art. 4, comma 3, L. 890/82, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di «dichiarare l’invalidità insanabile della notificazione delle cartelle in contestazione, anziché affermare il rigetto dell’appello per essere state ritualmente notificate le impugnate cartelle esattoriali» , nonostante «l’omessa produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate di spedizione degli avvisi di deposito ex art. 140 cod. proc. civ., … non scritturati in alcuna parte e privi del timbro datario dell’ufficio postale, la sottoscrizione dell’agente postale e la formazione della c.d. compiuta giacenza »;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia « v iolazione e/o falsa applicazione artt. 139, comma 1, 140 e 156 cod. proc. civ., art. 26 DPR 602/73 e art. 60 DPR 600/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la ritualità della notifica delle cartelle esattoriali sebbene il messo notificatore non avesse effettuato l’affissione dell’atto di deposito alla porta del destinatario, siccome formalità essenziale prevista dall’art. 140 cod. proc. civ. ;
1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 83, 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. » per avere la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE omesso di rilevare «che il difensore costituito …(della Concesssionaria aveva)… agito siccome soggetto sprovvisto di valida procura alle liti per aver resistito in giudizio senza essere dotato di idoneo potere rappresentativo»;
1.4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 77, 83, 101 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di dichiarare il «difetto della legitimatio ad processum » della Concessionaria in ragione dell’«omessa produzione della … procura notarile con la quale …(era)… stata conferita dal Presidente della società al Direttore Generale della RAGIONE_SOCIALE la qualità di procuratore speciale in senso sostanziale, necessaria al fine di verificare la sussistenza della rappresentanza processuale della società»;
1.5. con il quinto motivo il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione art. 5, comma 51, D.L. n. 953 del 1982, convertito dalla L. n. 53 del 1983, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» per avere la Commissione tributaria regionale omesso di dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria nonostante la notifica della cartella n. NUMERO_CARTA relativa a tassa automobilistica anno 2006, in assenza di validi atti interruttivi;
2.1. versandosi in tema di impugnativa di cartelle di pagamento della cui esistenza il ricorrente assume essere venuta a conoscenza in conseguenza di un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, la verifica dell’ammissibilità della opposizione non può prescindere dall’incidenza sulla vicenda della novella apportata dall’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, (inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215);
2.2. d etta disposizione ha modificato l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con l’introduzione del comma 4 bis, rubricato « non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo» e
così formulato: «L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizion e a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»;
2.3. sulla corretta esegesi di questa norma sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del n. 26283 del 06/09/2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tut ela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»;
2.4. i principali passaggi argomentativi svolti per addivenire alla trascritta conclusione possono così sintetizzarsi: l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (comprese, dunque, le sanzioni amministrative), specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; l’interesse ad agire costituisce una condizione dell’azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere una diversa configurazione, per ius superveniens , fino al momento della decisione;- la citata disposizione, incidendo sulla pronuncia della sentenza, trova, di conseguenza, applicazione anche nei processi pendenti, nei quali
l’opponente ha l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire;
2.5. su tale ultimo profilo, Cass. n. 26283 del 2022 ha puntualizzato che «l’interesse in questione può essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ., o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio»;
2.6. nel caso in esame, parte ricorrente, originario opponente, non ha allegato un interesse di tal fatta;
2.7. a tanto consegue che pronunciandosi sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché la domanda non poteva essere originariamente proposta;
nulla sulle spese stante la mancata costituzione della Concessionaria;
tenuto conto della sopravvenuta causa di inammissibilità del ricorso, determinata dallo ius superveniens , cioè dall’entrata in vigore medio tempore di una norma applicabile (anche) ai procedimenti pendenti per la specifica pertinenza alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione, ancorché limitativa (con incidenza postuma) delle condizioni per l’accesso alla tutela giudiziaria, non si può pervenire alla pronuncia di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. nn. 27227 del 25/09/2023 e 28330 del 23/3/2023, in motiv.)
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da